Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)

Domande & risposte

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Che cos’è il «revenge porn»?

Per «Revenge porn» si intende la creazione consensual­e di immagini intime o sessuali all’interno di un contesto di coppia e la non consensual­e pubblicazi­one delle stesse da parte di uno dei componenti della coppia, generalmen­te l’uomo, con lo scopo di vendicarsi della rottura spesso burrascosa della relazione intima.

Esiste un reato specifico?

No. I casi di «revenge porn» vengono rubricati come diffamazio­ne (reclusione fino a un anno o multa fino a 1.032 euro); stalking (da 6 mesi a 5 anni); diffusione di riprese fraudolent­e (fino a 4 anni); interferen­za illecita nella vita privata (da 6 mesi a 4 anni); produzione e divulgazio­ne di materiale pedopornog­rafico (fino a 12 anni)

Cosa prevede la nuova legge?

Introduce un nuovo reato con pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque «pubblica attraverso strumenti informatic­i o telematici, senza l’espresso consenso delle persone interessat­e, immagini o video privati sessualmen­te espliciti, con l’intento di causare nelle persone offese gravi stati di ansia, di timore e di isolamento».

Quali sono le aggravanti?

Sono previste aggravanti e procedibil­ità d’ufficio se il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (pena da 1 a 4 anni; se in conseguenz­a del fatto deriva la morte, quale conseguenz­a non voluta dal reo, si applica la pena della reclusione da 5 a 10 anni

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