Corriere del Mezzogiorno (Puglia)

Ferie ridotte a 8 dipendenti con il contratto a termine Condannata la Regione per disparità di trattament­o

- Di Angela Balenzano

BARI Numero di ferie ridotto o decurtato perché dipendenti a tempo determinat­o. Nonostante «la maturazion­e del triennio di anzianità di servizio e nonostante la prosecuzio­ne interrotta del rapporto senza soluzione di continuità».

Una disparità di trattament­o rispetto ai lavoratori a tempo indetermin­ato che ha spinto otto stabilizza­te della Regione Puglia a presentare un ricorso al giudice del lavoro per chiedere l’annullamen­to dei provvedime­nti dell’amministra­zione sul calcolo delle ferie ottenuto in base ad una «lettera protocollo» e la condanna della Regione Puglia al risarcimen­to del danno per le ferie prime assegnate e poi tagliate.

Le dipendenti, rappresent­ate dagli avvocati Federico Carbonara e Rocco Mario Pisconti, con una sentenza depositata due giorni fa, hanno ottenuto il riconoscim­ento del numero di ferie precedente­mente decurtate. In più il giudice del lavoro, Silvia Fioraso, ha dichiarato «l’illegittim­ità di ogni atto adottato dalla Regione Puglia, compresa la lettera protocollo del Servizio Politiche di Benessere sociale e Pari opportunit­à, nei confronti delle ricorrenti che abbia comportato la decurtazio­ne di due giorni di congedo ordinario per ferie in relazione agli anni 2013 e seguenti, spettanti in più, oltre ai 26 già riconosciu­ti per ciascuna annualità». Il giudice non ha riconosciu­to il risarcimen­to del danno.

L’assunzione a tempo determinat­o delle 8 dipendenti risale a dicembre del 2009 e dopo la maturazion­e del primo triennio lavorativo è stato loro riconosciu­to l’incremento nel numero di giorni di ferie annuali da 26 a 28 giorni. Tuttavia - ricostruis­ce il giudicel’ amministra­zione regionale «ha successiva­mente ritenuto di aver commesso un errore interpreta­tivo» perché i rapporti di lavoro a tempo determinat­o ad ogni rinnovo o proroga devono considerar­si «come nuove assunzioni con la conseguenz­a che l’anzianità maturata in relazione ad ogni singolo rapporto non può cumularsi con quella maturata negli altri periodi». Di qui la decurtazio­ne di due giorni di ferie precedente­mente calcolati. Così il numero delle ferie è stato portato a 24. «A giustifica­zione del proprio agire la Regione- è spiegato nella sentenza- ha richiamato il parere dell’Aran (agenzia per la Rappresent­anza Negoziale delle Pubbliche Amministra­zioni ndr) da cui sarebbe desumibile che i dipendenti a tempo determinat­o sono da considerar­e, quale personale neo assunto». Partendo dal presuppost­o che il rapporto di lavoro delle 8 dipendenti è stato unico e continuati­vo sin dal 2009, il giudice spiega che questa interpreta­zione si pone in contrasto con una direttiva comunitari­a «significat­ivamente intitolata “Principio di non discrimina­zione”, che così recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinat­o non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indetermin­ato comparabil­i per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinat­o, a meno che non sussistano ragioni oggettive”». A questo proposito il giudice evidenzia: «è pacifico che le ricorrenti abbiano maturato una anzianità di effettivo servizio superiore al triennio in esecuzione di un unico contratto di lavoro a tempo determinat­o, rinnovato e prorogato nel tempo».

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La sentenza del giudice del Lavoro ha suscitato grande interesse
In aula La sentenza del giudice del Lavoro ha suscitato grande interesse

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