Corriere del Mezzogiorno (Puglia)
Ferie ridotte a 8 dipendenti con il contratto a termine Condannata la Regione per disparità di trattamento
BARI Numero di ferie ridotto o decurtato perché dipendenti a tempo determinato. Nonostante «la maturazione del triennio di anzianità di servizio e nonostante la prosecuzione interrotta del rapporto senza soluzione di continuità».
Una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che ha spinto otto stabilizzate della Regione Puglia a presentare un ricorso al giudice del lavoro per chiedere l’annullamento dei provvedimenti dell’amministrazione sul calcolo delle ferie ottenuto in base ad una «lettera protocollo» e la condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno per le ferie prime assegnate e poi tagliate.
Le dipendenti, rappresentate dagli avvocati Federico Carbonara e Rocco Mario Pisconti, con una sentenza depositata due giorni fa, hanno ottenuto il riconoscimento del numero di ferie precedentemente decurtate. In più il giudice del lavoro, Silvia Fioraso, ha dichiarato «l’illegittimità di ogni atto adottato dalla Regione Puglia, compresa la lettera protocollo del Servizio Politiche di Benessere sociale e Pari opportunità, nei confronti delle ricorrenti che abbia comportato la decurtazione di due giorni di congedo ordinario per ferie in relazione agli anni 2013 e seguenti, spettanti in più, oltre ai 26 già riconosciuti per ciascuna annualità». Il giudice non ha riconosciuto il risarcimento del danno.
L’assunzione a tempo determinato delle 8 dipendenti risale a dicembre del 2009 e dopo la maturazione del primo triennio lavorativo è stato loro riconosciuto l’incremento nel numero di giorni di ferie annuali da 26 a 28 giorni. Tuttavia - ricostruisce il giudicel’ amministrazione regionale «ha successivamente ritenuto di aver commesso un errore interpretativo» perché i rapporti di lavoro a tempo determinato ad ogni rinnovo o proroga devono considerarsi «come nuove assunzioni con la conseguenza che l’anzianità maturata in relazione ad ogni singolo rapporto non può cumularsi con quella maturata negli altri periodi». Di qui la decurtazione di due giorni di ferie precedentemente calcolati. Così il numero delle ferie è stato portato a 24. «A giustificazione del proprio agire la Regione- è spiegato nella sentenza- ha richiamato il parere dell’Aran (agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ndr) da cui sarebbe desumibile che i dipendenti a tempo determinato sono da considerare, quale personale neo assunto». Partendo dal presupposto che il rapporto di lavoro delle 8 dipendenti è stato unico e continuativo sin dal 2009, il giudice spiega che questa interpretazione si pone in contrasto con una direttiva comunitaria «significativamente intitolata “Principio di non discriminazione”, che così recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”». A questo proposito il giudice evidenzia: «è pacifico che le ricorrenti abbiano maturato una anzianità di effettivo servizio superiore al triennio in esecuzione di un unico contratto di lavoro a tempo determinato, rinnovato e prorogato nel tempo».