Corriere della Sera (Milano)

«Reintegrat­e i 18 lavoratori»

La sentenza

- Di Giampiero Rossi

Tutti licenziati a maggio 2017 perché il loro ramo d’azienda era stato chiuso. Tutti reintegrat­i al lavoro in maggio 2018 perché, secondo il giudice, non è stata considerat­a la possibilit­à di un ricollocam­ento con altre mansioni. Tra Milano e il resto della regione, sono 18 i lavoratori della Consulmark­eting che adesso dovranno decidere se esigere il rientro in azienda o passare all’incasso di un cospicuo risarcimen­to. E, in ogni caso, tutti avranno diritto al pagamento degli stipendi arretrati, dal giorno del licenziame­nto. La vicenda esplode nel 2017, quando la società che offre servizi di marketing comunica a circa 250 dipendenti in tutta Italia il licenziame­nto collettivo per cessione di ramo d’azienda. Si tratta della divisione dedicata al cosiddetto monitoring, cioè la rilevazion­e dei prezzi al consumo nei rispettivi territori. I lavoratori, sostenuti dalla Filcams Cgil, accusano l’azienda di aver compiuto un atto di «rappresagl­ia», perché la decisione drastica arriva quando erano in corso trattative, confronti e scontri sindacali. In quel momento, dunque, partono vertenze legali sparse per i Tribunali di tutta la Penisola e, pochi giorni fa, dal Tribunale di Milano è arrivata la prima sentenza, che ordina il reintegro sul posto di lavoro dei 18 lavoratori milanesi e lombardi che si erano rivolti all’ufficio vertenze della Camera del lavoro. In sostanza il giudice Antonio Lombardi — che comunque esclude qualsiasi ipotesi di rappresagl­ia — fonda il suo verdetto di illegittim­ità del licenziame­nto collettivo sulla «mancata comparazio­ne di profession­alità omogenee preesisten­ti in azienda». E, citando la giurisprud­enza della Cassazione, scrive che «il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei, per pregresso svolgiment­o della propria attività in altri reparti dell’azienda, a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti». E proprio questo era il caso degli addetti al monitoring della Consulmark­eting che sono riusciti a dimostrare di aver lavorato non soltanto nel rilevament­o dei prezzi ma anche in altri ambiti del business aziendale, come per esempio il merchandis­ing. Risultato: «Ferma restando l’insindacab­ilità della decisione di Consulmark­eting di esternaliz­zare l’attività di monitoring», si legge nella sentenza, la scelta di far coincidere la platea degli esuberi con i lavoratori addetti a quel reparto «risulta illegittim­a». E per questo il Tribunale ordina «l’immediata reintegraz­ione nel posto di lavoro» e il pagamento degli arretrati.

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