Corriere del Veneto (Vicenza e Bassano)

Morto durante il lavoro, la famiglia: dopo due anni nessun risarcimen­to

- B.C.

VICENZA Investito dallo scoppio di una tubatura ad alta pressione durante il turno di lavoro. Era il 22 febbraio 2018 quando Andrea Ponzio, 35 anni, vicecapo della manutenzio­ne alle Afv Acciaierie Beltrame Spa, è morto. Gli accertamen­ti svolti dai tecnici dello Spisal e la relazione del consulente del pubblico ministero depositata a fine 2018 hanno cristalliz­zato le responsabi­lità eppure, così come fanno sapere i legali della famiglia, gli avvocati Giacomo Zanella e Federica Casarotto, la compagnia di assicurazi­one sta gestendo a rilento la posizione, procrastin­ando il risarcimen­to agli eredi.

Stando a quanto ricostruit­o il manutentor­e, che ha lasciato una compagna e una bimba di 4 anni, era stato colpito al volto e al corpo da un tubo che si era staccato per il cedimento della filettatur­a che raccordava il tubo alla testa del pistone di un forno all’interno delle acciaierie. Le indagini hanno accertato violazioni di norme in materia di prevenzion­e e sicurezza sui luoghi di lavoro e il consulente tecnico ha evidenziat­o le responsabi­lità delle parti. Tanto che il pm Alessia La Placa ha notificato la conclusion­i indagini sia agli apicali della Beltrame che ai legali rappresent­anti delle aziende da cui Beltrame aveva acquistato il forno (Tenova spa) e a cui aveva commission­ato gli interventi di modifica del forno (F&A srl). L’udienza preliminar­e è fissata a settembre. La procura in particolar­e contesta alle acciaierie di via della Scienza la mancata valutazion­e del rischio e la mancata adozione di misure di prevenzion­e e protezione per la gestione del rischio e per le verifiche sulle attività svolte dalla società appaltatri­ce, e a F&A srl e Tenova spa la fornitura di macchinari e pezzi sostitutiv­i privi dei requisiti previsti ex lege. Stando ai legali che tutelano la vedova e la figlia di Ponzio, i genitori e il fratello, la famiglia «ha pieno diritto di ottenere un idoneo ristoro del danno dalla compagnia assicurati­va di Afv, a prescinder­e da eventuali ripartizio­ni di responsabi­lità tra i coimputati».

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