Corriere della Sera (Bergamo)

Fucile negato dopo 6 anni di licenza «Vecchi precedenti». Ma vince al Tar

- G.U.

Detenzione illegale di armi e munizioni, minaccia, accensioni pericolose, calunnia. In questa lista di precedenti penali si possono trovare diversi motivi per non permettere a una persona di portare a spasso un fucile, nemmeno se il tragitto che percorre è strettamen­te limitato da casa al poligono di tiro e ritorno.

Così è stato, infatti, per un bergamasco a cui la prefettura, sulla base della nota della questura, ha negato il rinnovo della licenza. Fin qui fila tutto liscio. Se non fosse che l’uomo presenta ricorso al tribuInfat­ti. nale amministra­tivo regionale di Brescia, facendo presente che il porto di fucile gli era stato rinnovato fin dal 2010, e il tribunale gli dà ragione.

Il motivo è che la forma in questo caso ha superato la sostanza. I precedenti penali nel vero senso del termine, cioè con condanne definitive, sono cause ostative al rilascio, dunque anche al rinnovo della licenza. Come si può dare in mano un fucile a un uomo che si è reso colpevole di accensioni pericolose e minaccia, solo per citare due reati? Come può essere affidabile? Solo che i precedenti risalgono al 1995 e al 2000, dunque, fa presente il diretto interessat­o, erano noti alla questura e alla prefettura fin dal primo rilascio. Perché allora — obietta — ripescarli solo ora?

Per altro, nel 2013, a fronte delle stesse obiezioni e delle stesse memorie difensive, la licenza gli era stata rilasciata. Nel frattempo non è emersa nessuna novità. «Il provvedime­nto di diniego impugnato appare inficiato sotto il profilo motivazion­ale», scrivono i giudici delle seconda sezione del tar presieduta da Alessandra Farina. «Se è pur vero che l’amministra­zione è pienamente legittimat­a ad assumere un provvedime­nto di diniego di rinnovo del titolo di polizia, anche nel caso in cui in precedenza aveva sempre provveduto in senso favorevole all’interessat­o, tale diversa decisione deve trovare adeguata motivazion­e», si legge nella sentenza.

Ricorso accolto, diniego respinto. Non è detta l’ultima parola, però. Lo scrivono i giudici, sul finale: «restando, ovviamente, fermo il potere dell’autorità amministra­tiva di adottare nuovo, motivato, provvedime­nto che regoli adeguatame­nte la vicenda per cui è causa».

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