Corriere del Mezzogiorno (Campania)
«Incarichi incompatibili con il suo ruolo» Prof restituisce oltre ventinovemila euro Docente della Federico II nel mirino della Corte dei conti. Ha patteggiato
NAPOLI Carlo Amatucci, docente di Diritto commerciale della Federico II, ha restituito all’ateneo 29.956 euro, pari al 40% dell’importo della somma contestatagli dalla Procura della Corte dei conti per lo svolgimento di incarichi professionali incompatibili con il suo ruolo a tempo pieno.
Si è avvalso del rito abbreviato, previsto dall’articolo 130 del Codice di giustizia contabile, ed ha così chiuso il processo a suo carico. Era nato dall’inchiesta di Davide Vitale, sostituto procuratore generale. Gli si contestava una ipotesi di danno erariale, verificatasi tra il 2008 e il 18 maggio 2017, in riferimento a una serie di incarichi di curatore fallimentare, di patrocinio legale e di assistenza legale, per i quali non era stata richiesta l’autorizzazione all’ateneo. Da essi il professore Amatucci aveva ricavato — argomentava la Procura, anche sulla scorta degli accertamenti della Guardia di finanza — 74.891 euro. Gli inquirenti contestavano dunque «la ricorrenza di tutti gli elementi strutturali dell’illecito erariale, con particolare riferimento all’elemento soggettivo, ravvisando il dolo contrattuale connesso all’elevato grado di cultura che connota la professionalità
di un docente universitario peraltro di materie giuridiche, avendo esercitato l’incarico, in più occasioni, di curatore fallimentare e altri incarichi di patrocinio legale in violazione del regime normativo che ne prescrive l’assoluta incompatibilità».
La difesa di Amatucci aveva in primo luogo eccepito la violazione del principio per il quale una persona non può andare a giudizio due volte per le medesime accuse. Aveva sostenuto che la vicenda oggetto del giudizio sarebbe stata già in parte vagliata dalla Corte dei conti la quale, con la sentenza del 22 ottobre 2021, aveva dichiarato la prescrizione dell’azione erariale per gli incarichi svolti negli anni 2009-2012. Contestava, inoltre, nel merito quanto sostenuto dalla Procura in riferimento agli incarichi svolti negli anni dal 2018 al 2021, in quanto il professore in quel periodo era transitato nel regime a tempo definito. Argomentava
poi che gli incarichi di curatore fallimentare, in quanto conferiti dall’Autorità giudiziaria, non rientrerebbero nella disciplina autorizzatoria. La sentenza, però, ha preso poi atto che Amatucci ha presentato l’istanza per la definizione agevolata della controversia, proponendo il pagamento del 40% di 74.891 euro. La Procura ha detto sì, evidenziando come nel caso di specie non fosse configurabile la circostanza del doloso arricchimento del danneggiante.
La sezione giurisdizionale ha dunque accolto l’istanza del docente universitario, che ha saldato (con lo sconto rispetto alla contestazione iniziale) quanto dovuto all’ateneo. «Le spese di lite — scrive la Corte dei conti — devono essere poste a carico del convenuto, anche in base al principio della soccombenza virtuale».