Corriere del Veneto (Vicenza e Bassano)
Botte eminacce all’ex ma poi lei ritira la querela: 22enne «scagionato»
Avrebbe messo in piedi una vera e propria persecuzione nei confronti dell’ex, minacciandola verbalmente e arrivando a percuoterla. Essendo stata rimessa la querela, però, è stato disposto nei suoi confronti il non luogo a procedere. Si tratta della decisione del Tribunale di Vicenza nei confronti di un 22enne di Caldogno, accusato dalla ex fidanzata di atti persecutori e percosse, iniziati nell’ottobre scorso.
Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, l’imputato avrebbe generato nella ragazza un «perdurante stato di ansia e paura» che le avrebbe fatto temere «per la propria incolumità fisica». Nello specifico, il giovane avrebbe tempestato la vittima di telefonate, insultandola e minacciandola con espressioni del tipo «ti rompo le dita delle
mani» o «ora inizio a fare del male a tua madre, a tuo padre e a quello stupido cane che può piacere solo a te». Inoltre, il ragazzo avrebbe iniziato con la violenza fisica, prendendola a calci e trascinandola per i capelli in un occasione. In un’altra, a detta dell’accusa, l’imputato l’avrebbe presa a ginocchiate sulla schiena,
mentre si sarebbe appostato varie volte davanti all’abitazione e nei luoghi frequentati dalla ragazza. Il culmine lo scorso dicembre, quando il 22enne sarebbe arrivato a causare all’ex compagna «lesioni echimotiche in sede cervicale, toracica, addominale, arti superiori ed inferiori in esiti di percosse», con una prognosi di sette giorni. In seguito al fatto, la ragazza si era recata dai carabinieri a sporgere denuncia, e la settimana successiva il gip di Vicenza aveva disposto la misura del divieto di avvicinamento. A gennaio, però, la ragazza aveva deciso di tornare al comando ritirare la querela, tanto che solo qualche giorno dopo il pubblico ministero aveva formulato un’istanza di revoca della misura cautelare. Infine, lo scorso giovedì il giudice Elisabetta Pezzoli ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputato, «essendo i reati a lui ascritti estinti per remissione di querela » , stabilendo inoltre l’estinzione del divieto di avvicinamento ma condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali.