Tar assolve il fotovoltaico delle polemiche
Castenedolo chiedeva misure compensative. I giudici: le fonti rinnovabili non devono alcun corrispettivo
Là dove c’era il granoturco c’è, e resterà, il fotovoltaico. Il Tar di Brescia chiude la disputa legale, iniziata sette anni fa, tra il Comune di Castenedolo e Imca Srl, la società che oggi gestisce l’impianto a pannelli solari da 999.60 kWp installato in un appezzamento di terra lungo la strada che collega il paese alla città, al confine con Brescia. La vicenda risale al 2011 quando il sindaco Gianbattista Groli ha interpellato i magistrati per opporsi al progetto e verificarne l’effettiva legittimità.
Non solo: nel ricorso l’amministrazione comunale, oltre all’annullamento dell’autorizzazione a costruire rilasciata dalla Provincia, ha chiesto anche la realizzazione di barriere visive mitigative per abbattere l’impatto paesaggistico, e il pagamento di misure compensative, pari al 3% annuo dei proventi ricavati dalla produzione di energia elettrica. «Per noi l’operazione era in pieno conflitto con le politiche di tutela del patrimonio agricolo che stavamo adottando: non ci sembrava giusto che un bel terreno irriguo venisse trasformato in un tappeto di pannelli, senza che il Comune e soprattutto i residenti ne traessero alcun beneficio, risorse da ridistribuire sul pubblico» spiega Groli che poi puntualizza: «Nulla di personale nei confronti dei proprietari, solo la volontà di applicare un principio di difesa del territorio – continua -. Tanto di cappello a chi investe nelle energie rinnovabili, ma avremmo preferito venisse utilizzato il tetto di un capannone già esistente piuttosto che un campo coltivabile. Sicuramente non ci saremmo opposti con un ricorso».
A distanza di sette anni la sentenza emessa dalla seconda sezione del tribunale di via Zima ha dato ragione a Imca Srl. Secondo i giudici, non sono mai state imposte misure compensative perché nel caso in questione non sono mai state effettivamente necessarie. «Per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni» chiarisce il dispositivo.
In sostanza, l’autorizzazione unica può prevedere misure compensative non patrimoniali in presenza di concentrazioni di attività e impianti a elevato impatto ambientale. «Ma nella fattispecie non è stata dimostrata la ricorrenza delle condizioni necessarie per ritenere dovuta la compensazione» si legge nel testo del provvedimento nel quale si ribadisce anche la validità dell’autorizzazione della Provincia, costituitasi in giudizio. Il Prg allora vigente, dice il Tar, classificava l’area in questione come agricola di salvaguardia, ma non soggetta ad alcun vincolo paesaggistico.