Il supplente «cronico» va risarcito dal ministero
Il professore di matematica dovrà essere risarcito
Per dieci anni ha fatto l’insegnante supplente di matematica in alcuni istituti sparsi su alcune province, tra cui Brescia. Proprio il Tar di Brescia ha accolto il ricorso del professore contro il Ministero: lo Stato dovrà pagare i mesi in cui l’insegnate non ha percepito lo stipendio.
La cattedra come miraggio. Da gennaio 2003 fino a settembre 2012, quando come una benedizione è arrivata l’assunzione in ruolo. Nel mezzo tante supplenze, di un anno o di qualche mese, in diversi istituti tecnici del Paese, tra Brescia, Bologna e Catania. E poi le battaglie giudiziarie contro il Ministero dell’Istruzione. L’ultima al Tar di Brescia che ieri, con una sentenza, ha accolto in via definitiva il ricorso di A.L., docente di elettronica e matematica, presentato per denunciare l’irregolarità di questa lunga serie di contratti a tempo determinato. Con il provvedimento, firmato dal presidente della Prima Sezione Roberto Politi, sono state stabilite modalità e tempistiche che lo Stato dovrà rispettare per il risarcimento delle mensilità non pagate in tutti i periodi di interruzione del rapporto di lavoro, dal primo contratto fino all’immissione in ruolo.
Già nel 2011 il prof si era rivolto al Tribunale di Brescia per denunciare «l’illegittima reiterazione dei rapporti a tempo determinato». Alla base dell’accusa i contenuti del decreto legislativo 368 del 1999 che prevede la possibilità di otto rinnovi con un limite massimo di 36 mesi. Anche il quel caso i giudici avevano dato ragione all’insegnante, ordinando al Ministero di pagare subito il dovuto. Un importo che il ricorrente ha quantificato con la consulenza dei suoi legali: la stima supera i 25mila euro, esclusi gli interessi legali. Ma da Roma non si è mosso ancora un centesimo. Almeno fino a ieri, quando il Tar ha nominato un commissario ad acta, un funzionario incaricato dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, a cui verrà affidato il compito di calcolare, entro quattro mesi, gli importi esatti da bonificare al professore. «Al ricorrente spettano le mensilità corrispondenti all’interruzione dell’attività lavorativa» specifica la sentenza. Oltre ai mesi di luglio e agosto, quindi «il risarcimento riguarda tutti gli intervalli non coperti dai singoli rapporti di lavoro, comprese le frazioni di mese». Secondo quanto disposto dal Tar le retribuzioni mensili («che dovranno essere regolarizzate sotto il profilo previdenziale con il versamento dei relativi contributi») corrisponderanno ognuna all’ultimo netto complessivo ricevuto in busta paga. Una volta detratte le indennità corrisposte, dovranno essere applicati gli interessi legali. Al Ministero, infine, toccherà sborsare anche i 1.500 euro per le spese di giudizio.