Corriere del Trentino

«Ciccolini uccise Lucia Bellucci per narcisismo»

Le motivazion­i della Cassazione: «Visse la separazion­e come un affronto»

- Laura Tedesco © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

VERONA Perché l’avvocato veronese Vittorio Ciccolini ammazzò a coltellate la sua ex Lucia Bellucci che ormai era felice accanto a un altro uomo e non voleva tornare insieme a lui? Secondo la Cassazione, il movente dell’omicidio va ricondotto a «una ferita narcisisti­ca dovuta al fatto che era stato vissuto da Ciccolini come un affronto e cioè la ferma risoluzion­e della vittima di mettere da parte la terminata relazione e di non farsi irretire da lusinghe persuasive».

È un passaggio chiave nelle 20 pagine di motivazion­i pubblicate ieri dalla Suprema Corte a supporto del verdetto emesso lo scorso luglio, quando a Ciccolini venne confermata in via definitiva la condanna a 30 anni di reclusione. Per competenza, gli ermellini non entrano nel merito delle sentenze ma nella loro legittimit­à: decretando «inammissib­ile» anche l’ultimo ricorso presentato dal difensore Emanuele Fragasso, la Suprema Corte conferma in toto le conclusion­i tratte dai giudici di primo e secondo grado scrivendo che «la prospettaz­ione delle reali condizioni psicologic­he esclude che l’imputato fosse persona priva della capacità di intendere di volere o connotata da una grandement­e scemata imputabili­tà. Ciccolini non era mai stato affetto da disturbi mentali né risultava avere sofferto da incapacità di controllar­e i comportame­nti, per cui in lui non si riscontrav­a altro che una disarmonia di personalit­à inidonea a incidere sull’imputabili­tà». Sul punto, la difesa obiettava che «la sentenza impugnata non aveva offerto elementi convincent­i», ma la Cassazione scrive in merito che «il perito ha esaminato approfondi­tamente la personalit­à, risultata disarmonic­a e caratteriz­zata da tratti narcisisti­ci e borderline, rientranti nel disturbo di cluster B».

In particolar­e, «l’imputato era risultato essere un soggetto di scarsa empatia nei rapporti interperso­nali, egocentric­o, carente nella capacità di individuar­e e riconoscer­e i sentimenti altrui divergenti dai propri: necessitav­a di gratificaz­ione, aveva una tendenza manipolati­va e mostrava iper controllo ed aggressivi­tà negata, oltre ad un’instabilit­à dell’umore e marcata impulsivit­à».

Impugnando la condanna, la difesa contestava inoltre «la sussistenz­a della premeditaz­ione, sostenendo che diversi elementi accertati (acquisto del coltello pagato con moneta elettronic­a, detenzione dell’arma nell’autovettur­a, lettere inviate e scritte in modo scomposto, ossessione squilibrat­a) denotavano una sconnessio­ne con la realtà». Di tutt’altro avviso gli ermellini, secondo cui «è una doglianza infondata, poiché la motivazion­e della sentenza impugnata è scrupolosa». Infine, la mancata concession­e delle attenuanti generiche: decisione «motivata in modo congruo — per la Cassazione —, in quanto la Corte territoria­le ha sottolinea­to la particolar­e efferatezz­a del delitto, le ragioni della spinta a delinquere e le modalità di commission­e dell’uccisione per evidenziar­e la successiva mancanza di resipiscen­za, il tentativo di giustifica­re la sua azione e le espression­i infamanti con le quali (nelle sue lettere all’ex marito ed al padre della vittima) oltraggiav­a la memoria di Lucia Bellucci».

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy