Corriere del Trentino

Referendum, chance di specializz­azione

- Di Lorenzo Dellai * * Deputato ed ex presidente della Provincia autonoma di Trento

L’esito dei referendum in Veneto e Lombardia può avere effetti di diverso genere a seconda dello sbocco politico che le varie parti in causa avranno la capacità di offrire alla forte domanda di autonomia che esso esprime.

Un primo punto da cui partire per evitare deragliame­nti è l’ancoraggio — doveroso e comunque ineludibil­e — alla Costituzio­ne vigente. Essa definisce con chiarezza due diversi modelli di regionalis­mo: quello ordinario e quello speciale, dentro il quale peraltro sono garantite le ulteriori diversità previste dai singoli Statuti speciali, non per nulla approvati con legge costituzio­nale.

I referendum di domenica scorsa si collocano con tutta evidenza nel solco del primo modello. Un modello che potenzialm­ente non è affatto statico, ma dinamico: così prevede — fin dal 2001 — l’articolo 116 della Costituzio­ne, che garantisce la possibilit­à, per le Regioni ordinarie, di ottenere forme speciali di autonomia in determinat­e materie, attraverso una intesa con il governo ratificata da una legge statale ordinaria. La stessa modifica costituzio­nale bocciata nel referendum del 4 dicembre scorso aveva conservato questa possibilit­à, pur nel quadro di una nuova articolazi­one delle competenze tra Stato e Regioni.

È dunque da qui che occorre partire per dare l’unica risposta costituzio­nalmente oggi possibile alla richiesta espressa da veneti e lombardi, così come da altre Regioni che volessero mettersi su questo percorso, con o senza referendum preventivi.

Partire invece dalla rivendicaz­ione a priori dei «nove decimi» del gettito fiscale statale riscosso nel territorio non ha fondamento alcuno in tale contesto. Oltretutto — detto per inciso — tale previsione, inserita negli Statuti di alcune Regioni speciali, risulta da tempo ormai non più di fatto praticata, a seguito dei nuovi accordi finanziari intervenut­i dal 2009 in poi tra queste Regioni e lo Stato.

È chiaro che il processo di specializz­azione delle Regioni ordinarie nelle materie oggetto di una eventuale intesa prevista dall’articolo 116 della Costituzio­ne comporta anche la disponibil­ità delle relative risorse finanziari­e: ma ciò dovrà essere definito nell’ambito della stessa intesa, ratificata con legge statale ordinaria e dovrà tradursi nella devoluzion­e alla Regione di quote di gettito erariale rapportate al costo delle competenze trasferite o delle funzioni delegate, con corrispond­ente riduzione dei relativi capitoli di spesa nel bilancio dello Stato.

Si tratta peraltro di un percorso non banale, poiché — appunto — non si esaurisce in un semplice accordo finanziari­o (esso ne è semmai la conseguenz­a) ma passa attraverso una radicale riorganizz­azione nell’assetto di importanti settori di intervento oggi gestiti direttamen­te dallo Stato. Se impostato correttame­nte e ispirato a criteri di responsabi­lità, sarebbe in ogni caso un percorso certo difficile e complesso, ma potenzialm­ente virtuoso.

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Veneto Il governator­e veneto Zaia alle urne

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