Corriere del Mezzogiorno (Puglia)
L’avvocato Valla: «Secondo i giudici stop incoerente»
L’avvocato Valla: «Lecce doveva spogliarsi della competenza»
BARI Il Tar Puglia sospende l’esecutività dell’ordinanza regionale che dispone la didattica a distanza per tutte le scuole pugliesi fino al 24 novembre prossimo. Nello stesso giorno, la sezione di Lecce dello stesso Tribunale amministrativo regionale respinge l’istanza di sospensiva presentata da altri ricorrenti, pronunciando un decreto di segno opposto.
Giacomo Valla, avvocato amministrativista del Foro di Bari, come se ne esce?
«Si tratta di provvedimenti monocratici assunti sul presupposto di un danno tanto grave da non poter attendere neanche la Camera di Consiglio collegiale».
Quindi, adesso, che succede, si torna a scuola o no?
«Succede che prevale il provvedimento che concede la sospensiva, in quanto l’ordinanza del presidente della Regione Puglia non può esplicare effetti perché c’è un provvedimento giurisdizionale che, intanto, ne paralizza l’efA mio parere, invece, Lecce non avrebbe dovuto procedere e spogliarsi della competenza. Si tratta, infatti, di un provvedimento che ha efficacia su tutto il territorio regionale, e che quindi doveva essere proposto a Bari».
Il decreto del Presidente del Consiglio, che mantiene aperte le scuole anche nelle zone rosse a rischio elevato, prevede al comma 5 dell’articolo 2 che le misure previste nel decreto si applicano a tutti i territori, ove non siano previste analoghe misure più rigorose. Ci spiega?
«Il Dpcm fa salva l’ordinanza regionale. Ma il decreto monocratico del presidente Ciliberti si basa su altri presupposti. Intanto, va detto che il giudice amministrativo non può sindacare gli apprezzamenti tecnico-discrezionali dell’amministrazione se non per difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza. E infatti, nel caso specifico, il presidente Ciliberti si è limitato a dire che il provvedificacia. mento della Regione non è giustificato da motivazioni adeguate e, quindi, interferisce in modo non coerente con il Dpcm del 3 novembre scorso. Non ne denuncia il mero contrasto. Al limite c’è un contrasto logico, ma non giuridicamente rilevante. Il nodo è questo. Dal provvedimento impugnato, secondo il Tar di Bari, non emergono ragioni particolari per cui la Regione Puglia non debba allinearsi».
Il Tar di Lecce ritiene prevalente il diritto alla salute.
«Ieri sera è arrivata un’altra ordinanza. Ma non escludo che possa adottare un provvedimento che confermi la chiusura totale delle scuole sulla base di motivazioni più estese di quelle non espresse nell’ordinanza precedente e che il giudice non ha ritenuto adeguate».
❞ Si tratta di un provvedimento di portata regionale e pertanto a decidere doveva essere solo Bari