Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)
Azioni, scontro fiscale sui rimborsi ai soci Bpvi conferma la linea: non si pagano tasse
Il caso dopo un parere dell’Agenzia delle entrate in risposta a un socio
E sui rimborsi delle ex popolari salta fuori la grana delle tasse. La vicenda riguarda i 440 milioni che Bpvi e Veneto Banca hanno pagato a metà aprile a 120 mila soci sulla base dell’offerta pubblica di transazione, che ha restituito il 15% del prezzo delle azioni comprate dopo il 2007, in cambio della rinuncia a far causa. Le banche avevano fin dalla presentazione di gennaio sostenuto che il rimborso non costituisce reddito imponibile e quindi non è tassato. Tanto che con il pagamento non hanno fatto trattenute.
Ma la questione si riapre in questi giorni con il parere dell’ufficio consulenza della direzione generale del Veneto dell’Agenzia delle entrate, sull’interpello 907-65 del 2017, presentato da un socio della provincia di Vicenza, che chiedeva, anche per valutare se aderire, se le cifre riconosciute sono tassabili. Se si trattasse di indennizzo o risarcimento scatterebbe l’esenzione, a differenza del caso in cui i soldi sono pagati come transazione, è la tesi presentata all’Agenzia, allegando il regolamento della offerta. «Sulla base di tali risultanze - scrive l’Agenzia - si ritiene che aderendo all’offerta l’istante riceverà somme imponibili ai fini Irpef». Pur se viene precisato subito dopo che «il parere viene reso con esclusivo riguardo al solo accordo transattivo eventualmente poso in essere».
Ma è chiaro che il documento ha messo a rumore le associazioni. Se così fosse per tutti, equivarrebbe a dire non solo che i rimborsi vanno tagliati del 26%, ma che le due banche avevano sostenuto la linea dell’esenzione per spingere ad aderire. Non a caso il presidente di Bpvi, Gianni Mion, ha difeso l’altro ieri la linea della banca, nella riunione con le associazioni in consiglio regionale, dicendo che quella risposta dell’Agenzia è il frutto di un quesito mal posto.
E la banca conferma la linea che i rimborsi non devono pagare tasse, perché, da un punto di vista tecnico, hanno natura risarcitoria e non determinano un reddito autonomamente imponibile. Del risarcimento si dovrà invece tener conto ai fini fiscali in caso di vendita o rimborso delle azioni. Qui il risarcimento viene imputato a riduzione del valore di carico delle azioni, con l’effetto di diminuire il valore fiscalmente riconosciuto delle azioni per calcolare plusvalenze o minusvalenze.
La tesi della tassazione a fronte dell’impegno a non far causa, che giustificherebbe la tassabilità dei rimborsi secondo l’interpello, è errata, secondo Vicenza, perché non è l’elemento qualificante degli accordi transattivi, ma è conseguente al riconoscimento del risarcimento. Questa stessa linea è stata tenuta dall’Agenzia delle entrate a gennaio sul trattamento fiscale degli indennizzi agli obbligazionisti di Etruria e delle altre banche risolte.