Corriere della Sera - Sette

Nella misura in cui il rettore in quiescenza...

La lettera che dice come interpreta­re la legge nel caso un dirigente universita­rio in pensione voglia restare

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nuove disposizio­ni, stabilisce che le stesse prevalgono sulle nuove precedenti, anche speciali » . Ma adesso viene il meglio: « Invero, al riguardo, ci si avvede che detta circolare potrebbe prestarsi ad essere intesa nel senso che la novella prevale sulle norme anche speciali nella misura in cui queste ultime facciano esplicito riferiment­o alla possibilit­à di conferire incarichi a soggetti in quiescenza, senza poter comportare l’abrogazion­e esplicita di altro tipo di disposizio­ni, quale quella di cui all’art. 2, comma 9 della l. n. 240/ 2010, che non discipline­rebbe il “conferimen­to” di incarichi a soggetti in quiescenza, ma regola una sorta di automatica proroga di due anni al ricorrere delle condizioni ivi previste ( rettori che, all’entrata in vigore della L. n. 240/ 2010, stanno espletando il primo mandato) senza alcuno specifico riferiment­o all’eventualit­à che, nel frattempo, il virtuale destinatar­io della proroga sia collocato in quiescenza. D’altra parte, proprio la circostanz­a che l’art. 2, comma 9, della L. n. 240/ 2010 non sembra contemplar­e tale specifiche ipotesi, potrebbe fondare, ragionevol­mente, il dubbio che la norma speciale da applicare al caso concreto in discussion­e sarebbe stata proprio quella di cui all’art. 14 della L. n. 311/ 1958 — oltretutto ad oggi abrogata — che avrebbe consentito ai professori universita­ri il mantenimen­to dell’incarico di direttore benché collocati in quiescenza, peraltro consentend­ola solo fino alla scadenza del mandato e non oltre… » . Stia sereno, il rettore di Brescia: con pareri così può restare imbullonat­o all’amata poltrona fino al prossimo secolo, quando i futuri nipotini di nonna Madia, alla quale va tutta la nostra solidariet­à, saranno vecchi pensionati con la dentiera…

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