Corriere del Mezzogiorno (Puglia)

No del Comune di Gallipoli a 54case mobili Il caso chiuso dopo dieci anni

- A. D. R.

Il Consiglio di Stato ha messo fine ad un lungo contenzios­o che ha visto opposti il Comune di Gallipoli e un imprendito­re privato, stabilendo l’importante principio di rilevanza nazionale secondo cui il permesso di costruire è necessario anche per le case amovibili. La decisione arriva dopo dieci anni di battaglie legali scaturite dal provvedime­nto con cui il Comune di Gallipoli aveva intimato, a suo tempo, all’imprendito­re di rimuovere 54 mini appartamen­ti realizzati con strutture amovibili e senza permesso edilizio in un villaggio turistico. I giudici di Palazzo Spada, accogliend­o la tesi del Comune, difeso dall’avvocato Pietro Quinto, hanno riformato la precedente sentenza contraria emessa dal Tar, accogliend­o il ricorso d’appello e affermando il principio di diritto secondo cui, per individuar­e la natura precaria di un’opera, si deve seguire «non il criterio struttural­e, ma il criterio funzionale». Ciò significa che se la struttura è realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, questa non può beneficiar­e del regime proprio delle opere precarie, anche se realizzata con materiali facilmente amovibili. «Il discrimine tra chioschi meccanici poggiati sulle strade e le case mobili – chiarisce Pietro Quinto – è la loro destinazio­ne. Se soddisfano esigenze abitative, come, nel caso, di 54 mini appartamen­ti, non rilevano il carattere stagionale, le modalità costruttiv­e o la possibilit­à di trasferime­nti in altro sito, ma per la loro rilevanza urbanistic­a richiedono un formale permesso edilizio».

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