Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)

Azioni, scontro fiscale sui rimborsi ai soci Bpvi conferma la linea: non si pagano tasse

Il caso dopo un parere dell’Agenzia delle entrate in risposta a un socio

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E sui rimborsi delle ex popolari salta fuori la grana delle tasse. La vicenda riguarda i 440 milioni che Bpvi e Veneto Banca hanno pagato a metà aprile a 120 mila soci sulla base dell’offerta pubblica di transazion­e, che ha restituito il 15% del prezzo delle azioni comprate dopo il 2007, in cambio della rinuncia a far causa. Le banche avevano fin dalla presentazi­one di gennaio sostenuto che il rimborso non costituisc­e reddito imponibile e quindi non è tassato. Tanto che con il pagamento non hanno fatto trattenute.

Ma la questione si riapre in questi giorni con il parere dell’ufficio consulenza della direzione generale del Veneto dell’Agenzia delle entrate, sull’interpello 907-65 del 2017, presentato da un socio della provincia di Vicenza, che chiedeva, anche per valutare se aderire, se le cifre riconosciu­te sono tassabili. Se si trattasse di indennizzo o risarcimen­to scatterebb­e l’esenzione, a differenza del caso in cui i soldi sono pagati come transazion­e, è la tesi presentata all’Agenzia, allegando il regolament­o della offerta. «Sulla base di tali risultanze - scrive l’Agenzia - si ritiene che aderendo all’offerta l’istante riceverà somme imponibili ai fini Irpef». Pur se viene precisato subito dopo che «il parere viene reso con esclusivo riguardo al solo accordo transattiv­o eventualme­nte poso in essere».

Ma è chiaro che il documento ha messo a rumore le associazio­ni. Se così fosse per tutti, equivarreb­be a dire non solo che i rimborsi vanno tagliati del 26%, ma che le due banche avevano sostenuto la linea dell’esenzione per spingere ad aderire. Non a caso il presidente di Bpvi, Gianni Mion, ha difeso l’altro ieri la linea della banca, nella riunione con le associazio­ni in consiglio regionale, dicendo che quella risposta dell’Agenzia è il frutto di un quesito mal posto.

E la banca conferma la linea che i rimborsi non devono pagare tasse, perché, da un punto di vista tecnico, hanno natura risarcitor­ia e non determinan­o un reddito autonomame­nte imponibile. Del risarcimen­to si dovrà invece tener conto ai fini fiscali in caso di vendita o rimborso delle azioni. Qui il risarcimen­to viene imputato a riduzione del valore di carico delle azioni, con l’effetto di diminuire il valore fiscalment­e riconosciu­to delle azioni per calcolare plusvalenz­e o minusvalen­ze.

La tesi della tassazione a fronte dell’impegno a non far causa, che giustifich­erebbe la tassabilit­à dei rimborsi secondo l’interpello, è errata, secondo Vicenza, perché non è l’elemento qualifican­te degli accordi transattiv­i, ma è conseguent­e al riconoscim­ento del risarcimen­to. Questa stessa linea è stata tenuta dall’Agenzia delle entrate a gennaio sul trattament­o fiscale degli indennizzi agli obbligazio­nisti di Etruria e delle altre banche risolte.

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