«Reintegrate i 18 lavoratori»
La sentenza
Tutti licenziati a maggio 2017 perché il loro ramo d’azienda era stato chiuso. Tutti reintegrati al lavoro in maggio 2018 perché, secondo il giudice, non è stata considerata la possibilità di un ricollocamento con altre mansioni. Tra Milano e il resto della regione, sono 18 i lavoratori della Consulmarketing che adesso dovranno decidere se esigere il rientro in azienda o passare all’incasso di un cospicuo risarcimento. E, in ogni caso, tutti avranno diritto al pagamento degli stipendi arretrati, dal giorno del licenziamento. La vicenda esplode nel 2017, quando la società che offre servizi di marketing comunica a circa 250 dipendenti in tutta Italia il licenziamento collettivo per cessione di ramo d’azienda. Si tratta della divisione dedicata al cosiddetto monitoring, cioè la rilevazione dei prezzi al consumo nei rispettivi territori. I lavoratori, sostenuti dalla Filcams Cgil, accusano l’azienda di aver compiuto un atto di «rappresaglia», perché la decisione drastica arriva quando erano in corso trattative, confronti e scontri sindacali. In quel momento, dunque, partono vertenze legali sparse per i Tribunali di tutta la Penisola e, pochi giorni fa, dal Tribunale di Milano è arrivata la prima sentenza, che ordina il reintegro sul posto di lavoro dei 18 lavoratori milanesi e lombardi che si erano rivolti all’ufficio vertenze della Camera del lavoro. In sostanza il giudice Antonio Lombardi — che comunque esclude qualsiasi ipotesi di rappresaglia — fonda il suo verdetto di illegittimità del licenziamento collettivo sulla «mancata comparazione di professionalità omogenee preesistenti in azienda». E, citando la giurisprudenza della Cassazione, scrive che «il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei, per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda, a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti». E proprio questo era il caso degli addetti al monitoring della Consulmarketing che sono riusciti a dimostrare di aver lavorato non soltanto nel rilevamento dei prezzi ma anche in altri ambiti del business aziendale, come per esempio il merchandising. Risultato: «Ferma restando l’insindacabilità della decisione di Consulmarketing di esternalizzare l’attività di monitoring», si legge nella sentenza, la scelta di far coincidere la platea degli esuberi con i lavoratori addetti a quel reparto «risulta illegittima». E per questo il Tribunale ordina «l’immediata reintegrazione nel posto di lavoro» e il pagamento degli arretrati.