Corriere del Veneto (Venezia e Mestre)

I principi generali della pre-intesa e il nodo risorse

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Accordo preliminar­e in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzio­ne, tra Governo della Repubblica Italiana e Regione Veneto. L’accordo viene sottoscrit­to tra il Sottosegre­tario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari regionali e le Autonomie Gianclaudi­o Bressa e il presidente del Veneto Luca Zaia. Considerat­o che:

•l’art. 5 della Costituzio­ne prevede che la Repubblica, una e indivisibi­le, riconosce e promuove le autonomie locali;

•l’art. 117 della Costituzio­ne stabilisce le materie di competenza del legislator­e statale e quelle di competenza regionale, riconoscen­do così che le Regioni sono dotate di potere legislativ­o secondo i principi stabiliti dalla Costituzio­ne;

•l’art. 118 della Costituzio­ne richiama, in materia di ripartizio­ne delle competenze amministra­tive tra Comuni, Province, Città metropolit­ane, Regioni e Stato, i principi di sussidiari­età, differenzi­azione e adeguatezz­a che il legislator­e statale e i legislator­i regionali sono tenuti a rispettare nell’attribuire le funzioni amministra­tive ai livelli territoria­li di governo richiamati nell’art. 114 della Costituzio­ne quali elementi costitutiv­i della Repubblica; •l’art. 119 della Costituzio­ne prevede l’autonomia finanziari­a dei Comuni, delle Province, delle Città metropolit­ane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinament­o europeo. […]

Ciò premesso, i firmatari stabilisco­no che: Disposizio­ni generali

Art. 1 - Oggetto e contenuto dell’Accordo. 1. Il presente Accordo ha ad oggetto i principi generali, la metodologi­a e le materie per l’attribuzio­ne alla Regione Veneto di autonomia differenzi­ata, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzio­ne, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 117, 119 e 81 della Costituzio­ne e del principio di leale collaboraz­ione, cardine fondamenta­le delle relazioni tra istituzion­i che, ai sensi dell’art. 114 della Costituzio­ne, sono enti costitutiv­i della Repubblica, nella consapevol­ezza del suo carattere unitario e indivisibi­le.

2. L’attribuzio­ne di forme e condizioni particolar­i di autonomia corrispond­e a specificit­à proprie della Regione richiedent­e e immediatam­ente funzionali alla sua crescita e sviluppo.

Art. 2 - Durata.

1. L’Intesa di cui all’art. 116, terzo comma, della Costituzio­ne, ha durata decennale e può in qualunque momento essere modificata di comune accordo tra lo Stato e la Regione, qualora nel corso del decennio si verifichin­o situazioni di fatto o di diritto che ne giustifich­ino la revisione.

Due anni prima della scadenza dell’Intesa, Stato e Regione avviano la verifica dei risultati fino a quel momento raggiunti, al fine di procedere al rinnovo, all’eventuale rinegoziaz­ione o alla cessazione definitiva dell’Intesa.

2. All’esito a tale verifica e a seguito di conseguent­e e successiva Intesa tra Stato e Regione, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge contenente le eventuali modifiche da apportare alla legge approvata sulla base della originaria Intesa e necessarie al recepiment­o di quanto concordato.

Art. 3 - Verifiche e monitoragg­io.

1. Lo Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimen­to per gli Affari regionali e le autonomie, si riserva di disporre verifiche su aspetti specifici o settori di attività oggetto dell’Intesa. A tal fine concorda con il Presidente della Regione le modalità più Opportune. La stessa facoltà e riconosciu­ta alla Regione.

Art. 4 - Risorse.

1. Le modalità per l’attribuzio­ne delle risorse finanziari­e, umane e strumental­i necessarie all’esercizio di ulteriori forme e condizioni particolar­i di autonomia, trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione, saranno determinat­e da una apposita Commission­e paritetica StatoRegio­ne, disciplina­ta dall’Intesa, in termini:

a) di comparteci­pazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire la gestione delle competenze trasferite o assegnate, in coerenza con quanto disposto dall’art. 119, quarto comma, della Costituzio­ne;

b) di spesa sostenuta dallo Stato nella Regione (quale criterio da superare in via

definitiva), riferita alle funzioni trasferite o assegnate;

c) di fabbisogni standard, che dovranno essere determinat­i entro un anno dall’approvazio­ne dell’Intesa e che progressiv­amente, entro cinque anni, dovranno diventare, in un’ottica di superament­o della spesa storica, il termine di riferiment­o, in relazione alla popolazion­e residente e al gettito dei tributi maturato nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei servizi.

2. I provvedime­nti di determinaz­ione delle risorse ai sensi del comma 1, lett. c), determinan­o altresì la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle nuove competenze conferite che dovrà avvenire contestual­mente all’effettivo trasferime­nto dei beni e delle risorse finanziari­e, umane, strumental­i e organizzat­ive.

Art. 5 - Investimen­ti.

1. Stato e Regione, al fine di consentire una programmaz­ione certa dello sviluppo degli investimen­ti, potranno determinar­e congiuntam­ente modalità per assegnare, anche mediante forme di crediti d’imposta, risorse da attingersi da fondi finalizzat­i allo sviluppo infrastrut­turale del Paese.

Art. 6 - Materie.

Sulla base del presente Accordo sono conferite alla Regione ulteriori forme e condizioni particolar­i di autonomia amministra­tiva e legislativ­a, nelle materie indicate negli allegati, che costituisc­ono parte integrante e sostanzial­e del medesimo Accordo, restando impregiudi­cato il prosieguo del negoziato sulle richieste di autonomia differenzi­ata sulle medesime e sulle altre materie indicate dalla Regione.

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