Cassazione: niente maxi multa per Ubi
Respinto il ricorso di Consob sugli 895 mila euro. Sospeso il processo penale
La Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda della sanzione di 895.000 euro a Ubi. Nel 2015, Consob aveva multato la banca e 19 consiglieri di sorveglianza per non aver informato il mercato sulle vere modalità di nomina dei vertici bancari a seguito delle modifiche dello Statuto. La Corte d’appello aveva annullato la sanzione. Ora la Suprema Corte ha respinto il ricorso di Consob.
Diciassette settembre 2015, Consob multava Ubi banca e 19 consiglieri di sorveglianza per 895.000 euro. Diciannove giugno 2017, la Corte d’Appello annullava la maxi sanzione, su ricorso delle difese. Ora, la seconda sezione civile della Cassazione ha respinto il ricorso di Consob.
Diventa così definitivo il verdetto sulla correttezza del comportamento del Consiglio di sorveglianza di Ubi che Consob aveva sanzionato per non aver informato il mercato sulle modalità di nomina dei vertici della banca a seguito del cambio dello Statuto. Sembra un secolo fa in termini di cambiamenti bancari.
Consob contestava «l’omessa vigilanza in merito all’assenza, nelle relazioni sulla corporate governance di Ubi banca relative agli esercizi dal 2009 al 2013, di informazioni rilevanti quali il riferimento ai principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza fra derivazione Bpu (banche popolari unite) e derivazione Banca Lombarda disciplinanti la composizione del comitato nomina e degli organi sociali della Banca». Riteneva che «la modifica dell’articolo 49 dello Statuto non era stata accompagnata da coerenti modifiche del regolamento del Comitato nomine che continuava nella declinazione dei principi di pariteticità, alternatività ed alternanza a fare riferimento a fonti esterne quali il protocollo di intesa». E, soprattutto, che il mercato era stato tenuto all’oscuro delle reali regole.
La Corte d’appello di Brescia concludeva che «non si poteva ravvisare alcuna modifica dei principi ispiratori del regolamento del comitato nomine, la cui versione resa nota al mercato nel 2007 era adeguata a far comprendere le modalità del funzionamento del comitato», per cui «veniva a mancare l’omessa vigilanza dei membri del comitato di sorveglianza». La Cassazione ha spiegato che la relazione annuale sul governo societario viene predisposta dal Comitato di gestione, e non di Sorveglianza, e comunque l’assenza di questo genere di informazioni non prevede sanzioni. Quindi, nella sostanza, «non è possibile» attribuire la responsabilità imputata da Consob.
Questo è un piano parallelo a quello penale, dove comunque si parla di derivazioni, trasparenza e regole. Lì si contesta l’ostacolo alla vigilanza alla Consob (parte civile) e a Bankitalia (non si è costituita), oltre che l’illecita influenza nell’assemblea del 2013, secondo l’accusa attraverso deleghe in bianco. Non se ne parla fino al 17 marzo. Complice anche il coronavirus. Interrompere o proseguire le udienze, in questo clima di incertezze e disagio diffuso? Ieri è stata (quasi regolare): su 17 testimoni della difesa, si sono presentati in 6. Uno ha messo per iscritto che non se la sentiva per via dell’emergenza sanitaria. Su proposta del pm Paolo Mandurino, il processo slitta con sospensione dei termini di prescrizione. Difese d’accordo. Si saltano due settimane.
La prescrizione D’accordo le difese, con le udienze vengono sospesi anche i termini