Corriere del Mezzogiorno (Campania)
Autogrill, stop a prodotti tipici campani imposti
La Società Autostrade vince davanti al Tar il ricorso contro un atto protezionistico
Fu rivendicato dalla
NAPOLI giunta Caldoro come un provvedimento importante per promuovere i prodotti campani, ma il Tar ora lo cancella perché, secondo i magistrati, è illegittimo.
Finisce sotto la scure delle toghe la nota con cui il dirigente del Settore Regolazione dei Mercati della Giunta Regionale nel 2012 aveva introdotto l’obbligo per i gestori degli Autogrill di riservare almeno 150 metri quadrati di superficie coperta «ad attività di promozione di prodotti tipici campani, a pena di decadenza dalla concessione». Palazzo Santa Lucia aveva adottato l’atto sulla scorta di una legge regionale che era stata approvata a gennaio di sei anni fa e che si proponeva appunto di valorizzare il «made in Campania». Quella iniziativa non era piaciuta, però, ad Autostrade per l’Italia spa, il colosso che ha come amministratore delegato l’ingegnere Giovanni Castellucci. Puntuale, dunque, era partito il ricorso per chiederne l’annullamento. Autostrade per l’Italia era patrocinata dagli avvocati Ernesto Stajano e Daniele Villa. Il tribunale ha stabilito che la norma è illegittima. «Nel caso di specie – argomentano i magistrati nella sentenza - non è configurabile alcun preminente interesse che possa giustificare l’apposizione di un vincolo di tal fatta all’attività economica dell’esercente nell’area di servizio, a cui è imposto l’obbligo di riservare una considerevole superficie di vendita (mq. 150) ai prodotti campani». Sottolineano: «L’intento sotteso alla normativa regionale di cui ci si occupa (mirante a promuovere la produzione tipica regionale e che potrebbe essere opportunamente perseguito con idonee forme di reclamizzazione) non assurge al rango di un superiore interesse pubblico e non può quindi sfociare in una tassativa restrizione alla libertà di iniziativa economica privata, comportante finanche la comminatoria della decadenza della concessione, minando altresì la concorrenza nel settore. Si è quindi in presenza di un intervento legislativo regionale esorbitante ed in aperto contrasto con le norme europee». Proseguono: «Va dunque disapplicato l’articolo 38 della legge regionale della Campania numero 1 del 2012, conseguendone l’illegittimità della nota del Dirigente regionale con richiesta di adeguamento alla disposizione regionale inefficace». La Regione potrà cercare la rivincita in appello al Consiglio di Stato.