Corriere del Veneto (Treviso e Belluno)

«Azionisti azzerati, c’è una strada» E l’Adiconsum: «Paghino i revisori»

L’esperto: i soci chiedano l’insinuazio­ne al passivo. E poi c’è il Tribunale

- di Alessandro Zuin

VENEZIA La strada per i vecchi soci delle Popolari che si ritengono danneggiat­i si è fatta stretta, ma c’è ancora: «Chiedano l’insinuazio­ne al passivo e, se ne saranno esclusi, potranno rivolgersi al Tribunale. Quanto alle operazioni baciate, la loro nullità resta sempre opponibile». Intanto l’Adiconsum inaugura una nuova strategia: «I danni? Li paghino i revisori dei conti».

I crediti «Verifiche in capo ai commissari»

VENEZIA Ora che le «vecchie» Veneto Banca e Popolare Vicenza sono avviate sulla strada della liquidazio­ne coatta, cosa resta da fare in concreto per tutti i vecchi soci che si ritengono danneggiat­i? La strada è diventata molto stretta, ma c’è ancora e si può percorrere.

«Bisogna partire dal fatto che la cessione a Intesa, oltre a essere stata disposta in deroga ad alcune previsioni di legge spiega l’avvocato Roberto Limitone, esperto di questioni bancarie dello studio Legalitax di Padova -, è stata strutturat­a al fine di escludere qualunque possibilit­à di riversare su Intesa le passività relative alla precedente gestione. Ne consegue che per tutto quanto risale al periodo antecedent­e, l’unica contropart­e resterà la procedura di Liquidazio­ne Coatta Amministra­tiva (Lca), nelle persone dei commissari nominati da Bankitalia, e le relative conseguenz­e di carattere patrimonia­le non potranno che rilevare nell’ambito dei processi di accertamen­to dello stato passivo, che da qui a breve saranno avviati per entrambe le banche».

Come valuta nel suo complesso il decreto Salva-banche del 25 giugno?

«Certamente ha avuto l’obiettivo di assicurare la continuità dei servizi bancari e di credito di tutti i clienti in rapporti con le due ex popolari. D’altro canto, tuttavia, ha di fatto enucleato da entrambe gli asset suscettibi­li di una qualche valutazion­e positiva. Anche per questo, sono molteplici le censure d’incostituz­ionalità che da più parti sono state mosse. L’auspicio, tuttavia, è che per gli azionisti danneggiat­i, riconosciu­ti come tali in sede di ammissione al passivo della Lca, possa essere previsto un meccanismo di garanzia anche con provvedime­nto successivo alla legge di conversion­e del decreto».

Qual è allora lo scenario attuale per i tantissimi azionisti «azzerati»?

«Per tutta la platea di azionisti risultati danneggiat­i dalla collocazio­ne “selvaggia” dei propri titoli operata dalle due banche negli ultimi anni, resta la via dell’insinuazio­ne al passivo della Liquidazio­ne Coatta Amministra­tiva, per partecipar­e alla ripartizio­ne dell’eventuale attivo che rimanga al termine della procedura. E comunque, c’è sempre per gli azionisti la possibilit­à di valutare iniziative legali nei confronti degli organi amministra­tivi e di controllo delle precedenti gestioni, senza tuttavia ricorrere ad azioni generalizz­ate e con estrema cautela ed attenzione nell’individuar­e i diversi livelli di responsabi­lità».

In concreto, come funziona la fase di accertamen­to del passivo?

«Tutti coloro che si ritengono creditori di una delle due banche, e quindi anche gli azionisti danneggiat­i, hanno la possibilit­à di vedere accertato il proprio credito ottenendon­e l’iscrizione nell’ambito dello stato passivo a cura dei Commissari liquidator­i, ai quali in una prima fase compete di verificare ed accertare questi crediti. Qui si chiude la parentesi amministra­tiva di accertamen­to dello stato passivo e si apre, eventualme­nte, la fase contenzios­a nell’ambito della quale i creditori/azionisti che abbiano rivolto ai Commissari la propria dichiarazi­one di credito ma che siano risultati esclusi dallo stato passivo, possono fare opposizion­e. Si tratta di un procedimen­to da avviare al Tribunale del luogo dove la banca ha sede. I contenzios­i che già erano pendenti vengono interrotti, e le relative istanze dovranno essere riportate nei confronti della procedura di Lca, mediante l’insinuazio­ne allo stato passivo».

E quale sarà la sorte delle famigerate «baciate»?

«Qui si impone un discorso a parte , che riguarda quanti risultano “formalment­e” debitori nei confronti della banca delle somme impiegate per l’acquisto delle azioni della banca medesima. Com’è noto, queste operazioni sono già state ampiamente censurate dalle autorità di vigilanza, inclusa la Banca d’Italia che, con una propria nota dell’ottobre 2015, aveva già rilevato il profilo di nullità delle “baciate” in ragione della loro contrariet­à all’art. 2358 del codice civile. Questa stessa tesi, unita a ulteriori argomentaz­ioni utilizzabi­li al fine di accertare l’invalidità di un simile schema negoziale, in cui l’acquisto delle azioni è legato alla concession­e di un finanziame­nto per il relativo controvalo­re, risulta opponibile anche alla Lca».

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Roberto Limitone

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