Corriere del Veneto (Treviso e Belluno)

RIPARTENZA, IL FARO DELLA CARTA

- Di Luigi Migliorini

C’è un po’ di confusione sulle competenze in tema di «limitazion­i – coronaviru­s», soprattutt­o relativame­nte a quelle che vanno ad incidere sulle varie attività imprendito­riali (negozi, bar, ristoranti, stabilimen­ti balneari...). Partendo dal presuppost­o che sia i decreti del premier che le ordinanze dei governator­i sono atti amministra­tivi generali.

Ené gli uni né gli altri contengono norme di legge. Qualcuno ha ritenuto che vi sia un’equiparazi­one di posizione e che le Regioni possano andare oltre il contenuto dei Dpcm. Ritengo, in base alla recente sentenza n.841/2000 del 9 maggio scorso,emessa dal Tar della Calabria, che così non sia, perché il decreto legge n.19 del 2020 ha stabilito all’art.2, comma 1 la competenza del Presidente del Consiglio a emanare con Dpcm misure atte a contenere e contrastar­e i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19. L’art.3, comma 1, consente alle Regioni di adottare misure di dettaglio, ma deve trattasi di misure ulteriorme­nte restrittiv­e delle attività sociali e produttive esercitabi­li nella Regione. Se poi le limitazion­i dovessero essere contenute non in un Dpcm ma in un decreto legge è evidente che le previsioni del decreto legge sono fonte normativa cui in ogni caso gli atti amministra­tivi delle Regioni dovranno uniformars­i. Rimarrebbe il problema dell’eventuale incostituz­ionaità del decreto legge per eventuale contrasto con l’articolo 41 della Costituzio­ne. A mio avviso il primo comma dell’art.41: «L’iniziativa economica privata è libera», va letto congiuntam­ente all’art.32 della Costituzio­ne secondo cui: «La Repubblica tutela la salute come fondamenta­le diritto dell’individuo e interesse della collettivi­tà». Solo questo diritto viene qualificat­o alla Carta Costituzio­nale come «fondamenta­le», assumendo in un certo senso un carattere di prevalenza. In ogni caso, il secondo comma dell’art.41 stabilisce che l’iniziativa economica «non può svolgersi in contrasto con l’attività sociale o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». In tale ambito ha, secondo me, rilievo primario la salute, per cui la libertà di iniziativa economica trova appunto un limite costituzio­nale nella tutela della salute di cui al citato art.32. Altra questione è se il decreto o il Dpcm dettino norme in qualche punto «generiche» tali da lasciare spazio a integrazio­ni da parte delle varie Regioni: in tal caso è evidente che ben potranno i governator­i emettere ordinanze anche di natura diversa. Non si tratta di «allargare» le maglie dei provvedime­nti statali, ma di colmare le lacune lasciate negli stessi, per lasciare spazio all’autonomia regionale.

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