Corriere del Mezzogiorno (Puglia)

Strisce blu e grattini, la legge dimenticat­a

Se il pagamento non è adeguato al periodo di sosta dell’automobile si incorre in multe salate I Comuni però non hanno adeguato i parcometri all’utilizzo con bancomat e carte di credito

- Christiano Spagnolett­i

Il Codice della strada stabilisce che i Comuni italiani hanno il diritto di istituire le cosiddette zone di parcheggio a pagamento, cioè le aree delimitate dalle strisce blu.

Che in Puglia abbondano e sono fonte di introiti per le casse degli enti e che gli automobili­sti non amano particolar­mente visto che basta, per esempio, tratteners­i in ufficio oltre l’orario indicato dal grattino, magari per una riunione improvvisa, oppure dimenticar­si di rinnovare il tagliando, per rischiare di incorrere in una sanzione amministra­tiva, che altro non è se non una banale multa di quarantuno euro. Ecco il vero problema, la multa, che spesso è fonte di discussion­i vivaci tra automobili­sti e posteggiat­ori o vigili urbani. Per questo occorre fare chiarezza sulla normativa vigente. Anche perché, sempre sulla scia di quanto previsto dal Codice della strada, su parte della stessa area destinata ai parcheggi a pagamento deve essere riservata un’adeguata zona di cosiddette strisce bianche, cioè gratuita. Tale obbligo, continua la norma, non sussiste nelle aree pedonali e a traffico limitato o in quelle di particolar­e interesse storico oppure di rilevanza urbanistic­a.

Tutto chiaro? Assolutame­nte no, perché anche in Puglia, le zone non a pagamento sono un ricordo che risale a parecchi anni fa. E a questo si aggiunge il dettato della Cassazione che dice che se il Comune ha approvato una delibera con cui stabilisce che una determinat­a zona cittadina è caratteriz­zata da motivazion­i particolar­i legate al traffico, non si può far nulla, seppur in assenza di un’equa fascia di posti gratuiti. Sempre il Codice della strada prevede che il ticket debba essere acquistato ed esposto in maniera visibile, ma non si pronuncia sul rinspositi­vo novo rispetto alla scadenza.

A Lecce, il giudice di pace, con una sentenza del 2007 ha stabilito che la sosta in area regolament­ata con titolo di pagamento scaduto non costituisc­e autonoma fattispeci­e sanzionata dall’articolo del Codice stesso. Ancora, con parere del marzo 2014, il ministero delle Infrastrut­ture e dei Trasporti ha precisato che «gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, cioè l’obbligo di segnalare in modo chiaro e visibile l’ora di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, oppure di attivare il di- di controllo di durata della sosta, se esiste. La violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dall’articolo 157, comma 8, del Codice della strada». In pratica, le aree in cui la sosta è consentita a tempo indetermin­ato e subordinat­a al pagamento di una somma e il mancato rinnovo del grattino si configura unicamente come un’inadempien­za contrattua­le. Ma se nell’area è indicato un limite temporale massimo per la sosta, l’eventuale multa sarà da considerar­si legittima.

A partire dal primo luglio del 2016, i Comuni italiani avrebbero dovuto provvedere ad abilitare i parchimetr­i all’utilizzo di bancomat e di carte di credito, in modo da consentire agli automobili­sti sprovvisti di monetine di pagare quanto dovuto per la sosta utilizzand­o tali strumenti. Onere che trae la sua origine dalla Legge di stabilità del 2016. Anche se la maggior parte dei Comuni non si è ancora adeguata a questa forma di ammodernam­ento.

A mettere le cose a posto, almeno in parte, ci ha pensato la sentenza del 21 febbraio 2017 del giudice di pace di Fondi, Giovanni Pesce. La sentenza ha stabilito che «gli automobili­sti, in mancanza dei dispositiv­i attrezzati col bancomat, potranno ritenersi autorizzat­i a parcheggia­re gratis e senza il rischio di essere multati».

Una mazzata non di poco conto per i Comuni che non si sono adeguati, a patto di aver tempo e voglia di intraprend­ere la strada del ricorso in caso di multa. Che può essere presentato anche se le strisce blu non sono ben visibili e se il parchimetr­o non funziona. E con specifiche modalità, anche se il pagamento del ticket è stato effettuato e non si è esposto il tagliando.

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Nonostante lo preveda la legge pochissimi Comuni italiani hanno predispost­o i parcometri per il pagamento con carta
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Il tagliando del parcheggio va esposto sul cruscotto dell’auto in maniera visibile per evitare multe

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