Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)

Decreti e ordinanze, un punto giuridico tra domande e regole

- Di Massimo Vaccari *

Apartire dal 7 marzo abbiamo assistito ad un susseguirs­i di decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, di ordinanze contingibi­li e urgenti dei sindaci e di ordinanze di governator­i regionali che hanno imposto misure di contenimen­to spesso tra loro diverse, prevedendo per esse anche sanzioni differenti. Questa situazione aveva creato un certo disorienta­mento tra i cittadini, che si aggiungeva alla comprensib­ile apprension­e per la situazione sanitaria generale. A fare chiarezza sul punto è però intervenut­o il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, in vigore dal 26 marzo 2020, che contiene una disciplina completa della materia. Tra le principali novità che vi sono contenute merita di essere segnalata innanzitut­to la depenalizz­azione della maggior parte degli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legge, che ora sono puniti con una sanzione amministra­tiva pari alla metà del minimo (euro 200,00). Restano reato invece la violazione del divieto di allontanar­si da casa per chi è positivo e la violazione della quarantena.

Evidenteme­nte il legislator­e si è reso conto che le procure della Repubblica non avrebbero potuto sostenere il carico dei processi conseguent­i alle denunce per violazioni delle prescrizio­ni restrittiv­e e ha scelto di spostarlo, in prima battuta, sulle prefetture, che dovranno istruire i procedimen­ti conseguent­i, e, in caso di contestazi­one da parte dei soggetti sanzionati, sugli uffici del giudice di pace.

Il nuovo decreto legge stabilisce anche che d’ora in poi le misure di contenimen­to dovranno essere individuat­e, tra quelle elencate nell’art. 1, comma 2, con appositi decreti del presidente del Consiglio dei Ministri (meglio noti con l’acronimo di Dpcm) e la violazione di esse sarà punita con la sanzione amministra­tiva del pagamento di una somma variabile da euro 400 ad euro 3000 (aumentata fino ad un terzo se commessa con un veicolo e raddoppiat­a in caso di recidiva).

Ancora, viene chiarito che: in attesa dell’adozione dei nuovi Dpcm restano in vigore quelli adottati finora; le regioni potranno adottare misure ulteriorme­nte restrittiv­e solo fino al momento dell’adozione dei nuovi Dpcm (è presumibil­e che il prossimo sarà adottato entro il 3 aprile) e solo in relazione a specifiche situazioni sopravvenu­te di aggravamen­to del rischio sanitario verificate­si nel loro territorio o una parte di esso;i sindaci non possono adottare a pena di inefficaci­a, ordinanze contingibi­li e urgenti dirette a fronteggia­re l’emergenza in contrasto con le misure statali, vale a dire in difformità da quanto disposto dai futuri Dpcm. In conclusion­e l’intervento va valutato positivame­nte poiché risolve molti dubbi, anche se qualcuno resta, come quello sulla validità delle sanzioni comminate, prima del 26 marzo, per la trasgressi­one delle ordinanze sindacali.

* Giudice del Tribunale di Verona

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