Shalom e diritto di cronaca
Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Brescia, preso atto che mercoledì, nel corso del processo alla responsabile della comunità «Shalom» di Palazzolo, prima dell’esame dell’imputata, il presidente del collegio, senza formalità, avrebbe «invitato cortesemente la stampa ad uscire ... perché altrimenti» l’imputata «non avrebbe parlato», intende manifestare la propria preoccupazione e ribadire la necessità del rispetto delle regole e dei diritti costituzionalmente garantiti e posti a tutela di un giusto processo coerente con la società democratica di cui è espressione. ll diritto di manifestazione del pensiero, di cronaca e l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge sono garanzie fondamentali proprie di ogni Paese civile e non possono essere limitate se non nei casi previsti dalla legge. La pubblicità dell’udienza è un valore e un riconoscimento di democrazia, attraverso il controllo che ogni cittadino può svolgere sull’esercizio della giurisdizione, ed è dotato della massima tutela processuale, al punto che l’art. 471 cod. proc. pen. stabilisce che l’udienza è pubblica a pena di nullità e che solo coloro che ne turbano il regolare svolgimento possono essere esclusi dall’aula, non certo i giornalisti. Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Brescia, condividendo l’impegno di tutti gli aderenti all’Unione delle Camere Penali, da sempre in prima linea nel contrastare la deriva del «processo mediatico» lesivo della dignità delle persone deliberatamente esposte alla pubblica gogna, con la stessa forza intende difendere il diritto libertà di pensiero e di cronaca da indebite compressioni.