Corriere del Veneto (Vicenza e Bassano)
Porto off shore da un miliardo a Chioggia
VENEZIA Un porto off shore al largo di Chioggia. Il progetto Vgate di Assoagenti prevede una banchina ad alti fondali 2 chilometri e mezzo al largo della foce del Brenta a Chioggia. Investimento un miliardo e mezzo.
PADOVA ( f.n.) Credito, la Cassazione disinnesca la mina delle fidejussioni omnibus. È durato quasi un anno il disorientamento nei palazzi di giustizia, di fronte al rischio che le garanzie omnibus prestate sui finanziamenti bancari fossero di fatto tutte nulle, sulla base di una prima ordinanza della suprema corte emessa su un caso veneto. Ma ora una seconda ordinanza, depositata il 28 novembre, ancora una volta su una vicenda veneta, che riguarda Banca Etica, rimette in ordine le cose, facendo saltare l’automatismo innescatosi in precedenza.
Il nodo riguarda l’orientamento della giurisprudenza sulle fidejussioni omnibus, le garanzie prestate alle banche con cui una terza persona che garantisce crediti presenti, passati e futuri. Sulla questione si era espressa la Banca d’Italia nel 2005, in chiave di autorità antitrust, censurando lo schema con cui le banche applicavano la garanzia. Attraverso cioè un contratto-fotocopia su un modulo prestampato Abi, che riportava in automatico le tre clausole di sopravvivenza, reviviscenza e, soprattutto, di rinuncia ai termini dell’articolo 1.957 del codice civile. Quello che dice in sostanza che la mancata azione della banca entro sei mesi contro il debitore principale libera il garante. Banca d’Italia aveva censurato l’applicazione-fotocopia delle tre clausole, sostenendo che si viola la concorrenza, se salta la possibilità per il cliente di contrattare caso per caso le condizioni.
Il terremoto era arrivato a dicembre di un anno fa, con l’ordinanza della Cassazione su un caso del 2005 deciso dalla corte d’appello di Venezia, che riguardava un contratto di conto corrente verso un’azienda di Unicredit. In maniera dirompente si era stabilito che la violazione della norma antitrust a monte si riflette sui contratti sottostanti, rendendo nulla la fidejussione, mentre fin lì la linea tenuta era che ci si potesse spingere fino a chiedere i danni alla banca. Soprattutto aveva invertito l’onere della prova, sostenendo che non toccava più al cliente dimostrare nei fatti che c’era stata un’intesa che violava le norme sulla concorrenza, lungo lo schema suggerito dall’Abi. Perché il provvedimento di Banca d’Italia diventava una prova privilegiata, sufficiente a dimostrare la violazione della concorrenza.
Risultato: un terremoto. Perché nel corso del 2018 si era scatenata la corsa a far dichiarare nulle le fidejussioni omnibus. Alla fine era sufficiente che il contratto riportasse le tre clausole censurate dalla Banca d’Italia, che le banche avevano continuato a usare in modo più o meno automatico anche dopo l’intervento di Bankitalia per far dichiarare la nullità. Ma così, si era detto da più parti, il rischio era di spazzar via le fidejussioni.
Fino all’ordinanza 30.818 della Cassazione del 28 novembre, che riguarda il ricorso (dello studio Trentini di Verona) su una sentenza della Corte d’appello di Venezia del 2004 che aveva rigettato la richiesta di nullità di una fidejussione verso la Banca Etica di Padova (difesa dallo studio Nevoni di Padova). Il ricorso invocava proprio la nullità sulla base delle tre clausole, a cui la difesa di Banca Etica aveva replicato che non c’era stata dimostrazione di un’intesa con altre banche. Ma stavolta la prima sezione civile della Cassazione, la stessa che aveva emesso un anno fa l’ordinanza di segno opposto (e il cui presidente Francesco Genovese era giudice relatore nel caso di un anno fa), conclude che lo schema censurato non costituisce prova privilegiata, perché il provvedimento di Banca d’Italia «non ha accertato» l’intesa contro la concorrenza, ma l’ha indicata «in termini solo ipotetici». Insomma, quei tre elementi possono far saltare una fidejussione, non per la loro semplice esistenza su un contratto, ma se si dimostra un’intesa davvero esistente sul campo.