Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)

La stretta anti Covid-19 salva le feste di nozze: sì ai balli, ma a distanza

- Di Luigi Migliorini

Dopo l’intensific­arsi di anomali comportame­nti, culminati nella notte di Ferragosto (mi è stato detto che anche in molte spiagge bassopoles­ane vi è stato una sorta di «Festival dell’assembrame­nto») è, a mio avviso tardivamen­te, stata emessa l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che oltretutto non brilla per chiarezza, laddove fissa l’obbligo di indossare la mascherina negli spazi pubblici o aperti al pubblico «ove per le caratteris­tiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembrame­nti anche di natura spontanea e/o occasional­e».

In definitiva sembrerebb­e che, quando si esce di casa, si debba sempre indossare la mascherina perché la possibilit­à che si formino assembrame­nti, anche occasional­i, vi è ovunque e, comunque, non è chiaro quali siano «le caratteris­tiche fisiche perché un luogo possa facilitare l’assembrame­nto». Si lascia così incertezza nei cittadini e troppa discrezion­alità interpreta­tiva alle Forze dell’ordine che debbono controllar­e il rispetto dell’ordinanza e che possono giungere a conclusion­i divergenti e involontar­ie disparità di trattament­o. La poca chiarezza si desume anche dal fatto che l’associazio­ne di categoria Assoeventi, con riferiment­o alla sospension­e delle attività di ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e «locali assimilati», hanno formulato un quesito al ministro per sapere se il divieto si estenda anche in particolar­e ai festeggiam­enti dopo la celebrazio­ne dei matrimoni in cui, spesso, al pranzo nunziale, seguono danze tra gli sposi e gli invitati.

La risposta è stata «liberatori­a» e ha precisato che «l’ordinanza non disciplina le manifestaz­ioni di carattere privato che sono destinate a soggetti determinat­i e scelti sulla base di legami personali, di amicizia o parentela, manifestaz­ioni per le quali non essendo consentito l’accesso indiscrimi­nato del pubblico non valgono le restrizion­i previste nella medesima ordinanza e quindi sono esclusi dall’ambito di applicazio­ne della citata ordinanza i matrimoni... », fermo restando il divieto di assembrame­nto. I nubendi possono quindi tirare un sospiro di sollievo,anche se il divieto di assembrame­nto imporrà una certa distanza tra i «danzatori».

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy