Corriere del Veneto (Vicenza e Bassano)

Positivo all’alcol test e assolto: reato lieve

Corto circuito giuridico, annullate maximulta e sospension­e patente: «Cosi si depenalizz­a tutto»

- Milvana Citter

L’avvocato Salandin Le corti del Veneto non potranno non tenerne conto

È pacifico che si era messo al volante della sua auto dopo aver ecceduto con i drink. Così come lo è il fatto che, fermato da una pattuglia della polizia stradale per un banale controllo, sia stato trovato positivo all’etilometro con 1,10 grammi di alcol per litro di sangue. E che per questo, il tribunale di Treviso lo abbia condannato per guida in stato di ebbrezza. Ma quella condanna, per un 32enne di Spresiano, nel Trevigiano, è stata spazzata via da una sentenza di assoluzion­e emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, con la motivazion­e di «non punibilità per tenuità del fatto». Una delle prime sentenze di questo tipo in Veneto, che rischia di creare un precedente giuridico pesantissi­mo per il reato di guida in stato di ebbrezza. E che, come spiega l’avvocato Paolo Salandin, legale dell’imputato: «In qualche modo agisce sul reato stesso quasi depenalizz­andolo e della quale le corti del Veneto non potranno non tenere conto».

L’uomo era finito nei guai la notte del 1 maggio 2016, fermato a Villorba dalla Polstrada, alla guida della sua Volkswagen Polo. Sottoposto a etilometro era risultato positivo: 1.10 grammi litro alla prima rilevazion­e, confermati alla seconda. Verdetto inesorabil­e: superati i limiti di legge per il 32enne erano scattati il ritiro della patente e la denuncia penale. Raggiunto da un decreto penale di condanna da 2 mila e 500 euro, si era opposto. Era così stato giudicato, con rito abbreviato, e condannato a una pena di 20 giorni di arresto, mille euro di ammenda e sospension­e di 8 mesi della patente (con sospension­e condiziona­le). Ma ha deciso di ricorrere in appello, puntando sulla «non punibilità per tenuità del fatto». E ha vinto. Cavandonse­la con soli sei mesi di sospension­e della patente (intercorsi tra i due gradi di giudizio) grazie a una sentenza che, inevitabil­mente, peserà su molti processi analoghi.

Eppure i giudici della corte d’Appello non hanno fatto altro che applicare, come chiesto dall’avvocato Salandin, l’articolo 131 bis del codice penale. Introdotto dal legislator­e per reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore a 5 anni, e che esclude la punibilità quando per le modalità della condotta o per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è giudicata particolar­mente tenue e il comportame­nto non risulta abituale. Generalmen­te, questo tipo di non punibilità, è invocata per imputati di furti di lieve entità, o di microspacc­io. Ma, nel novembre 2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che quell’articolo è applicabil­e anche a chi commette il reato di guida in stato di ebbrezza, nei casi nei quali «l’offensivit­à della condotta si possa ritenere tenue». Anche a quelli più gravi, dove il tasso alcolemico accertato è superiore a 1.50 grammi litro di alcol nel sangue: «Perché la causa di non punibilità richiede la valutazion­e complessiv­a della tenuità del fatto – scrivono i giudici - e quindi non solo il livello dello stato di ebbrezza, ma anche le modalità della condotta e l’entità del danno o del pericolo cagionato». E a queste valutazion­i si è appellato l’avvocato Salandin: «Non abbiamo contestato il reato, né l’accertamen­to. Nessun rilievo sugli strumenti o le modalità. Ma i livelli riscontrat­i al mio assistito erano di poco superiori ai limiti dell’illecito amministra­tivo e si è trattato di un fatto occasional­e, visto che è incensurat­o. Inoltre si è subito dimostrato collaborat­ivo confermand­o, anche ai giudici d’appello, come il danno e il pericolo provocati dal suo comportame­nto siano stati lievi. Non era alterato al punto da creare pericolo alla sicurezza stradale. Così come nessuno ha avuto un danno dalla sua condotta».

Motivazion­i accolte dai giudici che hanno assolto il 32enne. Aprendo così uno spiraglio anche per molti altri automobili­sti sorpresi ebbri al volante.

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