«L’azienda non è obbligata a diffondere i test»
Nello scontro Atacsindacati sulla trasparenza dei dati relativi ai livelli di polveri sottili nella metropolitana Adelmo Manna, ordinario di diritto penale all’università di Foggia e avvocato cassazionista, evidenzia un altro aspetto: «Se una società pubblica, com’è Atac, ha disposto una consulenza, chiunque non può avere automaticamente accesso ai dati, ma può farne richiesta in base alla legge 241 del 1990». Dunque, Atac non è tenuta a diffondere i risultati del monitoraggio nonostante il tema riguardi il diritto alla salute di lavoratori e cittadini romani? «Dal punto di vista generale non c’è l’obbligo di trasmissione automatica. Ma è al tempo stesso evidente che se l’azienda ha invitato i sindacati a presentare richiesta di accesso agli atti, ritiene la consulenza non divulgabile erga omnes. La trasparenza rientra nella sfera della discrezionalità e dell’opportunità politica». Per essere più chiaro, Manna cita un esempio concreto che potrebbe fungere da termine di paragone: «Una casa farmaceutica non è obbligata a divulgare il know how su un farmaco». Insomma, come se ne esce? «A maggior ragione, se ai sindacati è stato rivelato solo uno stralcio delle relazione, devono ricorrere alla legge 241 del ‘90 per conoscere l’intera consulenza». Torniamo alla richiesta di accesso agli atti: «Sì, motivata dal fatto che il diritto alla salute garantito dalla Costituzione è nell’interesse collettivo».