Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)

L’impatto del riordino: addio alle vecchie leggi, comincia l’era degli Ets

Enti raggruppat­i, un Registro unico nazionale sostituirà le oltre 300 anagrafi del non profit

- Roberto Museo

Il 2 agosto scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ultimo dei decreti attuativi della delega al governo per la riforma del Terzo settore (legge 106/2016), quello sul Codice del Terzo settore che ha seguito in ordine temporale «l’istituzion­e e la disciplina del servizio civile universale», «la disciplina dell’istituto del 5 per mille» e «la revisione della disciplina in materia di impresa sociale».

Il cerchio però non è ancora chiuso, sulla tabella di marcia del ministero del Lavoro sono previsti 39 provvedime­nti attuativi ed insieme alle rappresent­anze del sociale farà un primo «tagliando» nella prossima primavera. Entro il 2017 si attende l’autorizzaz­ione della Commission­e Europea sulle nuove norme fiscali. Il percorso si chiuderà all’inizio del 2019 con l’operativit­à del nuovo Registro unico del Terzo settore. Si tratta di un corpus normativo imponente con una legge delega di 12 articoli e 4 decreti legislativ­i, che imporranno un deciso cambio di marcia; primo fra tutti il superament­o dei tanti regimi speciali che hanno creato molto spesso, nel corso degli anni, un quadro generale confuso e scarsament­e omogeneo del Non profit, assegnando vantaggi fiscali che non sempre tengono conto dell’effettiva attività svolta dagli enti.

La parola riordino, usata più volte anche dal sottosegre­tario Luigi Bobba, «padre» della riforma, è la più appropriat­a per indicare lo scopo principale del Codice del Terzo settore. Tre esempi sono sufficient­i a farne comprender­e la portata.

Primo: vengono abrogate due leggi storiche come quella sul volontaria­to (n. 266/91) e sulle associazio­ni di promozione sociale (n. 383/2000), oltre che buona parte della legge sulle Onlus (n. 460/97).

Secondo: vengono raggruppat­i in un solo testo le sette tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets): organizzaz­ioni di volontaria­to; associazio­ni di promozione sociale; imprese e coop sociali, enti filantropi­ci, reti associativ­e; società di mutuo soccorso; altri enti senza scopo di lucro. Gli Enti del Terzo settore saranno obbligati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che riunisce e sostituisc­e gli attuali oltre 300 registri, albi, anagrafi degli enti non profit finora esistenti. Viene infine costituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo organismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che sarà tra l’altro l’organo consultivo per l’armonizzaz­ione legislativ­a dell’intera materia.

Terzo: vengono definite le «attività di interesse generale per il perseguime­nto, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidarist­iche e di utilità sociale» che sono esercitate dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di un elenco, dichiarata­mente aggiornabi­le, che riordina appunto le attività consuete del Non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltur­a sociale, legalità, commercio equo).

Gli Ets saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardant­i la democrazia interna, la trasparenz­a nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazi­one dei volontari, la destinazio­ne degli eventuali utili. Potranno accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma: circa 200 milioni nei prossimi tre anni sotto forma, ad esempio, di incentivi fiscali maggiorati, di risorse del nuovo Fondo progetti innovativi, di lancio dei «Social bonus» e dei «Titoli di solidariet­à».

Senza contare che diventano per la prima volta esplicite in una legge alcune indicazion­i alle pubbliche amministra­zioni: come cedere senza oneri alle associazio­ni beni mobili o immobili per manifestaz­ioni, o in comodato gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualific­azione; come incentivar­e la cultura del volontaria­to (soprattutt­o nelle scuole); come coinvolger­e gli Ets sia nella co-programmaz­ione e co-progettazi­one dei servizi sociali e non esclusivam­ente nella gestione degli stessi.

Una parte del Codice del Terzo settore è dedicata ai Centri di servizio per il volontaria­to (CSV), interessat­i da una profonda revisione in chiave evolutiva che ne riconosce le funzioni svolte nei primi 20 anni della loro esistenza e le adegua al nuovo scenario. A cominciare dall’allargamen­to della platea a cui i CSV dovranno prestare servizi, che coinciderà con tutti i «volontari negli Enti del Terzo settore». Il legislator­e ha introdotto anche l’Organismo nazionale di controllo (Onc) con le sue articolazi­oni territoria­li (Otc), che esercita l’attività di controllo sui CSV oltre a stabilire il numero accreditab­ile in ogni regione in riferiment­o ad alcuni parametri territoria­li. Nella governance dei CSV potranno entrare tutti gli Ets secondo il cosiddetto principio delle «porte aperte», lasciando però al volontaria­to la maggioranz­a nelle assemblee. Viene infine istituito il Fondo Unico Nazionale (in sigla FUN) destinato al finanziame­nto delle attività dei CSV, che continuerà ad essere alimentato dai versamenti eseguiti dalle Fondazioni di origine bancaria.

direttore Associazio­ne dei CSV

 ??  ?? Un mondo variegato Il Non profit oggi è frammentat­o in oltre 300 registri diversi
Un mondo variegato Il Non profit oggi è frammentat­o in oltre 300 registri diversi

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy