Corriere del Veneto (Vicenza e Bassano)
L’abuso d’ufficio, i Comuni e i cittadini
E,in ogni caso, a pagare sono le casse pubbliche (al netto del possibile intervento sui singoli da parte della Corte dei Conti). Una nuova frontiera della responsabilità, poi, è quella che si lega al danno da inquinamento atmosferico, tema drammatico di questi giorni. Anche per quest’ipotesi, la Corte di Cassazione ha precisato che vale la giurisdizione ordinaria. In breve, il privato cittadino è titolare di un diritto soggettivo nei confronti della pubblica amministrazion e, e si tratta di un diritto che si fa valere davanti al giudice ordinario. C’è allora il rischio che l’amministrazione locale finisca per essere considerata il colpevole di tutti i mali? Senza dubbio, non si può pensare che ogni evento negativo sia addossabile alla responsabilità di chi amministra. Se però si legge con attenzione il testo delle sentenze - tanto quelle della Corte Suprema quanto quelle delle Corti di merito - si coglie che la condanna a carico dei Comuni scatta non già perché un certo danno si sia verificato (quale obiettivo accadimento), bensì quando i Comuni non abbiano adottato «tutte le misure idonee a impedire che il danno si verifichi». La linea di discrimine è sottile, ma decisiva. La responsabilità insorge di fronte all’inerzia delle pubbliche amministrazioni. Ecco allora che il messaggio prende tutt’altra direzione. Il nuovo assetto (da un lato, l’abolizione dell’abuso d’ufficio e, dall’altro lato, le indicazioni forti della Cassazione sul piano della responsabilit à civile) suggerisce l’idea che sia venuto il tempo di assumere decisioni. Sembra che, per le amministrazioni, sia finalmente il tempo di decidere invece che di attendere. Chi governa, allora, mostri coraggio nell’adottare provvedimenti: per la sicurezza sulle strade, per l’inquinamento acustico e atmosferico, e via discorrendo. Potrebbe essere una rivoluzione morbida contro quella che, sulla falsariga della «medicina difensiva», verrebbe voglia di definire «amministrazione difensiva».