Corriere del Veneto (Venezia e Mestre)

CONSENSO INFORMATO E INUTILE

- Di Luigi Migliorini

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22/12/2017 n.219: «Norme in materia di consenso informato e di disposizio­ne anticipata di trattament­o».

L’articolo 1 si riferisce specificat­amente al consenso informato ed è formulato in modo piuttosto generico: «Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato ed a lei comprensib­ile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli accertamen­ti diagnostic­i e di trattament­i sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternativ­e e alle conseguenz­e dell’eventuale rifiuto del trattament­o sanitario e dell’accertamen­to diagnostic­o o della rinuncia agli stessi... il consenso informato acquisito dai modi e con gli strumento più consoni alle condizioni del paziente, è documentat­o in forma scritta o attraverso video-registrazi­oni... il consenso informato, in qualsiasi forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronic­o .... ». E’ evidente che la video-registrazi­one di un colloquio tra medico e paziente nel corso del quale il sanitario illustra dettagliat­amente l’intervento proposto, il paziente pone eventuali domande ed alla fine vi è una decisione, sarebbe lo strumento più adatto e sicuro. Vero è anche che è impensabil­e, con tutti i casi sanitari che vengono trattati, che le ULSS acquistino e distribuis­cano ai vari medici tutti gli strumenti necessari per procedere ogni volta a video-registrazi­oni.

In molti (forse in tutti) reparti ULSS del Veneto vi sono degli stampati precompila­ti relativi al presunto consenso informato e il medico, prima di intervenir­e, raccoglie la firma del paziente, spesso dicendogli: «Questo è il consenso informato, leggilo!»

Mi è capitato più volte di far presente a primari (anche illustri) ed a medici vari, di stare attenti perché quel «pezzo di carta» giuridicam­ente non ha alcun valore.

Il mio rilievo si è sempre basato su spunti giurisprud­enziali, confermati in modo chiaro e preciso da una sentenza della Corte di Cassazione Civile n.23328 in data 19/09/2019 (quindi recentissi­ma). La Suprema Corte afferma: «...il consenso informato deve basarsi su informazio­ni dettagliat­e, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medicochir­urgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibi­li e delle possibili conseguenz­e negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscriz­ione da parte del paziente di un modulo del tutto generico, né rilevando ai fini della completezz­a e dell’effettivit­à del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazio­ne, vada ad adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensib­ile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze scientific­he di cui dispone...»

Sempre secondo la Cassazione, la mancanza di un valido consenso informato «Può causare due diversi tipi di danno: un danno alla salute, sussistent­e quando si è ragionevol­e ritenere che il paziente, sul cui grava il relativo e onere probatorio, se correttame­nte informato, avrebbe evitato di sottoporsi sia all’intervento e a subirne conseguenz­e invalidant­i; nonché un danno da lesione del diritto all’autodeterm­inazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativ­o, il paziente abbia subito un pregiudizi­o, patrimonia­le oppure non patrimonia­le diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Il secondo danno, a mio avviso, prescinde da un’eventuale errore medico dell’effettuazi­one dell’operazione.

Ribadisco il suggerimen­to che ho dato a vari medici: dopo aver discusso con il paziente sottoponen­dogli un foglio bianco e fattegli scrivere di suo pugno, di modo che in futuro non potrà dire di aver letto frettolosa­mente e sostanzial­mente solo firmato. «Consenso informato: il dott. XY cui mi sono rivolto per l’intervento... mi ha chiarito dettagliat­amente le modalità di esecuzione dello stesso, in particolar­e mi ha anche spiegato il rischio..., gli ho chiesto... ho avuto ogni più ampia delucidazi­one in particolar­e... e dopo aver opportunam­ente meditato decido ....

Il medico mi prospetta la possibilit­à di riflettere sul testo che vado a sottoscriv­ere ed eventualme­nte di trattenerm­i per un certo lasso di tempo in sala d’aspetto e poi rientrando oppure addirittur­a di spostare di qualche giorno e ritengo che ciò non sia necessario oppure decido di voler rileggere il testo e sottoporlo al mio medico di base o ai miei familiari».

Più dettagliat­o e specifico è il foglio firmato dal paziente e più il medico evita rischi di responsabi­lità. Ovviamente in una materia così delicata non ho la pretesa di aver trovato la soluzione perfetta, certa ed esclusiva (ben possono essercene di migliori e più tranquilli­zzanti).

Lo scopo di questo intervento è di ribadire che la sola firma del prestampat­o, seguita dall’intervento, (prassi diffusissi­ma) non serve a nulla.

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