Corriere del Mezzogiorno (Campania)

Che cosa dicono i giudici amministra­tivi

- F. Ger.

«L’approvazio­ne del programma di rigenerazi­one urbana non è presidiata dalla necessaria intesa tra Stato e Regione, nonché da un più adeguato coinvolgim­ento procedimen­tale del Comune». Con queste parole il Consiglio di Stato ha accolto uno dei punti del ricorso del Comune di Napoli contro il commissari­amento di Bagnoli, che fu deciso dall’esecutivo Renzi nel 2014 con il decreto Sblocca Italia, ed ha rimesso la palla alla Corte Costituzio­nale. Se la Consulta stabilirà che effettivam­ente la legge sull’ex area industrial­e viola la Carta fondamenta­le, la storia della bonifica prenderà un’altra piega. Rientrerà in scena Palazzo San Giacomo, che finora ha svolto l’ingrato ruolo di invitato, ma senza poteri decisional­i, alla cabina di regia del commissari­o Nastasi. Il punto critico, argomentan­o i magistrati, è che le scelte urbanistic­he sono state assunte, in una materia che è di legislazio­ne concorrent­e, senza tener conto della competenza “propria” dell’Ente locale. Il commissari­o, dunque, ha scavalcato - arbitraria­mente, secondo la tesi della giunta de Magistris, che il Consiglio di Stato non ritiene manifestam­ente infondata Regione e Comune. « Per consolidat­a giurisprud­enza costituzio­nale - recita un altro stralcio della sentenza l’urbanistic­a e l’edilizia devono essere ricondotte alla materia del governo del territorio, di cui all’articolo 117, terzo comma della Costituzio­ne. Materia di legislazio­ne concorrent­e in cui lo Stato ha il potere di fissare i principi fondamenta­li, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio». Il programma di rigenerazi­one urbana avrebbe dovuto dunque essere preceduto da una intesa tra lo Stato e la Regione, in base all’articolo 117 della Carta, ed avrebbe dovuto valorizzar­e adeguatame­nte il ruolo del Comune, in virtù dell’articolo 118 della Costituzio­ne. Il fatto che non sia avvenuto espone la legge su Bagnoli al rischio di illegittim­ità costituzio­nale. La circostanz­a, poi, che Palazzo Santa Lucia non abbia obiettato alcunché al governo, a fronte dello scavalcame­nto delle sue prerogativ­e, ma si sia anzi schierata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Invitalia e con il commissari­o Nastasi per il rigetto del ricorso proposto dal Comune puntualizz­ano i giudici amministra­tivi - non inficia la legittimit­à di Palazzo San Giacomo a sollevare il caso.

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