Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)
Baciate da cancellare «I liquidatori agiscano»
Già due sentenze del Tribunale: l’operazione è nulla
Già due sentenze del Tribunale di Venezia hanno dichiarato la nullità delle operazioni baciate. L’avvocato Limitone: «Ora anche i liquidatori agiscano».
L’orientamento della magistratura ormai appare chiaro: già due sentenze di primo grado del tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di imprese, hanno sancito che le famigerate «baciate» – le operazioni con cui le ex Popolari venete finanziavano l’acquisto delle proprie azioni da parte dei soci – sono da considerarsi nulle. Come mai effettuate. La seconda sentenza in ordine cronologico riguarda il caso di due imprenditori bassanesi, che avevano sottoscritto una «baciata» per un milione di euro ciascuno.
Se questa è la tendenza che va consolidandosi, quale potrebbe essere il punto di caduta (e di chiusura) di tutta vicenda, che riguarda centinaia di operazioni rimaste in sospeso?
«I giudici – risponde l’avvocato Roberto Limitone dello studio Legalitax di Padova, premiato di recente dalla rivista specializzata Le Fonti come studio legale dell’anno nella categoria diritto bancario-consulenza contrattuale, proprio in ragione dell’assistenza fornita ai clienti nelle vicende relative alle operazioni baciate - hanno ritenuto in particolare che il divieto dell’art. 2358 del codice civile, e la conseguente nullità, travolga l’intera operazione, poiché i negozi sottostanti sono intenzionalmente legati da una connessione di fatto. I liquidatori della banca destinataria di queste pronunce (la ex Bpvi, ndr) si sono riservati di proporre appello contro queste sentenze e, nel frattempo, non risulta che abbiano ancora dato seguito alle numerose insinuazioni al passivo, relative anche alle operazioni baciate, presentate dopo la dichiarazione di Liquidazione Coatta Amministrativa delle due ex Popolari venete. Credo sia auspicabile che la chiara e tempestiva presa di posizione della Corte veneziana, per quanto in primo grado, induca i liquidatori - considerati anche i rilevanti risvolti sociali della vicenda - a una coerente accelerazione nella definizione delle istanze degli azionisti».
Oltre i singoli casi giudiziari, si può già trarre qualche indicazione da quanto accaduto, in termini di buone pratiche bancarie ?
«La vicenda delle due banche venete ha messo in luce l’esistenza di significative situazioni caratterizzate da un inadeguato presidio dell’interesse concreto della clientela. Il riferimento è anzitutto alle svariate situazioni in cui le transazioni tra cliente e banca sono state concluse in condizioni di conflitto d’interesse, oppure in circostanze nelle quali la banca è portatrice di un interesse proprio e diretto alla conclusione dell’operazione. È evidente quindi che in simili circostanze diventa essenziale l’implementazione di un efficace sistema di controllo interno, senza il quale la disciplina normativa rischia di scadere a pura formalità. È evidente, infatti, che proprio la ricerca e l’adozione da parte di ciascuna banca di protocolli operativi autenticamente rivolti ad assicurare il rispetto dell’interesse della controparte, costituisce non solo il primo e più importante presidio a tutela della clientela, ma al tempo stesso il migliore strumento per la banca al fine di dimostrare la correttezza del proprio operato».
Quali possono essere ritenute oggi le pratiche migliori in materia di intermediazione finanziaria ?
«Per gli intermediari, l’adozione di buone pratiche presuppone
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Limitone La chiara posizione assunta dalla Corte veneziana dovrebbe indurre i liquidatori a definire le istanze degli azionisti
la costruzione e la metabolizzazione di una cultura basata sulla piena consapevolezza, a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale, dell’importanza del rispetto delle regole, incluse quelle etiche. Le linee direttrici degli interventi che si sono resi necessari nel contesto bancario attuale sono state ispirate da due ordini di esigenze: il rafforzamento delle regole organizzative e di comportamento degli intermediari e l’incentivazione delle iniziative di alfabetizzazione degli investitoriconsumatori».
In che modo il legislatore potrebbe ancora intervenire efficacemente nel settore bancario?
«Molti interventi normativi sono già stati attuati, in particolare con la Mifid II, la direttiva europea in materia di mercato degli strumenti finanziari, che ha ulteriormente implementato le regole inerenti l’attività di intermediazione da parte delle banche, ricercando in particolare di procurare un livello superiore di trasparenza nell’erogazione dei servizi. Tale direttiva richiede in particolare un’adeguata profilazione del cliente e rafforza le tutele: gli intermediari saranno in particolare chiamati a individuare i bisogni del cliente sin dalla fase di ideazione degli strumenti finanziari. È poi stata introdotta una particolare disciplina di “conoscenza e competenza”, al fine di aumentare il livello di professionalità di chi eroga i servizi finanziari a contatto diretto con il cliente».