Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)
Domande & risposte
Che cos’è il «revenge porn»?
Per «Revenge porn» si intende la creazione consensuale di immagini intime o sessuali all’interno di un contesto di coppia e la non consensuale pubblicazione delle stesse da parte di uno dei componenti della coppia, generalmente l’uomo, con lo scopo di vendicarsi della rottura spesso burrascosa della relazione intima.
Esiste un reato specifico?
No. I casi di «revenge porn» vengono rubricati come diffamazione (reclusione fino a un anno o multa fino a 1.032 euro); stalking (da 6 mesi a 5 anni); diffusione di riprese fraudolente (fino a 4 anni); interferenza illecita nella vita privata (da 6 mesi a 4 anni); produzione e divulgazione di materiale pedopornografico (fino a 12 anni)
Cosa prevede la nuova legge?
Introduce un nuovo reato con pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque «pubblica attraverso strumenti informatici o telematici, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati sessualmente espliciti, con l’intento di causare nelle persone offese gravi stati di ansia, di timore e di isolamento».
Quali sono le aggravanti?
Sono previste aggravanti e procedibilità d’ufficio se il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (pena da 1 a 4 anni; se in conseguenza del fatto deriva la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, si applica la pena della reclusione da 5 a 10 anni