«A Seregno non è provata la corruzione»
Le motivazioni del Riesame che ha rimesso in libertà l’imprenditore Lugarà
«Le conversazioni intercettate delineano» a Seregno «un contesto politico istituzionale poco cristallino e non tranquillizzante», registrando «episodi indubbiamente inquietanti per la protervia con cui l’imprenditore» Antonino Lugarà «si pone nei confronti del sindaco» Edoardo Mazza e del «consigliere comunale Stefano Gatti pacificamente prestanome di Lugarà nella gestione di talune imprese»: l’imprenditore «parla più volte con Mazza della opportunità di attribuire a Gatti la presidenza della Commissione Urbanistica (manovra che poi non andrà a buon fine per l’opposizione di Raffaele Faiella)»; e «in numerose occasioni cerca di sollecitare l’approvazione del piano attuativo» della sua società Gamm per un centro commerciale, piano che sarà adottato il 30 luglio 2015. Ma «le intercettazioni sono assolutamente ambigue e in sé compatibili con molteplici ipotesi alternative, ivi compresa la classica e generica promessa elettorale o post elettorale» e «in alcun modo comprovano la specifica pattuizione corruttiva», anche perché sempre le intercettazioni «non registrano mai alcun intervento specifico del sindaco Mazza o del consigliere Gatti sui pubblici ufficiali o sui tecnici» che lavoravano al piano:
Le intercettazioni «Sono ambigue e compatibili con ipotesi alternative come le promesse elettorali»
e anche testimoni come l’assessore all’Urbanistica Barbara Milani, «per quanto critica nei confronti della norma e della amministrazione comunale» di cui contesta «una corsia preferenziale, non ha tuttavia descritto atti di influenza esercitati a suo parere da Lugarà al momento della modifica della norma».
Con queste motivazioni ora il Tribunale del Riesame spiega perché lo scorso 19 ottobre ha annullato, «per carenza di gravi indizi», l’ordinanza di custodia cautelare con la quale il gip di Monza, all’esito di una indagine congiunta tra la Procura di Monza e il pool antimafia di Milano, il 26 settembre aveva arrestato (in carcere) l’imprenditore edile Lugarà per corruzione dei due politici (ai domiciliari poi revocati), attraverso il «procurare voti, organizzare eventi conviviali, nonché assicurare l’appoggio dell’ex vicepresidente della Regione, Mario Mantovani».
Anche l’intercettazione più valorizzata, nella quale il sindaco il 30 luglio 2015 rassicurava l’imprenditore che «ogni promessa é debito», per i giudici del Riesame «potrebbe riferirsi a una promessa effettuata in epoca successiva alle elezioni o anche alla generica “promessa” in campagna elettorale, assolutamente all’ordine del giorno» in bocca a «qualsiasi soggetto politico che, prima e dopo le elezioni, prometta un qualsiasi vantaggio ai suoi sostenitori, senza per questo commettere specifiche fattispecie corruttive». Peraltro, ai giudici del Riesame «l’apporto elettorale» (di Luraghi a Mazza) da un lato «non appare di entità e consistenza tale da costituire di per sé una utilità qualificabile come corrispettivo di corruzione», consistendo in «alcune telefonate a soggetti per chiedere
La ricerca di voti «Non appare necessariamente frutto di una pattuizione illecita tra le parti»
loro di votare Forza Italia» (telefonate che «hanno procurato cinque o sei voti»), e nel «pregare Mantovani di presenziare alla presentazione dei candidati»; e dall’altro lato questo appoggio elettorale «non appare necessariamente frutto di una pattuizione illecita tra le parti», anzi le intercettazioni, che captano «i reiterati solleciti di Luraghi e le sue lamentele per la mancanza di celerità nella definizione del procedimento, non consentono mai di collegare l’approvazione del piano attuativo Gamm alle condotte di ausilio elettorale» di Luraghi, «di per sé legittime».
Neppure l’iter urbanistico offre certezze di illegittimità ai giudici Savoia-Spagnuolo Vigorita-Alonge: «Si tratta di dati di natura tecnica di difficile accertamento e per i quali sarebbe necessaria una istruttoria ben più approfondita», specie «a fronte delle controdeduzioni della consulenza tecnica della difesa che rendono assolutamente incerta l’illegittimità del procedimento» asserita invece dal consulente tecnico dell’accusa. E anche l’intercettazione nella quale due interlocutori «operano un esplicito riferimento all’adozione di una variante avvenuta in Giunta», non é decisiva, anzi «tale riferimento, se si considera il complessivo contenuto della conversazione, é pacificamente riferibile non alla pratica Gamm» di Lugará, «ma alla pratica Schiatti» di altro costruttore e non oggetto dell’inchiesta.