Dopo l’incendio vive in auto e salta le lezioni Bimba risarcita
Danni per 8 mila euro
Il piccolo appartamento, dove a otto anni viveva con i genitori inquilini in affitto, cinque anni fa è andato a fuoco per colpa di una canna fumaria non messa a norma dal padrone di casa: per questo il Tribunale civile ha ora condannato gli eredi del proprietario dei locali (nel frattempo morto) a risarcire non soltanto alcuni danni materiali alla famiglia di inquilini finiti in mezzo alla strada, ma anche otto mila euro di danni non patrimoniali alla bambina di otto anni per il «disagio» del suo in parte perdere la scuola e in parte andarci ma partendo ogni giorno dall’essere accampata con la famiglia in una automobile. Il 24 febbraio 2012 un incendio distrugge il miniappartamento, aggiungendo sfortuna alla già precaria situazione di una coppia, con figlioletta, nella quale il padre soffre di patologie che comportano l’accertamento di una invalidità civile del 100 per cento. L’incendio si è verificato per colpa della stufa a legno che gli inquilini avevano messo nelle stanze, sostiene il padrone di casa; macché, è colpa del padrone di casa che non ha fatto adeguata manutenzione della canna fumaria, ribattono gli inquilini, paradossalmente costretti a continuare a pagare l’affitto anche se la casa resta inagibile e a loro (con pochi mezzi economici e senza parenti) non rimane che sistemarsi in una automobile. La perizia, disposta dal Tribunale, riconosce però che hanno ragione: la causa dell’incendio è stata la contiguità della canna fumaria (senza alcuna intercapedine d’aria o senza opportuni elementi isolanti) con gli infiammabili travetti di legno del tetto, che a causa delle ripetute esposizioni al calore si erano surriscaldati e infine si erano incendiati. Ne consegue — ad avviso del Tribunale che deve prima sospendere e poi reimpostare nei confronti degli eredi la causa civile avviata contro il proprietario intanto morto — che la responsabilità non può che essere attribuita appunto al titolare dell’immobile, il quale, quando aveva effettuato le opere di manutenzione straordinaria attestate da una fattura del gennaio 2012, aveva «disatteso le cautele e le prescrizioni imposte dalla normativa sulle canne fumarie», che «ne impongono il distanziamento da materiali (quali il legno) facilmente infiammabili». Nulla si può invece rimproverare alla famiglia degli inquilini, che «per evidenti ragioni non potevano esercitare la vigilanza e il controllo su parti dell’immobile (in particolare il tetto) che non rientravano nella propria disponibilità». La giudice civile Adriana Cassano Cicuto passa a quantificare i danni patrimoniali arrecati al contenuto dell’abitazione abitata dalla famiglia, e li valuta in 1.500 euro, più 677 euro di canone per i 12 mesi corrisposti. Ma poi aggiunge un danno non patrimoniale: «il danno derivante dal disagio provocato dalla mancanza di un alloggio nei mesi successivi all’incendio, tenuto peraltro conto» da un lato «che l’immobile non è stato riparato dai proprietari», che gli inquilini «sono stati costretti a vivere in una automobile per molti mesi», e in particolare che si è «in presenza di una bambina in età scolare di soli otto anni». Un danno che il Tribunale, in via equitativa, stima in otto mila euro.