Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)
«Allo straniero che non versa i contributi non va negato il permesso di soggiorno»
Il Tar: «L’evasione fiscale non è una ragione per il mancato rinnovo»
Ha un debito con l’inps di oltre seimila euro. E, almeno finora, non ha fatto nulla per mettersi in regola con i contributi se non chiedere di ratealizzare i versamenti. Per questo motivo, lo scorso anno la questura di Padova aveva negato a una nigeriana il permesso di soggiorno «di lungo periodo», di fatto un lasciapassare a tempo indeterminato per la permanenza in Italia.
Il tribunale amministrativo regionale ha però ribaltato la decisione, con una sentenza depositata la scorsa settimana.
Il caso riguarda una donna di origini africane che vive nel nostro Paese da ormai dieci anni e lavora, con regolare partita Iva, come interprete. Tra i suoi clienti, figurerebbe anche il tribunale. L’inps ha però accertato il fatto che la traduttrice non ha versato i contributi: irregolarità per 6.467 euro. Quanto basta per spingere la questura, nell’ottobre scorso, a rigettare la sua richiesta di permesso di lungo periodo concedendo invece solo quello della durata di due anglio ni per motivi familiari.
Nel ricorso presentato dal legale della nigeriana, l’avvocato Giovanni Barbariol, si precisa che «la ricorrente è pienamente in regola con il pagamento delle imposte e ha avviato la procedure di rateizzazione del debito relativo ai versamenti contributivi». Ad ogni modo il Tar le ha dato ragione: non solo «l’irregolarità contributiva non può essere causa di diniego del permesso di soggiorno» ma, più in generale, non lo è neppure «la mancata osservanza degli obblighi tributari e previdenziali». Semmai queste mancanze vanno «contrastate con delle sanzioni pecuniarie a conclusione delle specifiche procedure di liquidazione ed esazione coattiva del credito tributario e previdenziale».
Insomma, se uno straniero non paga le tasse (o, come in questo caso, i contributi Inps) non è un valido motivo per non concedergli il permesso di soggiorno. Tuttalpiù va multato.
La sentenza del Tar di Venezia richiama infatti un pronunciamento del Consi- di Stato: «Il legislatore non ha previsto che la evasione fiscale sia causa ostativa (al rinnovo del permesso di soggiorno, ndr) per cui una eventuale situazione di evasione in capo all’immigrato, regolarmente accertata, deve essere oggetto di provvedimenti tipici adottati dall’amministrazione e dagli enti previdenziali diretti al contrasto dell’evasione mediante sia il recupero del credito sia la sanzione».
Risultato: i giudici del tribunale amministrativo hanno annullato la decisione della questura veneta e condannato il ministero dell’interno a versare mille euro di spese.
Salvo (improbabili) ricorsi al Consiglio di Stato, la traduttrice nigeriana otterrà quindi il permesso di restare nel nostro Paese. Se poi non si metterà in regola con quei seimila euro di contributi previdenziali che deve all’inps, dovrà vedersela non più con la questura di Padova ma direttamente con Equitalia.