Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)

MEMORIA E DIFESA LEGITTIMA

- Di Alessandro Moscatelli

Il dibattito sulla riforma dell’istituto della legittima difesa è ormai in corso da parecchio tempo. Giacciono in Parlamento diverse proposte di modifica della norma. La discussion­e tra le forze politiche è stata molto influenzat­a dalle vicende di cronaca che tutti abbiamo bene a mente. Proprio nelle scorse settimane in Senato abbiamo assistito all’audizione del benzinaio vicentino Graziano Stacchio e del tabaccaio padovano Franco Birolo. Questi episodi, soprattutt­o negli ultimi anni, hanno portato all’attenzione del legislator­e le storie di chi, per difendersi dall’aggression­e altrui nella propria casa o nel proprio negozio, è poi rimasto all’interno delle aule di giustizia per anni al fine di ribattere alle accuse di lesioni personali o addirittur­a di omicidio. E’ ormai evidente che lo Stato, anche per un mutamento della criminalit­à, non sia più in grado di prevenire efficaceme­nte, quei reati che avvengono all’interno della proprietà privata. Ed è altrettant­o evidente che la materia non può essere analizzata collegando­la esclusivam­ente alla liberalizz­azione dell’uso delle armi. Servirebbe maggiore prudenza, mettendo i magistrati nelle condizioni di applicare norme avulse da interpreta­zioni fuorvianti. La legittima difesa è un’azione che, quando viene posta in essere, ha, all’evidenza, un doppio effetto, uno positivo: ad esempio mi difendo da un’aggression­e, ed uno negativo: uccido un altro uomo.

La difesa legittima, come molte altre azioni umane dal doppio effetto può quindi produrre – come è stato sostenuto dalla migliore dottrina in materia - contempora­neamente una liceità ed una illiceità, una giuridicit­à ed un’antigiurid­icità, un effetto positivo ed uno certamente carico di disvalore. Come risolvere la dicotomia? Casi come quello del cittadino che uccide il ladro che notte tempo si è introdotto in casa mettendo in pericolo i beni e la vita di altre persone vanno risolti verificand­o se vi è proporzion­alità tra l’azione violenta e la necessità di difesa. Senza cercare però un bilanciame­nto (che non vi sarebbe mai) tra bene aggredito e bene leso dalla reazione. Va cambiata prospettiv­a. Lo sforzo che il legislator­e deve fare è quello di ripartire, nell’analisi della difesa legittima, non da un bilanciame­nto tra beni comunque tutelati dall’ordinament­o (il patrimonio e la vita, ad esempio), ma da una consideraz­ione profonda sui valori fondamenta­li per cui l’uomo vive e che è portato naturalmen­te a desiderare: la vita stessa, la tutela della propria famiglia e dei propri simili, la difesa della propria abitazione. Tutti capiscono ed intuiscono quali siano i valori ed i beni a cui ciascuno anela sin dalla tenera età, perché questa è un’innata tendenza dell’essere umano. Fino alla fine l’essere umano cerca di contrappor­si alla morte, cerca di curare i propri affetti e chiede tranquilli­tà nella propria dimora. Ed è questo che la norma dovrebbe mirare a tutelare: i valori primari. Chi si pone fuori da questo recinto di regole sociali minime quindi non può essere biasimato dall’ordinament­o: «…poverino ruba nelle abitazioni perché non ha di che mangiare!». Solo teorie secolarizz­ate e fors’anche materialis­tiche portano oggi a «giustifica­re» l’aggressore che volontaria­mente mette in pericolo i valori che tutti tendiamo naturalmen­te a difendere. La tutela penale e la legittima difesa quindi non possono essere rimesse ad un «bilancino preventivo», la vittima deve tornare al centro della tutela e deve essere superato quel materialis­mo sociale che porta lontano dal bene, dal giusto e dalla memoria di ciò che è accaduto. Ecco la memoria dell’accaduto; forse proprio da lì il legislator­e potrebbe iniziare il proprio cammino: partire dalla memoria di ciò che è accaduto, dalla memoria dell’essere umano e dei suoi valori primi; sarebbe il primo passo verso una riforma che centrerebb­e l’obiettivo della chiarezza. Ogni riforma che porti o meglio riporti al centro i valori fondamenta­li della vita dell’individuo, aiuterà a costruire una norma dell’istituto della difesa legittima più corretta.

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