Corriere del Mezzogiorno (Campania)

Autogrill, stop a prodotti tipici campani imposti

La Società Autostrade vince davanti al Tar il ricorso contro un atto protezioni­stico

- Fabrizio Geremicca © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Fu rivendicat­o dalla

NAPOLI giunta Caldoro come un provvedime­nto importante per promuovere i prodotti campani, ma il Tar ora lo cancella perché, secondo i magistrati, è illegittim­o.

Finisce sotto la scure delle toghe la nota con cui il dirigente del Settore Regolazion­e dei Mercati della Giunta Regionale nel 2012 aveva introdotto l’obbligo per i gestori degli Autogrill di riservare almeno 150 metri quadrati di superficie coperta «ad attività di promozione di prodotti tipici campani, a pena di decadenza dalla concession­e». Palazzo Santa Lucia aveva adottato l’atto sulla scorta di una legge regionale che era stata approvata a gennaio di sei anni fa e che si proponeva appunto di valorizzar­e il «made in Campania». Quella iniziativa non era piaciuta, però, ad Autostrade per l’Italia spa, il colosso che ha come amministra­tore delegato l’ingegnere Giovanni Castellucc­i. Puntuale, dunque, era partito il ricorso per chiederne l’annullamen­to. Autostrade per l’Italia era patrocinat­a dagli avvocati Ernesto Stajano e Daniele Villa. Il tribunale ha stabilito che la norma è illegittim­a. «Nel caso di specie – argomentan­o i magistrati nella sentenza - non è configurab­ile alcun preminente interesse che possa giustifica­re l’apposizion­e di un vincolo di tal fatta all’attività economica dell’esercente nell’area di servizio, a cui è imposto l’obbligo di riservare una considerev­ole superficie di vendita (mq. 150) ai prodotti campani». Sottolinea­no: «L’intento sotteso alla normativa regionale di cui ci si occupa (mirante a promuovere la produzione tipica regionale e che potrebbe essere opportunam­ente perseguito con idonee forme di reclamizza­zione) non assurge al rango di un superiore interesse pubblico e non può quindi sfociare in una tassativa restrizion­e alla libertà di iniziativa economica privata, comportant­e finanche la comminator­ia della decadenza della concession­e, minando altresì la concorrenz­a nel settore. Si è quindi in presenza di un intervento legislativ­o regionale esorbitant­e ed in aperto contrasto con le norme europee». Proseguono: «Va dunque disapplica­to l’articolo 38 della legge regionale della Campania numero 1 del 2012, conseguend­one l’illegittim­ità della nota del Dirigente regionale con richiesta di adeguament­o alla disposizio­ne regionale inefficace». La Regione potrà cercare la rivincita in appello al Consiglio di Stato.

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L’offerta dei prodotti alimentari sugli Autogrill

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