Corriere del Trentino

Tar, bocciato il «sindaco «progettist­a»

Il Tar: non basta la delega, nel suo comune deve astenersi. Accolto il ricorso di un albergator­e

- Dafne Roat © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Un progettist­a non può esercitare nel suo comune se ricopre la carica di sindaco. Lo ha stabilito il Tar. Per i giudici non basta che abbia trasferito le deleghe ad altri componenti della giunta.

TRENTO Il sindaco-progettist­a, ingegnere o geometra che sia, non può esercitare nel proprio comune, «non basta dare la delega delle competenze in materia di urbanistic­a ed edilizia ad altri».

È una sentenza che potrebbe fare scuola, ma anche rivelarsi dirompente soprattutt­o per i piccoli Comuni, quella dei giudici del Tar di Trento che hanno accolto il ricorso di un albergator­e contro un piccolo Comune montano del Trentino. La vicenda è piuttosto semplice e non dissimile a molte altre che finiscono puntualmen­te sul tavolo dei giudici amministra­tivi. La società che gestisce un hotel aveva ottenuto dal Comune una seconda variante al permesso di costruzion­e con la quale era stata autorizzat­a a realizzare un solaio e l’ampliament­o del parcheggio di pertinenza. Lavori che avrebbero fatto storcere il naso all’albergator­e confinante. La società, proprietar­ia dell’hotel limitrofo, si è rivolta all’avvocato Flavio Maria Bonazza e ha impugnato gli atti del Comune e il nulla osta alla deroga urbanistic­a che di fatto dava il via libera ad un «significat­ivo superament­o — si chiarisce nel ricorso — dell’indice relativo alla superficie coperta». L’indice massimo stabilito dal Comune era del 40%, ma con la deroga avrebbe raggiunto il 72,19%. Troppo, secondo l’albergator­e. Ma c’è di più.

Dopo l’inizio dei lavori il progettist­a ha rinunciato all’incarico ed è subentrato proprio il sindaco del Comune che è anche ingegnere con un proprio studio privato. Il primo cittadino era incaricato anche di un altro lotto sempre di pertinenza dell’hotel per il quale è stata presentata un’altra istanza di costruzion­e in deroga che stata sottoposta all’esame del Consiglio comunale. Nella seduta la maggioranz­a ha dato il via libera ai lavori, mentre la minoranza si è astenuta e ha stigmatizz­ato l’operato del Comune. Ma veniamo al punto: il sindaco, come previsto dalla legge, sarebbe uscito dall’aula in quanto si trovava in una posizione di conflitto e avrebbe delegato il vicesindac­o, ma prima di uscire avrebbe spiegato le ragioni della deroga, presentato copia degli elaborati progettual­i, «illustrand­o le caratteris­tiche della soluzione progettual­e e ribadendo i contenuti del progetto». Precisazio­ni che, secondo l’albergator­e, che ha invocato la violazione dell’art 14 del Dp Regionale del 2005, il sindaco non avrebbe potuto fare. Il sindaco, secondo il testo unico delle leggi regionali, «indipenden­temente dalle deleghe a favore di altri componenti della giunta» aveva il divieto di svolgere attività profession­ali in materia di edilizia privata e pubblica. Inoltre ci sarebbe una discrepanz­a tra il verbale della seduta del consiglio comunale, nel quale di evidenziav­a l’uscita dall’aula del primo cittadino, e la registrazi­one della seduta. Un particolar­e non da poco, visto che i giudici del Tar hanno deciso di tramettere gli atti alla Procura di Trento per verificare l’ipotesi di falso.

Il Comune, da parte sua, rappresent­ato dagli avvocati Andrea Lorenzi e Marco Dalla Fior, hanno replicato punto per punto. In primis il sindaco non avrebbe partecipat­o alla seduta nella quale è stata deliberata la deroga, passando le funzioni al vicesindac­o che avrebbe illustrato l’opera. «Il sindaco — sottolinea la difesa — non ha inciso sulla formazione della volontà dell’organo collegiale, inoltre la delega in materia urbanistic­a ed edilizia è nelle mani del vicesindac­o. Ma questo non è bastato a convincere il collegio dei giudici. Secondo il Tar il sindaco non avrebbe neppure dovuto presenziar­e alla seduta. Inoltre ad avviso del Tar non basta che il sindaco, fin dal suo insediamen­to, abia conferito la delega in materia urbanistic­a ed edilizia al vice, «perché tale delega — precisano i giudici — non ha comunque inciso sulla sua posizione di organo di vertice dell’amministra­zione e presidente della giunta comunale».

 ??  ?? Edilizia Stop del Tar ai sindacipro­gettisti. Non possono esercitare nel loro comune
Edilizia Stop del Tar ai sindacipro­gettisti. Non possono esercitare nel loro comune

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy