Corriere del Veneto (Venezia e Mestre)
«L’ostacolo alla vigilanza è stato realizzato nella sede di Veneto Banca»
TREVISO «Non può dubitarsi che l’attività di intralcio si sia in concreto verificata presso la sede di Veneto Banca» e quindi «l’eccezione relativa all’incompetenza per territorio di questo Ufficio appare fondata». È il passo chiave delle motivazioni, depositate ieri, per cui il gup di Roma ha trasferito a Treviso il processo sul crac dell’istituto di Montebelluna.
ROMA «Non può dubitarsi che l’attività di intralcio (alla Vigilanza, ndr) si sia in concreto verificata presso la sede di Veneto Banca» e quindi «l’eccezione relativa all’incompetenza per territorio di questo Ufficio appare fondata».
È il passo chiave delle motivazioni, depositate ieri, per cui il gup di Roma Lorenzo Ferri ha trasferito a Treviso il processo sul crac dell’istituto di Montebelluna. Una scelta che ha azzerato l’udienza preliminare e riportato indietro l’intero procedimento, visto che ora la procura della Marca - oltre a prendersi carico della maxi-inchiesta dovrà chiedere un nuovo rinvio a giudizio per l’ex amministratore delegato Vincenzo Consoli e gli altri indagati. Il rischio, è che gran parte dei reati finiscano per cadere in prescrizione.
Il giudice ha accolto in pieno
Il gup Non può dubitarsi che l’attività di intralcio si sia verificata presso la sede di Veneto Banca
la tesi del difensore dell’ex Ad, l’avvocato Alessandro Moscatelli. L’ostacolo ai controlli di Bankitalia - è il ragionamento - sarebbe avvenuto attraverso delle false comunicazioni fornite dall’istituto. E qui sta il nodo del questione, visto che la competenza spetta al tribunale del territorio in cui si è consumato il reato. Ma qual è l’istante preciso in cui sono avvenuti i (presunti) illeciti? Quando gli ispettori romani hanno ricevuto i dati inviati da Veneto Banca? Secondo il gup, no. «Il fatto si realizza con il distacco della falsa dichiarazione dal suo autore materiale
(...) Appare pertanto corretto collocare il luogo del reato nella sede della persona giuridica o presso il soggetto chiamato a effettuare la comunicazione (...) Ne deriva che la consumazione del reato può essere individuato nel momento e nel luogo in cui la comunicazione contenente i fatti materiali non rispondenti al vero è definitivamente uscita dalla sfera del soggetto agente». Al contrario «è irrilevante il luogo di ricezione da parte del destinatario». Tradotto, l’ostacolo alla Vigilanza è stato commesso nell’istante in cui funzionari di Veneto Banca hanno inviato a Bankitalia le email con le false comunicazioni. Quando hanno premuto «invio» sulla tastiera del loro computer, per rendere l’idea.
Allo scopo di togliere ogni dubbio, durante l’udienza del 9 marzo Consoli ha presentato al giudice una dichiarazione scritta da Mario Cassano, ex responsabile della Direzione contabilità bilancio fiscale di Veneto Banca. Nel documento, il manager spiega che «all’epoca dei fatti le comunicazioni di vigilanza prudenziale erano prodotte dal Servizio segnalazioni di Vb, operativo in Montebelluna». Dunque in provincia di Treviso. «Alla luce dei rilievi - scrive il giudice - la condotta è stata quindi realizzata a Montebelluna, dove era allocato il servizio nonché si trovavano gli altri organi decisionali dell’istituto».
Più o meno lo stesso ragionamento vale per il reato di aggiotaggio che «si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono poste in essere le condotte di pericolo idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari». E ogni cosa avveniva nel Trevigiano, comprese «le assemblee per l’approvazione dei bilanci 2012 e 2013 che si sono tenute a Volpago del Montello conclude il gup - mentre i relativi comunicati stampa sono stati diramati dalla sede di Montebelluna». Tutto, insomma, per il giudice porta in un’unica direzione: il tribunale di Treviso.