Corriere del Veneto (Treviso e Belluno)
«Azionisti azzerati, c’è una strada» E l’Adiconsum: «Paghino i revisori»
L’esperto: i soci chiedano l’insinuazione al passivo. E poi c’è il Tribunale
VENEZIA La strada per i vecchi soci delle Popolari che si ritengono danneggiati si è fatta stretta, ma c’è ancora: «Chiedano l’insinuazione al passivo e, se ne saranno esclusi, potranno rivolgersi al Tribunale. Quanto alle operazioni baciate, la loro nullità resta sempre opponibile». Intanto l’Adiconsum inaugura una nuova strategia: «I danni? Li paghino i revisori dei conti».
I crediti «Verifiche in capo ai commissari»
VENEZIA Ora che le «vecchie» Veneto Banca e Popolare Vicenza sono avviate sulla strada della liquidazione coatta, cosa resta da fare in concreto per tutti i vecchi soci che si ritengono danneggiati? La strada è diventata molto stretta, ma c’è ancora e si può percorrere.
«Bisogna partire dal fatto che la cessione a Intesa, oltre a essere stata disposta in deroga ad alcune previsioni di legge spiega l’avvocato Roberto Limitone, esperto di questioni bancarie dello studio Legalitax di Padova -, è stata strutturata al fine di escludere qualunque possibilità di riversare su Intesa le passività relative alla precedente gestione. Ne consegue che per tutto quanto risale al periodo antecedente, l’unica controparte resterà la procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa (Lca), nelle persone dei commissari nominati da Bankitalia, e le relative conseguenze di carattere patrimoniale non potranno che rilevare nell’ambito dei processi di accertamento dello stato passivo, che da qui a breve saranno avviati per entrambe le banche».
Come valuta nel suo complesso il decreto Salva-banche del 25 giugno?
«Certamente ha avuto l’obiettivo di assicurare la continuità dei servizi bancari e di credito di tutti i clienti in rapporti con le due ex popolari. D’altro canto, tuttavia, ha di fatto enucleato da entrambe gli asset suscettibili di una qualche valutazione positiva. Anche per questo, sono molteplici le censure d’incostituzionalità che da più parti sono state mosse. L’auspicio, tuttavia, è che per gli azionisti danneggiati, riconosciuti come tali in sede di ammissione al passivo della Lca, possa essere previsto un meccanismo di garanzia anche con provvedimento successivo alla legge di conversione del decreto».
Qual è allora lo scenario attuale per i tantissimi azionisti «azzerati»?
«Per tutta la platea di azionisti risultati danneggiati dalla collocazione “selvaggia” dei propri titoli operata dalle due banche negli ultimi anni, resta la via dell’insinuazione al passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa, per partecipare alla ripartizione dell’eventuale attivo che rimanga al termine della procedura. E comunque, c’è sempre per gli azionisti la possibilità di valutare iniziative legali nei confronti degli organi amministrativi e di controllo delle precedenti gestioni, senza tuttavia ricorrere ad azioni generalizzate e con estrema cautela ed attenzione nell’individuare i diversi livelli di responsabilità».
In concreto, come funziona la fase di accertamento del passivo?
«Tutti coloro che si ritengono creditori di una delle due banche, e quindi anche gli azionisti danneggiati, hanno la possibilità di vedere accertato il proprio credito ottenendone l’iscrizione nell’ambito dello stato passivo a cura dei Commissari liquidatori, ai quali in una prima fase compete di verificare ed accertare questi crediti. Qui si chiude la parentesi amministrativa di accertamento dello stato passivo e si apre, eventualmente, la fase contenziosa nell’ambito della quale i creditori/azionisti che abbiano rivolto ai Commissari la propria dichiarazione di credito ma che siano risultati esclusi dallo stato passivo, possono fare opposizione. Si tratta di un procedimento da avviare al Tribunale del luogo dove la banca ha sede. I contenziosi che già erano pendenti vengono interrotti, e le relative istanze dovranno essere riportate nei confronti della procedura di Lca, mediante l’insinuazione allo stato passivo».
E quale sarà la sorte delle famigerate «baciate»?
«Qui si impone un discorso a parte , che riguarda quanti risultano “formalmente” debitori nei confronti della banca delle somme impiegate per l’acquisto delle azioni della banca medesima. Com’è noto, queste operazioni sono già state ampiamente censurate dalle autorità di vigilanza, inclusa la Banca d’Italia che, con una propria nota dell’ottobre 2015, aveva già rilevato il profilo di nullità delle “baciate” in ragione della loro contrarietà all’art. 2358 del codice civile. Questa stessa tesi, unita a ulteriori argomentazioni utilizzabili al fine di accertare l’invalidità di un simile schema negoziale, in cui l’acquisto delle azioni è legato alla concessione di un finanziamento per il relativo controvalore, risulta opponibile anche alla Lca».