Appalto revocato per i lavori al Meazza Il Tar ordina ai club di risarcire l’impresa
Battaglia legale su gradoni e 1° anello arancio
Inter e Milan condannati dal Tar a pagare almeno 20mila euro alla Paolo Beltrami spa, l’impresa di costruzioni cremonese che tra l’altro ha realizzato tre padiglioni per Expo. La materia del contendere riguarda San Siro. Per la precisione un bando del 2014 per la realizzazione di interventi «relativi al Progetto Executive del primo anello Arancio e la risagomatura del gradoni del Meazza». Un appalto da 10 milioni e rotti di euro.
Alla gara partecipano in 24, tra cui anche la Paolo Beltrami, ma pochi mesi dopo la stazione appaltante decide di revocare la gara. Il motivo? «La stazione appaltante e l’amministrazione comunale, sentita la Uefa, hanno aperto un tavolo di lavoro finalizzato alla riprogrammazione delle opere attualmente in corso di rielaborazione per definire le nuove priorità in termine di individuazione delle opere stesse e delle tempistiche di esecuzione e, in tale ambito, è stato deciso di non procedere all’esecuzione dell’intervento». Sottolineando che a «fronte di ragioni di interesse pubblico» è possibile revocare un provvedimento. In questo caso l’interesse è «il risparmio di risorse pubbliche». Una decisione che non piace ai costruttori che per partecipare alla gara hanno speso soldi e tempo. Non solo. L’impresa ritiene che l’impegno preso per la gara le ha impedito di poter partecipare ad altri bandi e ad altri appalti. Di conseguenza chiede di essere risarcita sia per i danni subiti sia per le chance mancate. Inter, Milan e Comune si giustificano con il fatto che pochi mesi dopo l’Uefa ha assegnato a Milano la finale di Champions League del 2016 rendendo necessario «sostituire le opere previste nel progetto di riqualificazione del primo anello Arancio». Spiegazione che però non soddisfa i giudici amministrativi in quanto l’aggiudicazione ufficiale della finale è arrivata molto dopo la revoca della gara e che comunque il ritiro della gara «non è posto in correlazione con l’esigenza di gatempo rantire lo svolgimento della finale, ma esclusivamente con ragioni di bilancio. «Ne discende — scrivono i giudici — la oggettiva sussistenza della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della stazione appaltante» che non si è comportata in base «agli indefettibili canoni di trasparenza, lealtà, buona fede e correttezza normativamente esigibili». Quindi, Inter e Milan devono risarcire il danno. Almeno quello che riguarda gli atti di partecipazione alla gara e quantificati in 20.785 euro. Mentre i giudici rigettano l’altra richiesta di risarcimento, quella che riguarda la perdita di chance lavorative durante il periodo di gara. Adesso le due squadre di Milano avranno 60 giorni per proporre «il pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento del danno per lesione dell’interesse negativo, nei limiti delle spese sostenute per la partecipazione alla gara».