Corriere del Veneto (Venezia e Mestre)
I principi generali della pre-intesa e il nodo risorse
Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra Governo della Repubblica Italiana e Regione Veneto. L’accordo viene sottoscritto tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari regionali e le Autonomie Gianclaudio Bressa e il presidente del Veneto Luca Zaia. Considerato che:
•l’art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
•l’art. 117 della Costituzione stabilisce le materie di competenza del legislatore statale e quelle di competenza regionale, riconoscendo così che le Regioni sono dotate di potere legislativo secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;
•l’art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell’attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell’art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica; •l’art. 119 della Costituzione prevede l’autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento europeo. […]
Ciò premesso, i firmatari stabiliscono che: Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto e contenuto dell’Accordo. 1. Il presente Accordo ha ad oggetto i principi generali, la metodologia e le materie per l’attribuzione alla Regione Veneto di autonomia differenziata, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 117, 119 e 81 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell’art. 114 della Costituzione, sono enti costitutivi della Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.
2. L’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo.
Art. 2 - Durata.
1. L’Intesa di cui all’art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha durata decennale e può in qualunque momento essere modificata di comune accordo tra lo Stato e la Regione, qualora nel corso del decennio si verifichino situazioni di fatto o di diritto che ne giustifichino la revisione.
Due anni prima della scadenza dell’Intesa, Stato e Regione avviano la verifica dei risultati fino a quel momento raggiunti, al fine di procedere al rinnovo, all’eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva dell’Intesa.
2. All’esito a tale verifica e a seguito di conseguente e successiva Intesa tra Stato e Regione, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge contenente le eventuali modifiche da apportare alla legge approvata sulla base della originaria Intesa e necessarie al recepimento di quanto concordato.
Art. 3 - Verifiche e monitoraggio.
1. Lo Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, si riserva di disporre verifiche su aspetti specifici o settori di attività oggetto dell’Intesa. A tal fine concorda con il Presidente della Regione le modalità più Opportune. La stessa facoltà e riconosciuta alla Regione.
Art. 4 - Risorse.
1. Le modalità per l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione, saranno determinate da una apposita Commissione paritetica StatoRegione, disciplinata dall’Intesa, in termini:
a) di compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire la gestione delle competenze trasferite o assegnate, in coerenza con quanto disposto dall’art. 119, quarto comma, della Costituzione;
b) di spesa sostenuta dallo Stato nella Regione (quale criterio da superare in via
definitiva), riferita alle funzioni trasferite o assegnate;
c) di fabbisogni standard, che dovranno essere determinati entro un anno dall’approvazione dell’Intesa e che progressivamente, entro cinque anni, dovranno diventare, in un’ottica di superamento della spesa storica, il termine di riferimento, in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturato nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei servizi.
2. I provvedimenti di determinazione delle risorse ai sensi del comma 1, lett. c), determinano altresì la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle nuove competenze conferite che dovrà avvenire contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
Art. 5 - Investimenti.
1. Stato e Regione, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, potranno determinare congiuntamente modalità per assegnare, anche mediante forme di crediti d’imposta, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.
Art. 6 - Materie.
Sulla base del presente Accordo sono conferite alla Regione ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa, nelle materie indicate negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo Accordo, restando impregiudicato il prosieguo del negoziato sulle richieste di autonomia differenziata sulle medesime e sulle altre materie indicate dalla Regione.