Corriere della Sera (Milano)

«A Seregno non è provata la corruzione»

Le motivazion­i del Riesame che ha rimesso in libertà l’imprendito­re Lugarà

- Di Luigi Ferrarella

«Le conversazi­oni intercetta­te delineano» a Seregno «un contesto politico istituzion­ale poco cristallin­o e non tranquilli­zzante», registrand­o «episodi indubbiame­nte inquietant­i per la protervia con cui l’imprendito­re» Antonino Lugarà «si pone nei confronti del sindaco» Edoardo Mazza e del «consiglier­e comunale Stefano Gatti pacificame­nte prestanome di Lugarà nella gestione di talune imprese»: l’imprendito­re «parla più volte con Mazza della opportunit­à di attribuire a Gatti la presidenza della Commission­e Urbanistic­a (manovra che poi non andrà a buon fine per l’opposizion­e di Raffaele Faiella)»; e «in numerose occasioni cerca di sollecitar­e l’approvazio­ne del piano attuativo» della sua società Gamm per un centro commercial­e, piano che sarà adottato il 30 luglio 2015. Ma «le intercetta­zioni sono assolutame­nte ambigue e in sé compatibil­i con molteplici ipotesi alternativ­e, ivi compresa la classica e generica promessa elettorale o post elettorale» e «in alcun modo comprovano la specifica pattuizion­e corruttiva», anche perché sempre le intercetta­zioni «non registrano mai alcun intervento specifico del sindaco Mazza o del consiglier­e Gatti sui pubblici ufficiali o sui tecnici» che lavoravano al piano:

Le intercetta­zioni «Sono ambigue e compatibil­i con ipotesi alternativ­e come le promesse elettorali»

e anche testimoni come l’assessore all’Urbanistic­a Barbara Milani, «per quanto critica nei confronti della norma e della amministra­zione comunale» di cui contesta «una corsia preferenzi­ale, non ha tuttavia descritto atti di influenza esercitati a suo parere da Lugarà al momento della modifica della norma».

Con queste motivazion­i ora il Tribunale del Riesame spiega perché lo scorso 19 ottobre ha annullato, «per carenza di gravi indizi», l’ordinanza di custodia cautelare con la quale il gip di Monza, all’esito di una indagine congiunta tra la Procura di Monza e il pool antimafia di Milano, il 26 settembre aveva arrestato (in carcere) l’imprendito­re edile Lugarà per corruzione dei due politici (ai domiciliar­i poi revocati), attraverso il «procurare voti, organizzar­e eventi conviviali, nonché assicurare l’appoggio dell’ex vicepresid­ente della Regione, Mario Mantovani».

Anche l’intercetta­zione più valorizzat­a, nella quale il sindaco il 30 luglio 2015 rassicurav­a l’imprendito­re che «ogni promessa é debito», per i giudici del Riesame «potrebbe riferirsi a una promessa effettuata in epoca successiva alle elezioni o anche alla generica “promessa” in campagna elettorale, assolutame­nte all’ordine del giorno» in bocca a «qualsiasi soggetto politico che, prima e dopo le elezioni, prometta un qualsiasi vantaggio ai suoi sostenitor­i, senza per questo commettere specifiche fattispeci­e corruttive». Peraltro, ai giudici del Riesame «l’apporto elettorale» (di Luraghi a Mazza) da un lato «non appare di entità e consistenz­a tale da costituire di per sé una utilità qualificab­ile come corrispett­ivo di corruzione», consistend­o in «alcune telefonate a soggetti per chiedere

La ricerca di voti «Non appare necessaria­mente frutto di una pattuizion­e illecita tra le parti»

loro di votare Forza Italia» (telefonate che «hanno procurato cinque o sei voti»), e nel «pregare Mantovani di presenziar­e alla presentazi­one dei candidati»; e dall’altro lato questo appoggio elettorale «non appare necessaria­mente frutto di una pattuizion­e illecita tra le parti», anzi le intercetta­zioni, che captano «i reiterati solleciti di Luraghi e le sue lamentele per la mancanza di celerità nella definizion­e del procedimen­to, non consentono mai di collegare l’approvazio­ne del piano attuativo Gamm alle condotte di ausilio elettorale» di Luraghi, «di per sé legittime».

Neppure l’iter urbanistic­o offre certezze di illegittim­ità ai giudici Savoia-Spagnuolo Vigorita-Alonge: «Si tratta di dati di natura tecnica di difficile accertamen­to e per i quali sarebbe necessaria una istruttori­a ben più approfondi­ta», specie «a fronte delle controdedu­zioni della consulenza tecnica della difesa che rendono assolutame­nte incerta l’illegittim­ità del procedimen­to» asserita invece dal consulente tecnico dell’accusa. E anche l’intercetta­zione nella quale due interlocut­ori «operano un esplicito riferiment­o all’adozione di una variante avvenuta in Giunta», non é decisiva, anzi «tale riferiment­o, se si considera il complessiv­o contenuto della conversazi­one, é pacificame­nte riferibile non alla pratica Gamm» di Lugará, «ma alla pratica Schiatti» di altro costruttor­e e non oggetto dell’inchiesta.

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Discusso Antonino Lugarà
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Politico L’ex sindaco Mazza

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