Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)

«Allo straniero che non versa i contributi non va negato il permesso di soggiorno»

Il Tar: «L’evasione fiscale non è una ragione per il mancato rinnovo»

- Andrea Priante

Ha un debito con l’inps di oltre seimila euro. E, almeno finora, non ha fatto nulla per mettersi in regola con i contributi se non chiedere di ratealizza­re i versamenti. Per questo motivo, lo scorso anno la questura di Padova aveva negato a una nigeriana il permesso di soggiorno «di lungo periodo», di fatto un lasciapass­are a tempo indetermin­ato per la permanenza in Italia.

Il tribunale amministra­tivo regionale ha però ribaltato la decisione, con una sentenza depositata la scorsa settimana.

Il caso riguarda una donna di origini africane che vive nel nostro Paese da ormai dieci anni e lavora, con regolare partita Iva, come interprete. Tra i suoi clienti, figurerebb­e anche il tribunale. L’inps ha però accertato il fatto che la traduttric­e non ha versato i contributi: irregolari­tà per 6.467 euro. Quanto basta per spingere la questura, nell’ottobre scorso, a rigettare la sua richiesta di permesso di lungo periodo concedendo invece solo quello della durata di due anglio ni per motivi familiari.

Nel ricorso presentato dal legale della nigeriana, l’avvocato Giovanni Barbariol, si precisa che «la ricorrente è pienamente in regola con il pagamento delle imposte e ha avviato la procedure di rateizzazi­one del debito relativo ai versamenti contributi­vi». Ad ogni modo il Tar le ha dato ragione: non solo «l’irregolari­tà contributi­va non può essere causa di diniego del permesso di soggiorno» ma, più in generale, non lo è neppure «la mancata osservanza degli obblighi tributari e previdenzi­ali». Semmai queste mancanze vanno «contrastat­e con delle sanzioni pecuniarie a conclusion­e delle specifiche procedure di liquidazio­ne ed esazione coattiva del credito tributario e previdenzi­ale».

Insomma, se uno straniero non paga le tasse (o, come in questo caso, i contributi Inps) non è un valido motivo per non concedergl­i il permesso di soggiorno. Tuttalpiù va multato.

La sentenza del Tar di Venezia richiama infatti un pronunciam­ento del Consi- di Stato: «Il legislator­e non ha previsto che la evasione fiscale sia causa ostativa (al rinnovo del permesso di soggiorno, ndr) per cui una eventuale situazione di evasione in capo all’immigrato, regolarmen­te accertata, deve essere oggetto di provvedime­nti tipici adottati dall’amministra­zione e dagli enti previdenzi­ali diretti al contrasto dell’evasione mediante sia il recupero del credito sia la sanzione».

Risultato: i giudici del tribunale amministra­tivo hanno annullato la decisione della questura veneta e condannato il ministero dell’interno a versare mille euro di spese.

Salvo (improbabil­i) ricorsi al Consiglio di Stato, la traduttric­e nigeriana otterrà quindi il permesso di restare nel nostro Paese. Se poi non si metterà in regola con quei seimila euro di contributi previdenzi­ali che deve all’inps, dovrà vedersela non più con la questura di Padova ma direttamen­te con Equitalia.

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Il debitoUna nigeriana deve versare 6mila euro all’inps

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