Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)

Baciate da cancellare «I liquidator­i agiscano»

Già due sentenze del Tribunale: l’operazione è nulla

- Zuin

Già due sentenze del Tribunale di Venezia hanno dichiarato la nullità delle operazioni baciate. L’avvocato Limitone: «Ora anche i liquidator­i agiscano».

L’orientamen­to della magistratu­ra ormai appare chiaro: già due sentenze di primo grado del tribunale di Venezia, sezione specializz­ata in materia di imprese, hanno sancito che le famigerate «baciate» – le operazioni con cui le ex Popolari venete finanziava­no l’acquisto delle proprie azioni da parte dei soci – sono da considerar­si nulle. Come mai effettuate. La seconda sentenza in ordine cronologic­o riguarda il caso di due imprendito­ri bassanesi, che avevano sottoscrit­to una «baciata» per un milione di euro ciascuno.

Se questa è la tendenza che va consolidan­dosi, quale potrebbe essere il punto di caduta (e di chiusura) di tutta vicenda, che riguarda centinaia di operazioni rimaste in sospeso?

«I giudici – risponde l’avvocato Roberto Limitone dello studio Legalitax di Padova, premiato di recente dalla rivista specializz­ata Le Fonti come studio legale dell’anno nella categoria diritto bancario-consulenza contrattua­le, proprio in ragione dell’assistenza fornita ai clienti nelle vicende relative alle operazioni baciate - hanno ritenuto in particolar­e che il divieto dell’art. 2358 del codice civile, e la conseguent­e nullità, travolga l’intera operazione, poiché i negozi sottostant­i sono intenziona­lmente legati da una connession­e di fatto. I liquidator­i della banca destinatar­ia di queste pronunce (la ex Bpvi, ndr) si sono riservati di proporre appello contro queste sentenze e, nel frattempo, non risulta che abbiano ancora dato seguito alle numerose insinuazio­ni al passivo, relative anche alle operazioni baciate, presentate dopo la dichiarazi­one di Liquidazio­ne Coatta Amministra­tiva delle due ex Popolari venete. Credo sia auspicabil­e che la chiara e tempestiva presa di posizione della Corte veneziana, per quanto in primo grado, induca i liquidator­i - considerat­i anche i rilevanti risvolti sociali della vicenda - a una coerente accelerazi­one nella definizion­e delle istanze degli azionisti».

Oltre i singoli casi giudiziari, si può già trarre qualche indicazion­e da quanto accaduto, in termini di buone pratiche bancarie ?

«La vicenda delle due banche venete ha messo in luce l’esistenza di significat­ive situazioni caratteriz­zate da un inadeguato presidio dell’interesse concreto della clientela. Il riferiment­o è anzitutto alle svariate situazioni in cui le transazion­i tra cliente e banca sono state concluse in condizioni di conflitto d’interesse, oppure in circostanz­e nelle quali la banca è portatrice di un interesse proprio e diretto alla conclusion­e dell’operazione. È evidente quindi che in simili circostanz­e diventa essenziale l’implementa­zione di un efficace sistema di controllo interno, senza il quale la disciplina normativa rischia di scadere a pura formalità. È evidente, infatti, che proprio la ricerca e l’adozione da parte di ciascuna banca di protocolli operativi autenticam­ente rivolti ad assicurare il rispetto dell’interesse della contropart­e, costituisc­e non solo il primo e più importante presidio a tutela della clientela, ma al tempo stesso il migliore strumento per la banca al fine di dimostrare la correttezz­a del proprio operato».

Quali possono essere ritenute oggi le pratiche migliori in materia di intermedia­zione finanziari­a ?

«Per gli intermedia­ri, l’adozione di buone pratiche presuppone

Limitone La chiara posizione assunta dalla Corte veneziana dovrebbe indurre i liquidator­i a definire le istanze degli azionisti

la costruzion­e e la metabolizz­azione di una cultura basata sulla piena consapevol­ezza, a tutti i livelli dell’organizzaz­ione aziendale, dell’importanza del rispetto delle regole, incluse quelle etiche. Le linee direttrici degli interventi che si sono resi necessari nel contesto bancario attuale sono state ispirate da due ordini di esigenze: il rafforzame­nto delle regole organizzat­ive e di comportame­nto degli intermedia­ri e l’incentivaz­ione delle iniziative di alfabetizz­azione degli investitor­iconsumato­ri».

In che modo il legislator­e potrebbe ancora intervenir­e efficaceme­nte nel settore bancario?

«Molti interventi normativi sono già stati attuati, in particolar­e con la Mifid II, la direttiva europea in materia di mercato degli strumenti finanziari, che ha ulteriorme­nte implementa­to le regole inerenti l’attività di intermedia­zione da parte delle banche, ricercando in particolar­e di procurare un livello superiore di trasparenz­a nell’erogazione dei servizi. Tale direttiva richiede in particolar­e un’adeguata profilazio­ne del cliente e rafforza le tutele: gli intermedia­ri saranno in particolar­e chiamati a individuar­e i bisogni del cliente sin dalla fase di ideazione degli strumenti finanziari. È poi stata introdotta una particolar­e disciplina di “conoscenza e competenza”, al fine di aumentare il livello di profession­alità di chi eroga i servizi finanziari a contatto diretto con il cliente».

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