Corriere del Veneto (Treviso e Belluno)

Ebbro al volante «fatto tenue»: assolto

Corto circuito giuridico a Treviso, ribaltata in appello la condanna di primo grado

- Citter

TREVISO Si era messo al volante ubriaco. E fermato dalla poli- zia stradale per un controllo gli hanno rilevato 1,10 grammi di alcol per litro di sangue, oltre il doppio del limite. Per questo il tribunale di Treviso lo ha condannato. Ma un 32enne di Spresiano è stato assolto in appello di Venezia: «Non punibilità per tenuità del fatto». Una delle prime sentenze simili in Veneto, che rischia di creare un precedente pesantissi­mo per il reato di guida in stato di ebbrezza.

TREVISO È pacifico che si era messo al volante della sua auto dopo aver ecceduto con i drink. Così come lo è il fatto che, fermato da una pattuglia della polizia stradale per un banale controllo, sia stato trovato positivo all’etilometro con 1,10 grammi di alcol per litro di sangue. E che per questo, il tribunale di Treviso lo abbia condannato per guida in stato di ebbrezza. Ma quella condanna, per un 32enne di Spresiano, nel Trevigiano, è stata spazzata via da una sentenza di assoluzion­e emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, con la motivazion­e di «non punibilità per tenuità del fatto». Una delle prime sentenze di questo tipo in Veneto, che rischia di creare un precedente giuridico pesantissi­mo per il reato di guida in stato di ebbrezza. E che, come spiega l’avvocato Paolo Salandin, legale dell’imputato: «In qualche modo agisce sul reato stesso quasi depenalizz­andolo e della quale le corti del Veneto non potranno non tenere

 L’avvocato Salandin Le corti del Veneto non potranno non tenerne conto

conto».

L’uomo era finito nei guai la notte del 1 maggio 2016, fermato a Villorba dalla Polstrada, alla guida della sua Volkswagen Polo. Sottoposto a etilometro era risultato positivo: 1.10 grammi litro alla prima rilevazion­e, confermati alla seconda. Verdetto inesorabil­e: superati i limiti di legge per il 32enne erano scattati il ritiro della patente e la denuncia penale. Raggiunto da un decreto penale di condanna da 2 mila e 500 euro, si era opposto. Era così stato giudicato, con rito abbreviato, e condannato a una pena di 20 giorni di arresto, mille euro di ammenda e sospension­e di 8 mesi della patente (con sospension­e condiziona­le). Ma ha deciso di ricorrere in appello, puntando sulla «non punibilità per tenuità del fatto». E ha vinto. Cavandonse­la con soli sei mesi di sospension­e della patente (intercorsi tra i due gradi di giudizio) grazie a una sentenza che, inevitabil­mente, peserà su molti processi analoghi.

Eppure i giudici della corte d’Appello non hanno fatto altro che applicare, come chiesto dall’avvocato Salandin, l’articolo 131 bis del codice penale. Introdotto dal legislator­e per reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore a 5 anni, e che esclude la punibilità quando per le modalità della condotta o per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è giudicata particolar­mente tenue e il comportame­nto non risulta abituale. Generalmen­te, questo tipo di non punibilità, è invocata per imputati di furti di lieve entità, o di microspacc­io. Ma, nel novembre 2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che quell’articolo è applicabil­e anche a chi commette il reato di guida in stato di ebbrezza, nei casi nei quali «l’offensivit­à della condotta si possa ritenere tenue». Anche a quelli più gravi, dove il tasso alcolemico accertato è superiore a 1.50 grammi litro di alcol nel sangue: «Perché la causa di non punibilità richiede la valutazion­e complessiv­a della tenuità del fatto – scrivono i giudici - e quindi non solo il livello dello stato di ebbrezza, ma anche le modalità della condotta e l’entità del danno o del pericolo cagionato». E a queste valutazion­i si è appellato l’avvocato Salandin: «Non abbiamo contestato il reato, né l’accertamen­to. Nessun rilievo sugli strumenti o le modalità. Ma i livelli riscontrat­i al mio assistito erano di poco superiori ai limiti dell’illecito amministra­tivo e si è trattato di un fatto occasional­e, visto che è incensurat­o. Inoltre si è subito dimostrato collaborat­ivo confermand­o, anche ai giudici d’appello, come il danno e il pericolo provocati dal suo comportame­nto siano stati lievi. Non era alterato al punto da creare pericolo alla sicurezza stradale. Così come nessuno ha avuto un danno dalla sua condotta».

Motivazion­i accolte dai giudici che hanno assolto il 32enne. Aprendo così uno spiraglio anche per molti altri automobili­sti sorpresi ebbri al volante.

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