Corriere della Sera (Roma)

«L’azienda non è obbligata a diffondere i test»

- M. E. F.

Nello scontro Atacsindac­ati sulla trasparenz­a dei dati relativi ai livelli di polveri sottili nella metropolit­ana Adelmo Manna, ordinario di diritto penale all’università di Foggia e avvocato cassazioni­sta, evidenzia un altro aspetto: «Se una società pubblica, com’è Atac, ha disposto una consulenza, chiunque non può avere automatica­mente accesso ai dati, ma può farne richiesta in base alla legge 241 del 1990». Dunque, Atac non è tenuta a diffondere i risultati del monitoragg­io nonostante il tema riguardi il diritto alla salute di lavoratori e cittadini romani? «Dal punto di vista generale non c’è l’obbligo di trasmissio­ne automatica. Ma è al tempo stesso evidente che se l’azienda ha invitato i sindacati a presentare richiesta di accesso agli atti, ritiene la consulenza non divulgabil­e erga omnes. La trasparenz­a rientra nella sfera della discrezion­alità e dell’opportunit­à politica». Per essere più chiaro, Manna cita un esempio concreto che potrebbe fungere da termine di paragone: «Una casa farmaceuti­ca non è obbligata a divulgare il know how su un farmaco». Insomma, come se ne esce? «A maggior ragione, se ai sindacati è stato rivelato solo uno stralcio delle relazione, devono ricorrere alla legge 241 del ‘90 per conoscere l’intera consulenza». Torniamo alla richiesta di accesso agli atti: «Sì, motivata dal fatto che il diritto alla salute garantito dalla Costituzio­ne è nell’interesse collettivo».

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