Corriere della Sera - Io Donna

LO STALKING? INIZIA CON UN MAZZO DI FIORI

- Fsarzanini@corriere.it

il corteggiam­ento pressante e ossessivo, i comportame­nti ripetuti in maniera costante e sempre uguale, sono “atti persecutor­i”. Per presentare una denuncia, e vedere riconosciu­to il reato di stalking, non è necessario aver subìto violenze e minacce. Basta dimostrare che una persona si comporta in maniera invasiva della propria vita fino a provocare uno stato di ansia. È la sentenza 18559/2016 della Corte di Cassazione a segnare un precedente giuridico importante per chi è vittima di gesti e atteggiame­nti che apparentem­ente non rappresent­ano un illecito. E che, invece, possono portare alla condanna del molestator­e. Accogliend­o il ricorso di una donna che era stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita, «a non uscire di casa da sola e a incaricare altre persone di accompagna­re la figlia a scuola », i giudici hanno riconosciu­to come «spesso la condotta molestatri­ce si risolve in una serie di contegni che, di per sé, non hanno alcuna valenza criminosa e che la assumono proprio per il fatto della loro maniacale ripetitivi­tà, assunta nei confronti di una persona che non gradisce, rendendola insopporta­bile». Fra gli esempi citati c’è pure «l’invio di fiori che può essere molesto se chiarament­e non gradito dalla destinatar­ia ». Il riconoscim­ento del reato da parte dei giudici segna un punto fondamenta­le nella lotta a questo tipo di reati perché serve a ribadire la necessità di prendere tutte le misure preventive - prima fra tutte il divieto di avvicinars­i alla vittima - per scongiurar­e rischi più gravi, visto che in molti casi si arriva alle lesioni e addirittur­a all’omicidio.

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