Corriere del Veneto (Treviso e Belluno)
Materie e risorse, il documento inviato al governo
Quella che segue è la proposta di pre-intesa messa a punto dalla Regione Veneto mercoledì come risposta alla bozza inviata venerdì 2 febbraio dal ministero degli Affari Regionali. Ora si attende la replica del governo.
Atto prodromico alla firma dell’intesa ex articolo 116, comma 3 della Costituzione.
Art. 1
1. Il contenuto della presente pre-intesa, prodromico alla firma dell’«Intesa» ex art. 116, co. 3 Cost., congiuntamente formulato e sottoscritto da Stato e regione Veneto, è destinato a costituire parte integrante della stessa.
2. Esso ha ad oggetto i principi generali e le premesse di metodo necessari all’attuazione dell’autonomia differenziata, nell’ambito delle materie indicate, per rinvio, nell’art. 116, co. 3, Cost. e nel rispetto dei principi posti dagli artt. 3, 117 e 119 Cost., nonché gli oggetti di cui all’art. 3 che segue.
Art. 2
1. Le Parti convengono che l’attribuzione di autonomia differenziata poggia sui seguenti capisaldi e postula pertanto i seguenti necessari e indifferibili «passaggi»:
a.) ricognizione - mappatura delle competenze amministrative e legislative elative alle materie, agli ambiti di materie e ai gruppi di materie di cui all’art. 117 Cost. siccome richiamati dall’art. 116, comma 3, Cost., con attenzione particolare alle materie tra loro compenetrate e/o inscindibilmente connesse, come (a titolo esemplificativo e non esaustivo) individuate dalla Corte cost. nella pronuncia 23 giugno - 22 luglio 2010, n. 278;
b.) ricognizione delle criticità derivanti dalle attuali consistenze delle competenze amministrative e legislative, quali rilevate nella sede dell’esame di cui supra, sub a.), ai fini di sviluppare le capacità e le potenzialità espresse dai modelli di trattazione presenti ed elaborati nella Regione Veneto;
c.) individuazione delle specifiche esigenze regionali indotte dalla peculiare conformazione di modelli virtuosi messi a punto, sperimentati e attivati negli anni, a livello regionale - in termini di attribuzione di competenze amministrative e legislative relativamente alle materie, ai gruppi di materie e/o agli ambiti di materie oggetto di ricognizione - mappatura, quali emerse nell’ambito dei Tavoli tecnici bilaterali di confronto Stato-Regione ricordati supra, nelle premesse del presente Atto;
d.) presa d’atto della circostanza che l’individuazione delle nuove competenze e il soddisfacimento delle specifiche esigenze regionali di cui sub c.) determina - in attuazione dell’art. 119, co. 2 e 3., Cost., nonché dell’art. 14 della l. 5 maggio 2009, n. 42, rubricato «Attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione» e a mente del quale: «Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all’assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all’articolo 119 della Costituzione e ai princìpi della presente legge» - la necessità di riconoscere alla Regione quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio, che le parti si riservano di individuare sia dal punto di vista qualitativo (id est dei tributi compartecipati) che quantitativo nella successiva fase della trattativa in forza dei criteri qui di seguito specificati;
e.) individuazione delle forme di finanziamento per far fronte ai fabbisogni finanziari indotti dall’individuazione delle «ulteriori» competenze riconosciute alla Regione del Veneto, superando radicalmente il criterio della spesa storica;
f.) concomitante instaurazione di Tavoli tecnici bilaterali (Stato - Regione) volti alla disamina delle richieste autonomistiche.
Art. 3
1. Le Parti prendono atto che i Tavoli tecnici instauratisi a seguito dell’apertura delle trattative il 1 dicembre 2017 hanno svolto solo in parte i compiti loro affidati. Le risultanze emergono negli allegati inviati da parte governativa il 2 febbraio 2018.
2. Le Parti danno atto che le conclusioni contenute negli allegati non sono definitive e convengono di proseguire le trattative anche sulle materie sulle quali non sono stati avviati Tavoli di confronto e, in ogni caso, sulla base delle compiute istanze espresse dalla regione Veneto nel PDLS n. 43 come approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 155 del 15 novembre 2017.
Art. 4
1. Le modalità per l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia trasferite o assegnate dallo Stato alla regione saranno determinate in termini di:
a) compartecipazione al gettito dei tributi erariali maturato nel territorio della Regione o riserva di aliquota determinata sugli stessi;
b) radicale superamento del criterio della spesa storica e individuazione di criteri che tengano conto delle specificità territoriali e confinarie della regione Veneto.
Art. 5
Un’apposita Commissione paritetica Stato-Regione dovrà monitorare l’attuazione della legge sul regionalismo differenziato con particolare riguardo ai profili finanziari.