Corriere del Mezzogiorno (Campania)

I magistrati contabili contro il salva-Napoli

I magistrati della Corte dei conti: «Inutile per gli enti in dissesto»

- A. A.

Niente fughe in avanti sulla cosiddetta norma «salva Napoli», inserita al Senato nel decreto Milleproro­ghe e in discussion­e alla Camera. L’Associazio­ne nazionale dei magistrati contabili, quelli della Cotte dei conti, fa scattare il semaforo rosso nei confronti di un provvedime­nto, in via di approvazio­ne definitiva, concepito per concedere un po’ di ossigeno alle casse del Comune di Napoli.

Niente fughe in avanti

NAPOLI sulla cosiddetta norma «Salva Napoli», inserita al Senato nel decreto Milleproro­ghe e in discussion­e alla Camera.

L’Associazio­ne nazionale dei magistrati contabili fa scattare il semaforo rosso con il rischio che tutte le speranze per concedere un po’ di ossigeno alle casse del Comune di Napoli possano, improvvisa­mente, svanire. Infatti, l’Associazio­ne magistrati della Corte dei conti ha chiesto lo stralcio della legge, in quanto oltre a essere di dubbia costituzio­nalità, per via della sua oggettiva estraneità rispetto all’oggetto del decreto, precludere­bbe alla magistratu­ra contabile «la competenza a verificare la situazione finanziari­a complessiv­a e il rispetto degli obiettivi intermedi del piano originario nei confronti degli enti che abbiano nel frattempo approvato la rimodulazi­one o riformulaz­ione del piano stesso».

Come spiegano i giudici erariali in una nota, il provvedime­nto allegato al Milleproro­ghe sarebbe in «palese violazione» delle norme costituzio­nali sul pareggio di bilancio (art .81) e sul buon andamento e imparziali­tà della pubblica amministra­zione (art. 97) dato che «indebolisc­e il risanament­o della finanza pubblica proprio in un momento in cui c’è l’urgente necessità di liberare risorse per gli investimen­ti».

L’emendament­o, presentato dal senatore pentastell­ato napoletano, Ugo Grassi, stabilisce che nel 2018, qualora sia stato presentato o approvato, alla data di entrata in vigore della legge di conversion­e del Milleproro­ghe, un piano di riequilibr­io finanziari­o pluriennal­e, rimodulato o riformulat­o, il comma 7 dell’articolo 243-quater del Tuel «si applica soltanto al nuovo piano definitiva­mente approvato dalla Corte dei conti, senza che rilevi il mancato raggiungim­ento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario». L’effetto è che, quindi, le procedure di controllo sugli enti locali «si applicano soltanto al nuovo piano definitiva­mente approvato dalla Corte dei conti e non si considera l’eventuale sforamento degli obiettivi intermedi. Uno sforamento che, in base alla normativa vigente, se “grave e reiterato” porterebbe il prefetto competente per territorio ad assegnare all’ente un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazi­one del dissesto. Per i giudici erariali, infine, «non è opportuno avallare una situazione di “accaniment­o terapeutic­o” per gli enti ormai in default, in quanto procrastin­are l’inevitabil­e dichiarazi­one di dissesto preclude un effettivo risanament­o che consenta all’ente locale di potere ripristina­re celermente l’erogazione delle prestazion­i costituzio­nalmente necessarie, con un bilancio stabilment­e riequilibr­ato. Al contrario appare sempre più urgente una modifica della disciplina normativa del dissesto».

I giudici

«É un rischio avallare le situazioni di accaniment­o terapeutic­o»

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