Corriere del Mezzogiorno (Campania)

Residenza negata a giovane rifugiato russo Il Tribunale obbliga il Comune all’iscrizione

Da un anno e mezzo vive a Napoli, ancora minorenne fuggì dalla guerra per evitare l’arruolamen­to

-

NAPOLI D.K. (chiede di indicare solo le iniziali), 19 anni compiuti a febbraio, è espatriato precipitos­amente dalla Russia circa un anno e mezzo fa, quando stava per raggiunger­e la maggiore età, perché correva il rischio di essere reclutato nell’esercito ed inviato a combattere in Ucraina. Ha lasciato i genitori a Mosca ed è venuto a Napoli, dove era stato già in vacanza diverse volte e dove ha una fidanzata con doppia nazionalit­à: italiana e russa. Si è sistemato in un appartamen­to nei pressi di Capodimont­e, ospite del padre della sua ragazza e di lei. A Napoli ha fresi il penultimo e l’ultimo anno del liceo Serra ed ha conseguito il diploma.

Vorrebbe patentarsi ed immatricol­arsi al corso di laurea in Informatic­a dell’ateneo Federico II. Si è dovuto, però, rivolgere al Tribunale civile per ottenere che gli fosse riconosciu­to dal Comune di Napoli il diritto all’iscrizione all’Anagrafe — la residenza — ed attende ancora che la Questura pronunci in via definitiva sulla richiesta di protezione speciale presentata il 18 febbraio 2023. Per ora gli ha rilasciato solo il cosiddetto cedolino, un permesso temporaneo. L’ordinanza del tribunale, che condanna anche l’amministra­zione comunale a pagare 2.500 euro di spese legali, è a firma del giudice monocratic­o Immacolata Cozzolino. D.K. era patrocinat­o dagli avvocati

Stella Arena e Martina Stefanile. «L’istanza di iscrizione all’Anagrafe — raccontano i due legali — era stata presentata dal nostro assistito al Comune il 23 luglio 2023 ed era corredata da una serie di documenti: la dichiarazi­one di residenza compilata e firmata; il contratto di locazione del padre della sua ragazza che lo ospita; l’assenso del proprietar­io dell’immobile, non residente in esso; il cedolino della Questura; l’assenso all’inclusione di D.K. nel nucleo familiare da parte del locatore dell’appartamen­to. Due giorni dopo, però, l’istanza era stata rigettata dal Comune sul presuppost­o che mancava il permesso di soggiorno definitivo della Questura».

Seguivano ulteriori richieste ed una diffida. Tutte senza esito. La faccenda è dunque fiquentato nita all’attenzione del giudice, che l’ha risolta a favore del ragazzo russo. «Nell’ordinanza — sottolinea­no gli avvocati — ha richiamato la decisione della Corte Costituzio­nale del 31 luglio 2020, numero 186, sul decreto Salvini. La Consulta già aveva sancito che non si può negare l’ iscrizione anagrafica ai regolarmen­te soggiornan­ti».

Il magistrato scrive: «Il possesso del cedolino caratteriz­za questa fase procedimen­tale ed attesta il soggiorno regolare del cittadino straniero, nelle more della definizion­e della sua domanda». E argomenta: «Ciò si evince anche dal fatto che la Questura consegna al richiedent­e un vero e proprio documento di riconoscim­ento (cedolino) munito di fotografia e dati anagrafici del titolare, rilasciato su supporto cartaceo e timbrato dall’Amministra­zione competente dello Stato». Tanto più, incalza il magistrato, che «il decreto legislativ­o 286 del 1998 riconosce espressame­nte il diritto al lavoro del richiedent­e in possesso di tale ricevuta». D.K. va iscritto senza indugio all’Anagrafe — chiarisce il giudice — anche perché «la carenza di tale iscrizione potrebbe determinar­e la sua potenziale espulsione dall’Italia», interrompe­ndo così il sogno di una vita lontano dall’esercito e dalla guerra di questo ragazzo russo che porta Napoli nel cuore.

 ?? ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy