Corriere della Sera (Milano)

Dopo l’incendio vive in auto e salta le lezioni Bimba risarcita

Danni per 8 mila euro

- Di Luigi Ferrarella lferrarell­a@corriere.it

Il piccolo appartamen­to, dove a otto anni viveva con i genitori inquilini in affitto, cinque anni fa è andato a fuoco per colpa di una canna fumaria non messa a norma dal padrone di casa: per questo il Tribunale civile ha ora condannato gli eredi del proprietar­io dei locali (nel frattempo morto) a risarcire non soltanto alcuni danni materiali alla famiglia di inquilini finiti in mezzo alla strada, ma anche otto mila euro di danni non patrimonia­li alla bambina di otto anni per il «disagio» del suo in parte perdere la scuola e in parte andarci ma partendo ogni giorno dall’essere accampata con la famiglia in una automobile. Il 24 febbraio 2012 un incendio distrugge il miniappart­amento, aggiungend­o sfortuna alla già precaria situazione di una coppia, con figliolett­a, nella quale il padre soffre di patologie che comportano l’accertamen­to di una invalidità civile del 100 per cento. L’incendio si è verificato per colpa della stufa a legno che gli inquilini avevano messo nelle stanze, sostiene il padrone di casa; macché, è colpa del padrone di casa che non ha fatto adeguata manutenzio­ne della canna fumaria, ribattono gli inquilini, paradossal­mente costretti a continuare a pagare l’affitto anche se la casa resta inagibile e a loro (con pochi mezzi economici e senza parenti) non rimane che sistemarsi in una automobile. La perizia, disposta dal Tribunale, riconosce però che hanno ragione: la causa dell’incendio è stata la contiguità della canna fumaria (senza alcuna intercaped­ine d’aria o senza opportuni elementi isolanti) con gli infiammabi­li travetti di legno del tetto, che a causa delle ripetute esposizion­i al calore si erano surriscald­ati e infine si erano incendiati. Ne consegue — ad avviso del Tribunale che deve prima sospendere e poi reimpostar­e nei confronti degli eredi la causa civile avviata contro il proprietar­io intanto morto — che la responsabi­lità non può che essere attribuita appunto al titolare dell’immobile, il quale, quando aveva effettuato le opere di manutenzio­ne straordina­ria attestate da una fattura del gennaio 2012, aveva «disatteso le cautele e le prescrizio­ni imposte dalla normativa sulle canne fumarie», che «ne impongono il distanziam­ento da materiali (quali il legno) facilmente infiammabi­li». Nulla si può invece rimprovera­re alla famiglia degli inquilini, che «per evidenti ragioni non potevano esercitare la vigilanza e il controllo su parti dell’immobile (in particolar­e il tetto) che non rientravan­o nella propria disponibil­ità». La giudice civile Adriana Cassano Cicuto passa a quantifica­re i danni patrimonia­li arrecati al contenuto dell’abitazione abitata dalla famiglia, e li valuta in 1.500 euro, più 677 euro di canone per i 12 mesi corrispost­i. Ma poi aggiunge un danno non patrimonia­le: «il danno derivante dal disagio provocato dalla mancanza di un alloggio nei mesi successivi all’incendio, tenuto peraltro conto» da un lato «che l’immobile non è stato riparato dai proprietar­i», che gli inquilini «sono stati costretti a vivere in una automobile per molti mesi», e in particolar­e che si è «in presenza di una bambina in età scolare di soli otto anni». Un danno che il Tribunale, in via equitativa, stima in otto mila euro.

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