Nella misura in cui il rettore in quiescenza...
La lettera che dice come interpretare la legge nel caso un dirigente universitario in pensione voglia restare
nuove disposizioni, stabilisce che le stesse prevalgono sulle nuove precedenti, anche speciali » . Ma adesso viene il meglio: « Invero, al riguardo, ci si avvede che detta circolare potrebbe prestarsi ad essere intesa nel senso che la novella prevale sulle norme anche speciali nella misura in cui queste ultime facciano esplicito riferimento alla possibilità di conferire incarichi a soggetti in quiescenza, senza poter comportare l’abrogazione esplicita di altro tipo di disposizioni, quale quella di cui all’art. 2, comma 9 della l. n. 240/ 2010, che non disciplinerebbe il “conferimento” di incarichi a soggetti in quiescenza, ma regola una sorta di automatica proroga di due anni al ricorrere delle condizioni ivi previste ( rettori che, all’entrata in vigore della L. n. 240/ 2010, stanno espletando il primo mandato) senza alcuno specifico riferimento all’eventualità che, nel frattempo, il virtuale destinatario della proroga sia collocato in quiescenza. D’altra parte, proprio la circostanza che l’art. 2, comma 9, della L. n. 240/ 2010 non sembra contemplare tale specifiche ipotesi, potrebbe fondare, ragionevolmente, il dubbio che la norma speciale da applicare al caso concreto in discussione sarebbe stata proprio quella di cui all’art. 14 della L. n. 311/ 1958 — oltretutto ad oggi abrogata — che avrebbe consentito ai professori universitari il mantenimento dell’incarico di direttore benché collocati in quiescenza, peraltro consentendola solo fino alla scadenza del mandato e non oltre… » . Stia sereno, il rettore di Brescia: con pareri così può restare imbullonato all’amata poltrona fino al prossimo secolo, quando i futuri nipotini di nonna Madia, alla quale va tutta la nostra solidarietà, saranno vecchi pensionati con la dentiera…