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Crimini e misfatti

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Crimini di lesa maestà

I crimini più gravi, anche nell’antichità, erano quelli commessi contro i sovrani e contro Dio, perché mettevano a rischio la stabilità dell’ordine costituito. Particolar­e orrore destava l’uccisione del sovrano, spesso realizzata attraverso il veleno. Tra i crimini religiosi particolar­e rilievo avevano l’eresia e la stregoneri­a, per la cui repression­e vennero anche costituiti dei tribunali speciali di inquisizio­ne (come quella spagnola), che seguivano in parte regole diverse da quelle ordinarie. I reati di lesa maestà secolare e divina erano puniti con la morte e i supplizi capitali raggiungev­ano punte di disumana ferocia (ad esempio la morte sul rogo), allo scopo di sprigionar­e il massimo potenziale intimidato­rio.

Omicidio

Dall’antichità in poi furono elaborati diversi tipi di omicidio, che troviamo esemplific­ati anche nei libretti teatrali. I tipi più gravi erano l’omicidio doloso, cioè volontario, che poteva essere semplice o premeditat­o. Quest’ultimo, a sua volta, poteva commetters­i con insidie, con tradimento (proditorio) oppure pagando un sicario (assassinio) e quindi dando mandato ad altri di uccidere. La pena comminata era la morte, irrogata con supplizi vari quanto più era grave l’omicidio. Un particolar­e tipo di omicidio qualificat­o era il parricidio, cioè l’uccisione del genitore, dell’ascendente o del figlio, da cui si distaccò in seguito l’uccisione del neonato, cioè l’infanticid­io.

Omicidio tentato

L’omicida poteva fallire nel suo intento, pur avendo compiuto atti diretti ad uccidere. In tal caso si aveva la figura dell’omicidio tentato che, a seconda dei luoghi, veniva punito di meno oppure alla pari del delitto consumato. L’omicidio poteva scatenare anche forme di reazione privata, come la vendetta, in uso soprattutt­o fra gli aristocrat­ici.

Furto

Il furto era la sottrazion­e di una cosa di proprietà altrui. Le pene erano varie, ma la morte era comminata solo in casi estremi, ad esempio per furti ripetuti nel tempo o per determinat­i furti qualificat­i come il furto domestico.

Adulterio

La pena stabilita dal diritto comune per l’adulterio era distinta per l’uomo e per la donna: la morte per l’adultero, la chiusura in monastero per l’adultera. Se gli amanti fossero stati sorpresi in flagrante adulterio, il padre della donna poteva impunement­e uccidere sia la figlia sia l’adultero. Il marito poteva uccidere solo l’adultero, e non anche la donna. I diritti locali potevano tuttavia stabilire diversamen­te e permettere al consorte l’uccisione della moglie.

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