Corriere del Veneto (Venezia e Mestre)

Rogo al Civile scagionato il tecnico Pista dolosa

- A. Zo.

Tre anni fa era stato condannato a 9 mesi, dopo che il gup Roberta Marchiori aveva ritenuto più credibile la tesi dell’accusa rispetto a quella del suo stesso perito: ovvero che quell’incendio che il 13 maggio 2015 aveva colpito l’ala storica dell’Ospedale civile di Venezia fosse nato da un quadro elettrico al piano terra. Per questo il giudice aveva condannato Alessandro Zaninello, responsabi­le dell’impresa Siram, per incendio colposo, in quanto aveva certificat­o la regolarità dell’impianto elettrico. Ieri però la Corte d’appello, accogliend­o il ricorso dell’avvocato Luigi Ravagnan, ha ribaltato la sentenza, assolvendo il tecnico con formula piena «per non aver commesso il fatto». «Un esito che ci rende felici dopo 4 anni di tormento», commenta il legale. Lo stesso sostituto pg Alessandro Severi aveva chiesto l’assoluzion­e, «perché il fatto non sussiste».

In attesa che venga pubblicata la motivazion­e della decisione del collegio presieduto da Francesco Giuliano (giudice relatore Michele Medici), proprio la formula riapre però una vecchia questione: ovvero la natura del rogo. Se Zaninello non l’ha commesso, significa che però un fatto c’è e non si può non ricordare che non solo la difesa, ma addirittur­a lo stesso perito del gup, Roberto Socal, aveva ipotizzato l’origine dolosa. L’ingegnere aveva infatti rinvenuto nello sgabuzzino del primo piano tracce di soda caustica. «L’azione ostile di specie è stata studiata, pianificat­a e posta in essere da una o più menti di elevata preparazio­ne tecnica», aveva scritto. Addirittur­a in un passaggio aveva anche adombrato un intento omicida, visto che il pavimento era di legno e pieno di fessure: «Questo indica la precisa volontà di diffondere l’incendio anche al piano inferiore occupato da quel laboratori­o analisi che vede sempre del personale al suo interno». A questo punto l’inchiesta potrebbe anche ripartire.

Questa sentenza potrebbe poi avere una ricaduta anche sul contenzios­o civile tra l’Usl 3 e Siram. L’azienda sanitaria chiedeva infatti due milioni di euro di danni, ma è evidente che se è stata esclusa la responsabi­lità del referente della società, allora cadrebbero anche i presuppost­i per un risarcimen­to in sede civile.

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