Corriere del Mezzogiorno (Puglia)

L’avvocato Valla: «Secondo i giudici stop incoerente»

L’avvocato Valla: «Lecce doveva spogliarsi della competenza»

- L. d. V.

BARI Il Tar Puglia sospende l’esecutivit­à dell’ordinanza regionale che dispone la didattica a distanza per tutte le scuole pugliesi fino al 24 novembre prossimo. Nello stesso giorno, la sezione di Lecce dello stesso Tribunale amministra­tivo regionale respinge l’istanza di sospensiva presentata da altri ricorrenti, pronuncian­do un decreto di segno opposto.

Giacomo Valla, avvocato amministra­tivista del Foro di Bari, come se ne esce?

«Si tratta di provvedime­nti monocratic­i assunti sul presuppost­o di un danno tanto grave da non poter attendere neanche la Camera di Consiglio collegiale».

Quindi, adesso, che succede, si torna a scuola o no?

«Succede che prevale il provvedime­nto che concede la sospensiva, in quanto l’ordinanza del presidente della Regione Puglia non può esplicare effetti perché c’è un provvedime­nto giurisdizi­onale che, intanto, ne paralizza l’efA mio parere, invece, Lecce non avrebbe dovuto procedere e spogliarsi della competenza. Si tratta, infatti, di un provvedime­nto che ha efficacia su tutto il territorio regionale, e che quindi doveva essere proposto a Bari».

Il decreto del Presidente del Consiglio, che mantiene aperte le scuole anche nelle zone rosse a rischio elevato, prevede al comma 5 dell’articolo 2 che le misure previste nel decreto si applicano a tutti i territori, ove non siano previste analoghe misure più rigorose. Ci spiega?

«Il Dpcm fa salva l’ordinanza regionale. Ma il decreto monocratic­o del presidente Ciliberti si basa su altri presuppost­i. Intanto, va detto che il giudice amministra­tivo non può sindacare gli apprezzame­nti tecnico-discrezion­ali dell’amministra­zione se non per difetto di motivazion­e e manifesta irragionev­olezza. E infatti, nel caso specifico, il presidente Ciliberti si è limitato a dire che il provvedifi­cacia. mento della Regione non è giustifica­to da motivazion­i adeguate e, quindi, interferis­ce in modo non coerente con il Dpcm del 3 novembre scorso. Non ne denuncia il mero contrasto. Al limite c’è un contrasto logico, ma non giuridicam­ente rilevante. Il nodo è questo. Dal provvedime­nto impugnato, secondo il Tar di Bari, non emergono ragioni particolar­i per cui la Regione Puglia non debba allinearsi».

Il Tar di Lecce ritiene prevalente il diritto alla salute.

«Ieri sera è arrivata un’altra ordinanza. Ma non escludo che possa adottare un provvedime­nto che confermi la chiusura totale delle scuole sulla base di motivazion­i più estese di quelle non espresse nell’ordinanza precedente e che il giudice non ha ritenuto adeguate».

❞ Si tratta di un provvedime­nto di portata regionale e pertanto a decidere doveva essere solo Bari

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L’avvocato amministra­tivista Giacomo Valla

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