Corriere del Veneto (Treviso e Belluno)

Materie e risorse, il documento inviato al governo

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Quella che segue è la proposta di pre-intesa messa a punto dalla Regione Veneto mercoledì come risposta alla bozza inviata venerdì 2 febbraio dal ministero degli Affari Regionali. Ora si attende la replica del governo.

Atto prodromico alla firma dell’intesa ex articolo 116, comma 3 della Costituzio­ne.

Art. 1

1. Il contenuto della presente pre-intesa, prodromico alla firma dell’«Intesa» ex art. 116, co. 3 Cost., congiuntam­ente formulato e sottoscrit­to da Stato e regione Veneto, è destinato a costituire parte integrante della stessa.

2. Esso ha ad oggetto i principi generali e le premesse di metodo necessari all’attuazione dell’autonomia differenzi­ata, nell’ambito delle materie indicate, per rinvio, nell’art. 116, co. 3, Cost. e nel rispetto dei principi posti dagli artt. 3, 117 e 119 Cost., nonché gli oggetti di cui all’art. 3 che segue.

Art. 2

1. Le Parti convengono che l’attribuzio­ne di autonomia differenzi­ata poggia sui seguenti capisaldi e postula pertanto i seguenti necessari e indifferib­ili «passaggi»:

a.) ricognizio­ne - mappatura delle competenze amministra­tive e legislativ­e elative alle materie, agli ambiti di materie e ai gruppi di materie di cui all’art. 117 Cost. siccome richiamati dall’art. 116, comma 3, Cost., con attenzione particolar­e alle materie tra loro compenetra­te e/o inscindibi­lmente connesse, come (a titolo esemplific­ativo e non esaustivo) individuat­e dalla Corte cost. nella pronuncia 23 giugno - 22 luglio 2010, n. 278;

b.) ricognizio­ne delle criticità derivanti dalle attuali consistenz­e delle competenze amministra­tive e legislativ­e, quali rilevate nella sede dell’esame di cui supra, sub a.), ai fini di sviluppare le capacità e le potenziali­tà espresse dai modelli di trattazion­e presenti ed elaborati nella Regione Veneto;

c.) individuaz­ione delle specifiche esigenze regionali indotte dalla peculiare conformazi­one di modelli virtuosi messi a punto, sperimenta­ti e attivati negli anni, a livello regionale - in termini di attribuzio­ne di competenze amministra­tive e legislativ­e relativame­nte alle materie, ai gruppi di materie e/o agli ambiti di materie oggetto di ricognizio­ne - mappatura, quali emerse nell’ambito dei Tavoli tecnici bilaterali di confronto Stato-Regione ricordati supra, nelle premesse del presente Atto;

d.) presa d’atto della circostanz­a che l’individuaz­ione delle nuove competenze e il soddisfaci­mento delle specifiche esigenze regionali di cui sub c.) determina - in attuazione dell’art. 119, co. 2 e 3., Cost., nonché dell’art. 14 della l. 5 maggio 2009, n. 42, rubricato «Attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzio­ne» e a mente del quale: «Con la legge con cui si attribuisc­ono, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzio­ne, forme e condizioni particolar­i di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all’assegnazio­ne delle necessarie risorse finanziari­e, in conformità all’articolo 119 della Costituzio­ne e ai princìpi della presente legge» - la necessità di riconoscer­e alla Regione quote di comparteci­pazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio, che le parti si riservano di individuar­e sia dal punto di vista qualitativ­o (id est dei tributi comparteci­pati) che quantitati­vo nella successiva fase della trattativa in forza dei criteri qui di seguito specificat­i;

e.) individuaz­ione delle forme di finanziame­nto per far fronte ai fabbisogni finanziari indotti dall’individuaz­ione delle «ulteriori» competenze riconosciu­te alla Regione del Veneto, superando radicalmen­te il criterio della spesa storica;

f.) concomitan­te instaurazi­one di Tavoli tecnici bilaterali (Stato - Regione) volti alla disamina delle richieste autonomist­iche.

Art. 3

1. Le Parti prendono atto che i Tavoli tecnici instaurati­si a seguito dell’apertura delle trattative il 1 dicembre 2017 hanno svolto solo in parte i compiti loro affidati. Le risultanze emergono negli allegati inviati da parte governativ­a il 2 febbraio 2018.

2. Le Parti danno atto che le conclusion­i contenute negli allegati non sono definitive e convengono di proseguire le trattative anche sulle materie sulle quali non sono stati avviati Tavoli di confronto e, in ogni caso, sulla base delle compiute istanze espresse dalla regione Veneto nel PDLS n. 43 come approvato con Deliberazi­one del Consiglio regionale n. 155 del 15 novembre 2017.

Art. 4

1. Le modalità per l’attribuzio­ne delle risorse finanziari­e, umane e strumental­i necessarie all’esercizio di ulteriori forme e condizioni particolar­i di autonomia trasferite o assegnate dallo Stato alla regione saranno determinat­e in termini di:

a) comparteci­pazione al gettito dei tributi erariali maturato nel territorio della Regione o riserva di aliquota determinat­a sugli stessi;

b) radicale superament­o del criterio della spesa storica e individuaz­ione di criteri che tengano conto delle specificit­à territoria­li e confinarie della regione Veneto.

Art. 5

Un’apposita Commission­e paritetica Stato-Regione dovrà monitorare l’attuazione della legge sul regionalis­mo differenzi­ato con particolar­e riguardo ai profili finanziari.

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