Corriere della Sera (Bergamo)

Fiducia rinnovata Onorabilit­à salva

Vertici imputati: i consigli della banca hanno già neutralizz­ato il «rischio reputazion­ale»

- Di Donatella Tiraboschi

Il «rischio reputazion­ale» già neutralizz­ato dai Consigli di Ubi.

Il comunicato diffuso da Ubi, nel quale la banca prende atto della decisione del Gup, rinnovando la propria fiducia ai componenti dei Consigli e del management aziendale («continuera­nno come sempre a svolgere le loro funzioni»), riflette quanto deciso congiuntam­ente, nel pomeriggio di venerdì, dal Consiglio di gestione e di sorveglian­za riuniti a Milano. Un passaggio obbligato nel rispetto della normativa vigente.

La fiducia rinnovata è, infatti, alla base del decreto 395 del Testo Unico in Materia bancaria che, espressame­nte, all’articolo 26 sui requisiti di profession­alità, onorabilit­à e indipenden­za degli esponenti aziendali, stabilisce come la decadenza di questi requisiti debba essere dichiarata dai consigli. Ribadendo fiducia ai loro amministra­tori, i massimi organi della banca hanno anche ottemperat­o a quanto stabilito nel paragrafo 4 della Guida alla verifica dei requisiti di profession­alità ed onorabilit­à emanata lo scorso anno dalla Bce (che — va ricordato — dal novembre 2014 è competente per le decisioni in materia di verifica dell’idoneiscen­za tà di tutti i membri degli organi di amministra­zione degli enti creditizi sottoposti alla sua vigilanza diretta). Nel vademecum, infatti, si sottolinea come l’organo di amministra­zione, in questo caso i due consigli di Ubi «sia tenuto a chiedere di esaminare i procedimen­ti in corso e di confermare la propria fiducia nell’esponente nominato. Tale passaggio è importante anche nella prospettiv­a del rischio reputazion­ale a cui l’ente vigilato è esposto». Detto questo, la Bce chiarisce la «necessità che le autorità competenti siano sempre portate a cono- dei procedimen­ti giudiziari in corso o conclusi». E infatti, viene richiesta a corredo una corposa documentaz­ione. Sia per la Bce che per le Autorità Nazionali Competenti non vige alcun obbligo, ma eventualme­nte solo la possibilit­à di rivalutare l’onorabilit­à di un amministra­tore caso per caso, qualora siano sorti fatti nuovi che possano avere un impatto sulla verifica iniziale dei requisiti. Mentre un impatto sull’onorabilit­à viene considerat­o in caso di sentenza sfavorevol­e.

Bce a parte, generalmen­te il requisito dell’onorabilit­à viene, infatti, identifica­to oggettivam­ente nell’«insussiste­nza di condanne penali» e l’assunto trova il suo perfetto compimento nell’articolo 27 della Costituzio­ne, laddove si afferma che «L’imputato non è considerat­o colpevole fino alla condanna definitiva».

Dopo la sentenza I due consigli di Sorveglian­za e Gestione si sono riuniti per dire: «Avanti tutta»

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Sotto la lente l’assemblea 2013 Fiducia rinnovata ad Andrea Moltrasio

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