Corriere della Sera (Brescia)

Rimborsi chilometri­ci «L’Asl pagava nell’interesse dei malati»

- Mara Rodella

Al termine di una complicati­ssima udienza preliminar­e sulla presunta truffa alla Regione in relazione ai rimborsi chilometri­ci dovuti al trasporto di pazienti dializzati, tutti furono prosciolti dall’accusa di peculato dal gup Cesare Bonamartin­i, «perché il fatto non sussiste»: quattro vertici di Ats (all’epoca dei fatti Asl) — per loro era peraltro l’unica contestazi­one — e diciotto rappresent­anti legali di altrettant­i enti di volontaria­to che organizzav­ano i trasferime­nti. In sintesi, stando alla nota della Guardia di finanza, emerge che l’Asl, in virtù di convenzion­i «difformi» dalla disciplina regionale, avrebbe rimborsato costi superiori a quelli che avrebbe dovuto sostenere, con particolar­e riferiment­o al computo del tragitto compreso tra la sede dell’associazio­ne e la dimora del paziente, e al doppio viaggio di andata e ritorno. Si ipotizza inoltre una responsabi­lità omissiva, che deriverebb­e dalla mancata adozione «del provvedime­nto in autotutela delle convenzion­i già in essere e dal carattere approssima­tivo del controllo svolto dagli impiegati addetti alle pratiche». Ma nel caso in esame, scrive il giudice, «è pacifico che le erogazioni di denaro da parte dell’Asl siano avvenute al fine di garantire lo svolgiment­o di servizi di trasporto di nefropatic­i per i trattament­i di dialisi». Pertanto, si parla «si versa in ipotesi di erogazioni di somme funzionali alla realizzazi­one di interessi pubblici obiettivam­ente esistenti e si collocano , eventualme­nte, al fuori dell’impegno di spesa consentito all’Asl» in cui prestavano servizio il direttore generale Carmelo Scarcella, i due direttori amministra­tivi Pietro Luigi Colombi e Pier Mario Azzoni, e quello sanitario Francesco Vassallo. Ne consegue quindi «che il delitto di peculato contestato deve ritenersi insussiste­nte», anche nei confronti dei presunti concorrent­i esterni nel reato. E nemmeno, per il giudice, si può considerar­e la diversa qualificaz­ione giuridica in abuso d’ufficio. Perché «come dedotto dalle difese, la disciplina relativa ai trasporti dei pazienti presentava profili di incertezza circa i limiti del rimborso alle associazio­ni che effettuava­no questo servizio, consentend­o di ipotizzarn­e uno doppio, comprensiv­o anche del tragitto dalla sede dell’ente convenzion­ato». Quindi: la disposizio­ne, «mai abrogata», «attribuisc­e all’Asl competente un margine di discrezion­alità nella determinaz­ione delle convenzion­i in cui è possibile prevederlo». «Dirimente», in ogni caso, la delibera della giunta regionale che solo nel 2015 stabilisce alcune limitazion­i rispetto alla disciplina precedente.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy