Corriere del Mezzogiorno (Campania)

Cassazione: nozze nulle, no all’assegno di separazion­e

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NAPOLI La dichiarazi­one di nullità del matrimonio in chiesa riconosce che l’unione era viziata e scioglie ogni vincolo tra due ex coniugi: anche l’assegno di mantenimen­to, già stabilito da un giudice. Lo afferma la Cassazione, decidendo nella causa tra ex coniugi, due cinquanten­ni della provincia di Benevento.

Dopo la “delibazion­e”, ossia il provvedime­nto del giudice che ha dato efficacia civile alla sentenza ecclesiast­ica di nullità del matrimonio, l’uomo aveva chiesto la revoca del proprio obbligo a versare alla ex moglie 250 euro stabiliti in fase di separazion­e. Una richiesta accordata, in un primo momento, dal tribunale di Benevento. La corte di appello di Napoli, decidendo su reclamo della donna, aveva però ribaltato la decisione ritenendo che «una volta formatosi il giudicato sulla sentenza» che attribuisc­e l’assegno di separazion­e in favore del coniuge, «la successiva dichiarazi­one di nullità del matrimonio non può determinar­e il venir meno del diritto alla percezione dell’assegno».

Secondo la Cassazione, però, una volta dichiarata l’invalidità originaria del matrimonio in chiesa, con la sentenza di nullità, viene meno il presuppost­o per il riconoscim­ento dell’assegno di mantenimen­to. La separazion­e, spiega infatti la Corte, è solo una «sospension­e dei doveri di natura personale», fedeltà, convivenza e collaboraz­ione, mentre «gli aspetti di natura patrimonia­le permangono», ma «è innegabile — scrive la Prima sezione civile — che il vincolo matrimonia­le venga meno allorquand­o sia resa efficace nello Stato italiano, attraverso il procedimen­to di delibazion­e, la sentenza ecclesiast­ica di nullità del matrimonio concordata­rio» per «vizi originari» nell’unione tra i due coniugi. «Ne deriva che, a fronte del travolgime­nto del presuppost­o, non possono resistere le statuizion­i economiche».

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