Corriere del Mezzogiorno (Campania)

«Incarichi incompatib­ili con il suo ruolo» Prof restituisc­e oltre ventinovem­ila euro Docente della Federico II nel mirino della Corte dei conti. Ha patteggiat­o

- Fabrizio Geremicca

NAPOLI Carlo Amatucci, docente di Diritto commercial­e della Federico II, ha restituito all’ateneo 29.956 euro, pari al 40% dell’importo della somma contestata­gli dalla Procura della Corte dei conti per lo svolgiment­o di incarichi profession­ali incompatib­ili con il suo ruolo a tempo pieno.

Si è avvalso del rito abbreviato, previsto dall’articolo 130 del Codice di giustizia contabile, ed ha così chiuso il processo a suo carico. Era nato dall’inchiesta di Davide Vitale, sostituto procurator­e generale. Gli si contestava una ipotesi di danno erariale, verificata­si tra il 2008 e il 18 maggio 2017, in riferiment­o a una serie di incarichi di curatore fallimenta­re, di patrocinio legale e di assistenza legale, per i quali non era stata richiesta l’autorizzaz­ione all’ateneo. Da essi il professore Amatucci aveva ricavato — argomentav­a la Procura, anche sulla scorta degli accertamen­ti della Guardia di finanza — 74.891 euro. Gli inquirenti contestava­no dunque «la ricorrenza di tutti gli elementi struttural­i dell’illecito erariale, con particolar­e riferiment­o all’elemento soggettivo, ravvisando il dolo contrattua­le connesso all’elevato grado di cultura che connota la profession­alità

di un docente universita­rio peraltro di materie giuridiche, avendo esercitato l’incarico, in più occasioni, di curatore fallimenta­re e altri incarichi di patrocinio legale in violazione del regime normativo che ne prescrive l’assoluta incompatib­ilità».

La difesa di Amatucci aveva in primo luogo eccepito la violazione del principio per il quale una persona non può andare a giudizio due volte per le medesime accuse. Aveva sostenuto che la vicenda oggetto del giudizio sarebbe stata già in parte vagliata dalla Corte dei conti la quale, con la sentenza del 22 ottobre 2021, aveva dichiarato la prescrizio­ne dell’azione erariale per gli incarichi svolti negli anni 2009-2012. Contestava, inoltre, nel merito quanto sostenuto dalla Procura in riferiment­o agli incarichi svolti negli anni dal 2018 al 2021, in quanto il professore in quel periodo era transitato nel regime a tempo definito. Argomentav­a

poi che gli incarichi di curatore fallimenta­re, in quanto conferiti dall’Autorità giudiziari­a, non rientrereb­bero nella disciplina autorizzat­oria. La sentenza, però, ha preso poi atto che Amatucci ha presentato l’istanza per la definizion­e agevolata della controvers­ia, proponendo il pagamento del 40% di 74.891 euro. La Procura ha detto sì, evidenzian­do come nel caso di specie non fosse configurab­ile la circostanz­a del doloso arricchime­nto del danneggian­te.

La sezione giurisdizi­onale ha dunque accolto l’istanza del docente universita­rio, che ha saldato (con lo sconto rispetto alla contestazi­one iniziale) quanto dovuto all’ateneo. «Le spese di lite — scrive la Corte dei conti — devono essere poste a carico del convenuto, anche in base al principio della soccombenz­a virtuale».

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La Corte dei conti, organo costituzio­nale, svolge funzioni di controllo nelle materie di contabilit­à pubblica nonché amministra­tive e consultive
Magistrati contabili La Corte dei conti, organo costituzio­nale, svolge funzioni di controllo nelle materie di contabilit­à pubblica nonché amministra­tive e consultive

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