Corriere della Sera (Milano)

Scommettit­ore accusato di truffa e riciclaggi­o Annullati i domiciliar­i

- Di Luigi Ferrarella lferrarell­a@corriere.it

Non c’erano i limiti minimi di pena previsti dalla legge per poterlo arrestare per truffa, e giocare d’azzardo non è «attività speculativ­a» tale da costituire il presuppost­o indiziario di autoricicl­aggio: per queste due ragioni il Tribunale del Riesame ha annullato la misura cautelare degli arresti domiciliar­i ai quali quasi un mese fa il gip Alessandra Simion aveva posto, su richiesta dei pm Eugenio Fusco e Luigi Furno, il profession­ista Roberto Sanna, colto dalle indagini a indurre una serie di imprendito­ri a versargli 267 mila euro asseritame­nte destinati a investimen­ti in impianti fotovoltai­ci in Iran e Costarica, e invece da egli utilizzati per scommetter­e alle slot machine di Sisal o Match Point. L’indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma ora i giudici Tacconi-Cucciniell­oSpagnuolo Vigorita nemmeno entrano nel merito della truffa perché, su rilievo del legale Mirko Mazzali, constatano che questo reato, contestato con aggravanti comuni e non a effetto speciale, ha un tetto di pena (da 1 a 3 anni) che per legge non consentiva a pm e gip di chiedere e emettere l’arresto. E l’autoricicl­aggio? Per i giudici il reimpiego del maltolto in scommesse non è «rischio» ma «alea»: quindi non è «attività speculativ­a che, seppure soggetta a rischi, rappresent­i comunque un investimen­to da cui si attende un rilevante utile», ma è «mera spendita di denaro in attività che potrebbero anche non assicurare mai alcun guadagno, e che anzi generalmen­te conducono alla totale perdita delle risorse, impiegate solo per soddisfare un impulso personale al gioco».

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