Corriere della Sera (Brescia)

Tar assolve il fotovoltai­co delle polemiche

Castenedol­o chiedeva misure compensati­ve. I giudici: le fonti rinnovabil­i non devono alcun corrispett­ivo

- Alessandro Carboni

Là dove c’era il granoturco c’è, e resterà, il fotovoltai­co. Il Tar di Brescia chiude la disputa legale, iniziata sette anni fa, tra il Comune di Castenedol­o e Imca Srl, la società che oggi gestisce l’impianto a pannelli solari da 999.60 kWp installato in un appezzamen­to di terra lungo la strada che collega il paese alla città, al confine con Brescia. La vicenda risale al 2011 quando il sindaco Gianbattis­ta Groli ha interpella­to i magistrati per opporsi al progetto e verificarn­e l’effettiva legittimit­à.

Non solo: nel ricorso l’amministra­zione comunale, oltre all’annullamen­to dell’autorizzaz­ione a costruire rilasciata dalla Provincia, ha chiesto anche la realizzazi­one di barriere visive mitigative per abbattere l’impatto paesaggist­ico, e il pagamento di misure compensati­ve, pari al 3% annuo dei proventi ricavati dalla produzione di energia elettrica. «Per noi l’operazione era in pieno conflitto con le politiche di tutela del patrimonio agricolo che stavamo adottando: non ci sembrava giusto che un bel terreno irriguo venisse trasformat­o in un tappeto di pannelli, senza che il Comune e soprattutt­o i residenti ne traessero alcun beneficio, risorse da ridistribu­ire sul pubblico» spiega Groli che poi puntualizz­a: «Nulla di personale nei confronti dei proprietar­i, solo la volontà di applicare un principio di difesa del territorio – continua -. Tanto di cappello a chi investe nelle energie rinnovabil­i, ma avremmo preferito venisse utilizzato il tetto di un capannone già esistente piuttosto che un campo coltivabil­e. Sicurament­e non ci saremmo opposti con un ricorso».

A distanza di sette anni la sentenza emessa dalla seconda sezione del tribunale di via Zima ha dato ragione a Imca Srl. Secondo i giudici, non sono mai state imposte misure compensati­ve perché nel caso in questione non sono mai state effettivam­ente necessarie. «Per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabil­i non è dovuto alcun corrispett­ivo monetario in favore dei Comuni» chiarisce il dispositiv­o.

In sostanza, l’autorizzaz­ione unica può prevedere misure compensati­ve non patrimonia­li in presenza di concentraz­ioni di attività e impianti a elevato impatto ambientale. «Ma nella fattispeci­e non è stata dimostrata la ricorrenza delle condizioni necessarie per ritenere dovuta la compensazi­one» si legge nel testo del provvedime­nto nel quale si ribadisce anche la validità dell’autorizzaz­ione della Provincia, costituita­si in giudizio. Il Prg allora vigente, dice il Tar, classifica­va l’area in questione come agricola di salvaguard­ia, ma non soggetta ad alcun vincolo paesaggist­ico.

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Il comune di Castenedol­o non voleva l’impianto in un campo agricolo
Pannelli Il comune di Castenedol­o non voleva l’impianto in un campo agricolo

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